Il convegno intitolato “Telematico e Digitale: la nuova organizzazione del processo” organizzato a Verona presso l’auditorium del Banco Popolare di Verona del 23 ottobre 2015, fra gli altri studi su vari aspetti del processo civile telematico, ha offerto una delle prime occasioni di riflessione e discussione su un argomento che, effettivamente, fino ad oggi è pressoché misconosciuto allo studio del PCT ed ancor più agli operatori ma che riveste, senz’altro, un’importanza primaria fra le quesitoni inerenti i documenti informatici in genere e, nello specifico, i documenti informatici del PCT.
L’avv. Giuseppe Vitrani, componente della Commissione Informatica dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha trattato il tema individuando le criticità del PCT, dal punto di vista della conservazione degli atti, per poi esporre una proposta di modifica del codice di procedura civile che potrebbe superare le stesse.
Il PCT determinerà la “dematerializzazione” del processo, sostituendo gli attuali fascicoli cartacei con futuri fascicoli informatici. Ciò comporterà per tutti gli operatori diverse problematiche legate alla conservazione dei documenti informatici: si pensi al problema che si dovrà affrontare quando si dovrà dimostrare la validità di un documento informatico firmato digitalmente in un momento in cui il certificato di firma non sarà più valido; oppure allorquando, all’esito del primo grado di giudizio la parte dovrà “ritirare” il proprio fascicolo di parte, quali saranno le modalità con le quali avverrà il ritiro di un fascicolo interamente telematico? La risposta a questi quesiti deve necessariamente tenere in considerazione l’esistente assetto normativo sulla conservazione dei documenti informatici basato sulle fonti costituite dal d.p.r. 445/2000, dal CAD – d.lgs. 235/2010, con i rispettivi regolamenti e specifiche tecniche, e dal Regolamento UE 910/2014.
La strada maestra per la conservazione secondo quanto previsto dalla legge (forse l’unica realmente praticabile, posto che il costo per dotarsi delle infrastrutture per poter essere accreditati come conservatori appare molto elevato) è quella di accedere ai servizi di conservazione in rete (anche detta nel “cloud”) servendosi dei soggetti accreditati come Conservatori ed indicati dall’Agenzia per l’Italia Digitale e consultabili oggi (30 ottobre 2015) all’indirizzo web http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/conservazione/elenco-conservatori-attivi.
La conservazione dei documenti informatici permetterà di poterli prelevare dal Conservatore ed usarli mantenendo inalterata la loro validità. Nessun problema se si dispone delle copie o dei duplicati dei documenti, ma come ci si dovrà comportare se non se ne disponesse o se queste non fossero servibili allo scopo, a causa del decorso del tempo, della distruzione del supporto informatico, o per un qualsiasi altro motivo?
L’avv. Vitrani individua una proposta che permetterebbe di superare una serie di problematiche legate a queste necessità: se l’Amministrazione Giudiziaria provvedesse alla conservazione del “fascicolo unico” (comprendente i fascicoli di parte ed il fascicolo d’ufficio) avvalendosi di un Certificatore o divenendo essa stessa un Certificatore, ciò permetterebbe a chiunque, anche agli Uffici giurisdizionali (Tribunale, Corte d’Appello e Corte di Cassazione) ed a tutte la parti, di poter prelevare il fascicolo intero conservato ex lege senza possibilità di dubbio sulla validità dei documenti (evitando le relative immancabili, ancorché “acrobatiche”, eccezioni) e senza necessità di ricerche fra gli archivi informatici di ognuno.
Tra l’altro una tale disciplina porterebbe all’ulteriore beneficio di evitare di trovarsi nella situazione per cui non ci si può avvalere in appello, contro una parte contumace, di un documento depositato in primo grado da quest’ultima se il documento non viene depositato nel fascicolo dell’appello. La possibilità riconosciuta alle parti di poter prelevare (e quindi depositare) l’intero fascicolo telematico ed alla Corte d’Appello stessa di acquisirlo, infatti, renderebbe superfluo chiedere le copie dei documenti di controparte di cui ci si voglia avvalere (per poi depositarli). Oltre al fatto che questa possibilità renderebbe superfluo l’invio del fascicolo d’ufficio alla Corte d’Appello da parte del Tribunale e del deposito del fascicolo di parte da parte dell’avvocato appellante, rendendo sufficiente un solo prelievo. Sarebbe necessaria su questo punto una, a questo punto auspicabile, modifica al codice di procedura civile.
Opportuna la segnalazione dell’avv. Vitrani al fatto che la parte del CAD che disciplina la conservazione degli atti si applica anche ai privati, giusta la previsione dell’art. 2 comma 3
Intervento dell’Avv. Vitrani Giuseppe al convegno intitolato “Telematico e Digitale: la nuova organizzazione del processo” organizzato a Verona presso l’auditorium del Banco Popolare di Verona del 23 ottobre 2015
Articolo completo a cura dell’avv. Daniele Zivelonghi su www.ilporcessotelematico.it