Statuto approvato dall’Assemblea dell’Unione Triveneta del 15 novembre 2003 e modificato (art. 3) a Rovereto l’8 luglio 2006 e modificato (art. 2 e art. 3) a Trento il 23 febbraio 2008.

  1. L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, costituita in Belluno nell’anno 1982 tra i Consigli dell’Ordine di Bassano del Grappa – Belluno – Bolzano – Gorizia – Padova – Pordenone – Rovereto – Rovigo – Tolmezzo – Trento – Treviso – Trieste – Udine – Venezia – Verona e Vicenza, con sede in Venezia, Piazzale Roma – Fondamenta S. Chiara n° 494 provvede, fra i Consigli che ne fanno parte nell’ambito delle Regioni Veneto, Friuli – Venezia Giulia e Trentino – Alto Adige, alla consultazione e all’esame di temi e problemi di interesse professionale al fine di assumere intese e deliberazioni che consentano unità di comportamento e di indirizzi nel rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Consigli.
  2. I Consigli dell’Ordine che partecipano alle assemblee della Unione Triveneta sono rappresentati dal loro Presidente in carica o da altro Consigliere espressamente delegato a sostituirlo. Fanno parte di diritto dell’Unione, con voto consultivo, i rappresentanti delle tre regioni presso il Consiglio Nazionale Forense, i rappresentanti regionali presso la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e i delegati regionali in carica dell’Organismo Unitario della Avvocatura Italiana, nonché i componenti dei Consigli Giudiziari dei Distretti del Triveneto nominati ai sensi della Legge 30.07.2007 n.111.
  3. L’Unione Triveneta designa, mediante elezione a maggioranza, il Presidente con poteri di rappresentarla a ogni effetto previsto del presente statuto e, con eguale procedimento, tre (anziché due) Vice Presidenti uno per ogni Distretto, nonché fino a due Segretari e il Tesoriere. Gli eletti costituiscono l’Ufficio della Presidenza. L’Ufficio di Presidenza resta in carica per un biennio, e i suoi componenti possono essere rieletti.
    Su proposta del Presidente, ove opportuno, possono venire eletti fino a tre ulteriori componenti l’Ufficio di Presidenza, purché iscritti ciascuno in un Distretto diverso, con specifiche funzioni e coordinati dalla Segreteria.
  4. L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine si riunisce in seduta ordinaria ogni bimestre o in seduta straordinaria in caso di urgenza.
  5. Le convocazioni, su ordine del giorno predisposto dal Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza, devono pervenire ai destinatari almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nei tre giorni successivi al ricevimento della convocazione, i Presidenti degli Ordini possono chiedere al Presidente dell’Unione che siano aggiunti ulteriori argomenti all’ordine del giorno.
    In caso di urgenza il Presidente, senza il rispetto del termine di cui sopra, convoca la assemblea della Unione Triveneta anche telefonicamente.
    Le riunioni dell’Unione avranno luogo, di norma, nella sede dell’Unione, salvo variazioni per ragioni di opportunità.
  6. Le delibere dell’Unione Triveneta sono assunte a maggioranza semplice in proporzione del numero degli iscritti spettando, a ciascun Consiglio, il numero di voti attribuiti dall’art. 11 del D. Legls. 23.11.1944 n. 382 (e precisamente secondo la seguente tabella come chiarito dal Consiglio di Stato: da 1 a 100 voti 1; da 101 a 400 voti 2; da 401 a 600 voti 3; da 601 a 900 voti 4; da 901 a 1200 voti 5; da 1201 a 1500 voti 6; da 1501 a 1800 voti 7; da 1801 a 2100 voti 8; da 2101 a 2400 voti 9). Il segretario dà esecuzione alle delibere.
  7. Nella prima seduta di ogni anno l’Unione delibera il programma annuale di attività ed approva i bilanci consuntivo e preventivo. In tale seduta essa delibera altresì l’entità dei contributi ordinari annui dovuti dai vari Ordini rappresentati in ragione del numero degli iscritti salva sempre la determinazione successiva di contributi straordinari che si rendessero necessari.
    La erogazione di contributi deliberati dalla assemblea a favore di singoli o di enti e, in caso di urgenza, dal Presidente viene eseguita dal Tesoriere.
  8. Ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali, l’Unione può nominare Commissioni di studio, designando a farne parte colleghi iscritti agli albi delle tre Regioni, organizzare o concorrere ad organizzare congressi e/o convegni, corsi di preparazione e di aggiornamento, assumere iniziative di utilità anche economica e di interesse per gli iscritti, promuovere o partecipare ad attività culturali, scientifiche e centri di studi.
  9. L’Unione Triveneta cura inoltre la instaurazione di rapporti con Consigli dell’Ordine di altri Distretti nonché con altre Unioni Regionali o interregionali.
  10. La durata dell’Unione è fissata in un biennio e si rinnova automaticamente di biennio in biennio.
    I Consigli dell’Ordine, che fanno parte della Unione Triveneta, potranno ritirare la loro adesione con comunicazione scritta diretta al Presidente entro il primo anno di ciascun biennio.
  11. Il presente statuto potrà essere modificato con deliberazioni assunte con la maggioranza di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto, sempre con attribuzione di voti ai singoli rappresentanti dei Consigli, ai sensi del precedente art. 6.