Si pubblica la nota del Ministero della Giustizia dd. 10/1/2017 con la quale vengono proposte indicazioni operative per i seguenti quesiti:
a) entro quale termine l’avvocato deve depositare l’istanza di liquidazione del compenso spettante per l’attività difensiva prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
b) entro quale termine il magistrato deve provvedere a liquidare il compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
c) se sia corretta la prassi adottata da alcuni uffici giudiziari di provvedere sull’istanza di liquidazione degli onorari in esame solo dopo aver ricevuto riscontro da parte degli uffici finanziari circa le condizioni reddituali della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.