Quando non sia possibile depositare telematicamente quanto notificato via PEC (es. Giudice di Pace e Cassazione), si deve stampare il messaggio di posta elettronica certificata, gli allegati e le ricevute di accettazione e consegna, attestando la conformità degli stessi ai documenti informatici dai quali sono tratti.L'attestazione deve essere apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.
(Riferimenti normativi: art. 9 comma 1 bis L. 53/1994, art. 16-undecies, comma 1 D.L. 179/12, art 23, comma 1, CAD)
L'avvocato ___________ deposita la seguente documentazione composta da n. __ facciate:
1. copia del messaggio di posta elettronica certificata inviato il data e ora a destinatario/i con i seguenti allegati:
- relata di notifica,
2. copia della ricevuta di avvenuta accettazione,
3. n. copia/e della/e ricevuta/e di avvenuta consegna,
attestando la conformità delle copie cartacee della documentazione sopra elencata agli originali telematici dalle quali sono state estratte.
In caso di attestazione riportata in calce all'atto o al provvedimento mediante apposita funzionalità del programma PDF Reader. L'attestazione deve essere firmata digitalmente.
(Riferimenti normativi: art. 16-undecies, comma 2 DL 179/12, art. 22 D. Lgs. 82/2005).
In caso di attestazione riportata su un documento separato dalla copia dell'atto o del provvedimento di cui si attesta la conformità (es.: copia informatica scaricata dai registri informatici di cancelleria o ricevuta da quest'ultima via PEC). Il documento riportante l'attestazione deve essere in formato .pdf testuale e sottoscritto digitalmente. L'attestazione deve riportare la descrizione dell'atto o provvedimento e il nome del file.
(Riferimenti normativi: art. 16-undecies comma 3 D.L. 179/12; art 19-ter, comma 1 specifiche tecniche; art 23 bis, comma 2 CAD).