CONSIGLI GIUDIZIARI E RUOLO DELL’AVVOCATURA NELLA NOVELLA SULL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Queste note vogliono essere uno stimolo a comprendere e valutare la nuova normativa sui Consigli Giudiziari per poterne sfruttare al meglio le potenzialità e partecipare così attivamente, consapevolmente ed efficacemente alle funzioni, per quanto risultino limitate, che il legislatore ha assegnato all’avvocatura nella recente novella del luglio 2007.
Per questo, seppur in maniera parziale, si è ritenuto di riportare – oltre le novità riguardanti il Consiglio Giudiziario- alcuni cenni sul nuovo Ordinamento Giudiziario. Ci riserviamo in prosieguo due contributi più mirati su tabelle – che non sono un adempimento burocratico considerato che da esse dipendono la funzionalità degli uffici e conseguentemente la vita professionale di ciascuno di noi (si pensi che la mole delle circolari in materia del CSM è di oltre 100 pagine) – e sul contenuto delle segnalazioni ai fini della valutazione del magistrato.
Confidando di avere fornito un utile strumento di prima consultazione, che in futuro si arricchisca anche d’ulteriori contributi provenienti da tutti gli operatori, auguro a tutti una buona lettura, non mancando di ringraziare chi ha curato questa raccolta e quanti altri stanno già dedicando il loro impegno al relativo esame.
per l’Ufficio di Presidente
Il Presidente Avv. Prof. Mauro Pizzigati
Sommario
Consigli Giudiziari
– Le funzioni dei Consigli giudiziari prima della riforma
– La partecipazione degli Avvocati ai
Consigli Giudiziari; situazione prima della riforma
– La durata in carica degli attuali Consigli
Giudiziari
– La partecipazione dell’avvocatura con la
Riforma “Castelli
– La partecipazione dell’avvocatura con la Riforma “Mastella” dell’Ordinamento Giudiziario approvata
I nuovi Consigli Giudiziari
Il nuovo Consiglio direttivo della Cassazione
Cenni sulla nuova disciplina sull’ordinamento giudiziario
– La “nuova” professionalità del magistrato e le valutazioni
– Incarichi direttivi e semidirettivi
– Le Funzioni nella Legge 111/2007
– Termine di permanenza negli uffici
– Termine di permanenza nelle funzioni
– L’Organizzazione dell’Ufficio del
Pubblico Ministero
– Il passaggio dalla funzione requirente alla funzione giudicante
Le competenze nei Consigli Giudiziari dell’Avvocatura nel dettaglio
I pareri sulle tabelle
– Le considerazioni della Deliberazione programmatica sulle recenti modifiche normative e sulla Riforma Mastella in punto tabelle.
– La Deliberazione Programmatica sulle tabelle per il prossimo biennio
– L’istituzione della Struttura Tecnica per l’Organizzazione
Le segnalazioni sulla valutazione del Magistrato
– Il contenuto delle segnalazioni
– Il Consiglio dell’Ordine come portatore di un interesse al corretto funzionamento
della giustizia
– La Sezione autonoma relativa ai giudici di pace
Un ringraziamento è dovuto alla Vicepresidente della Terza e Settima Comm. del CSM, Avv. Celestina
Tinelli1, al dr. Carlo Citterio2, al dr. Francesco Menditto3 ed al prof. Avv. Giorgio Orsoni per i contributi forniti e all’avv. Antonio Rosa, vicepresidente dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati che ha redatto e curato la stesura
1 In particolare per le circolari dell’ottobre del CSM
2 In particolare per l’utilizzo dei contributi in “La partecipazione dell’avvocatura al governo autonomo della magistratura nei consigli giudiziari dopo la Riforma Mastella” e consultabile dal sito: http://www.movimentoperlagiustizia.it
3 In particolare per l’utilizzo degli schemi e dei testi redatti dal gruppo di lavoro di magistrati da lui coordinato e consultabili dal sito http://www.magistraturademocratica.it
Consigli Giudiziari
I Consigli, in quanto a contatto con le realtà territoriali, dovrebbero fornire al C.S.M. gli elementi conoscitivi fondamentali per l’esercizio delle sue funzioni istituzionali4.
Le funzioni dei Consigli giudiziari servono, pertanto, a consentire al Consiglio superiore di adempiere ai suoi compiti istituzionali.5
Sul piano formale la grande maggioranza dei pareri del Consiglio giudiziario rientrano nello schema dei pareri consultivi obbligatori e non vincolanti, innestandosi in un procedimento amministrativo complesso.6
Si ritiene che le sedute del Consiglio non siano pubbliche. 7
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4 In Assemblea costituente vi fu una scarsa attenzione nei riguardi dei Consigli giudiziari, pur essendo tali organi già previsti nell’ordinamento giudiziario italiano fin dal regio decreto n. 2 del 1904, alla stregua di organi burocratici di decentramento del ministero della giustizia; per approfondimenti si legga il documento coordinato da Elena Paciotti in http://www.astrid-online.it/rassegna/Rassegna-22/14-07-2006/paciotti.pdf.
5 Il Consiglio di Stato sez. VI, 31 marzo 1988, n. 287 ha sostenuto che “le norme primarie esistenti, le quali prevedono
che i Consigli giudiziari svolgano un’attività consultiva nei confronti del C.S.M….. e la posizione di vertice attribuita dalla Costituzione al Consiglio Superiore della Magistratura nell’ordinamento amministrativo della magistratura ordinaria, del quale fanno parte anche i Consigli giudiziari, importano che la relazione fra i Consigli giudiziari e C.S.M. debba essere qualificata di sottoordinazione e di ausiliarietà”. Di qui il potere del C.S.M. nel dettare direttive.
6 Lo stesso Consiglio superiore nella risoluzione 20 dicembre 1999 su “Decentramento e consigli giudiziari”, riferendosi
alla materia delle valutazioni ai fini della progressione in carriera, ha riconosciuto di svolgere “più che una funzione decisionale in senso assoluto ed esclusivo, un ruolo di controllo critico e di meditata ratifica di valutazioni del Consiglio giudiziario, ratifica cui il C.S.M. si può sottrarre solo ove disponga di altre fonti di informazioni credibili e degne di fede contrastanti con l’opinione dell’organismo decentrato”. La giurisprudenza ha affermato che “il parere del consiglio giudiziario distrettuale … pur non essendo vincolante, rappresenta il punto di partenza della valutazione; pertanto è illegittimo l’operato del Consiglio superiore della magistratura allorquando prende in considerazione il predetto parere solo marginalmente, senza dargli quel ruolo centrale che la legge gli attribuisce” (così Cons. Stato, sez. IV, 11 luglio 1985).
7 Il problema della pubblicità si pone con riferimento all’ordine del giorno, ai verbali delle sedute e alle delibere del
Consiglio. Esaminando le prassi vigenti si riscontra una pubblicità ampia per quanto riguarda la possibilità di accesso
dei magistrati e la quasi segretezza, salve le norme sul diritto di accesso al procedimento amministrativo ove applicabile, nei confronti dei soggetti estranei all’ordine giudiziario.
La partecipazione degli Avvocati ai Consigli Giudiziari; situazione prima della riforma
Ai sensi dell’art. 4 l. 21 novembre 1991, n. 374 il Consiglio giudiziario è integrato da cinque rappresentanti designati, d’intesa tra loro, dai Consigli dell’Ordine degli avvocati del distretto. 8
La procedura per la designazione di tali rappresentanti era stabilita dal D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404, recante
il regolamento d’esecuzione della predetta legge.9 La materia fu poi regolata dal DPR 10/06/2000 n. 198
Altro compito del Consiglio giudiziario a cui partecipa l’avvocat
ura, questa volta integrato, oltre che dai cinque rappresentanti degli ordini forensi, da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, riguarda il giudizio di idoneità alla conferma dopo il primo quadriennio di esercizio delle funzioni del GdP. 10
Anche per i giudici onorari di tribunale, il Consiglio giudiziario, integrato, ha un potere di proposta sulla base delle domande presentate dagli interessati. Analogamente, ai sensi dell’art. 42-quinques ord. Giud., lo stesso organo esprime un giudizio di idoneità alla conferma (ritenuto “requisito necessario”. )
8 Per i componenti laici dei consigli giudiziari non è stabilita alcuna incompatibilità; quale retribuzione è corrisposto unicamente un gettone di presenza per ogni singola seduta .
9 L’art. 1 di tale decreto prevedeva che la designazione riguardasse otto avvocati con anzianità di iscrizione nell’albo di almeno cinque anni e che tre di questi siano designati come supplenti. Il decreto è stato abrogato dal DPR 10/06/2000 n.
198
10 In questo caso, come in quello della nomina, si tratta di un parere vincolante per il C.S.M. se negativo
La durata in carica degli attuali Consigli Giudiziari
Con l’approvazione della Riforma Castelli (legge delega nr.150 del 2005, poi decreto legislativo 27 gennaio
2006 n. 25) che conteneva importanti modifiche in ordine alla composizione dei questi Consigli, si manifestò l’esigenza di regolare il periodo transitorio 11.
Il D.L. 30 marzo 2007, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di Consigli giudiziari), in ragione della
mancata approvazione delle norme necessarie per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei suddetti organi fissata per il 1° aprile 2007 all’ art. 1. ha disposto “che i componenti dei Consigli giudiziari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla proclamazione dei nuovi eletti” e che le elezioni del Consiglio direttivo della corte di cassazione e quelle
per il rinnovo dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto si svolgono la prima domenica ed il successivo lunedi’ del mese di aprile dell’anno 2008.
La partecipazione dell’avvocatura con la Riforma “Castelli”12
La legge delega nr. 150 del 2005 ed il successivo decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25, avevano previsto la presenza di componenti esterni alla magistratura ordinaria, ampliandone le competenze per materia.
Tra i soggetti esterni vi era l’avvocatura, che si affiancava a componenti designati dal mondo universitario e dalla regione.
Nell’originaria disciplina uscita dalla Riforma Castelli, l’avvocatura ‘entrava’ nei Consigli giudiziari e
nell’autogoverno con tre ‘competenze’, con riferimento alla magistratura ordinaria:
– concorso con voto diretto al parere su tabelle ed assegnazione degli affari;
– concorso con voto diretto a vigilare sull’andamento degli uffici giudiziari ed a rilevarne le disfunzioni;
– concorso attraverso il parere del Consiglio dell’Ordine a valutare i magistrati in ogni caso in cui una valutazione sia richiesta al Consiglio giudiziario. 13
Nel corso del dibattito parlamentare si aprì un acceso confronto sulla partecipazione diretta ed istituzionale
degli Ordini ai Consigli Giudiziari, ma l’emendamento proposto dal Sen. Manzione non venne approvato.
La partecipazione dell’avvocatura con la Riforma “Mastella” dell’Ordinamento Giudiziario approvata 14
La legge 30.7.2007 n. 111, “Modifica alle norme sull’ordinamento giudiziario”, pubblicata sul supplemento ordinario della G.U. dello stesso 30 luglio, tratta la tematica dei Consigli giudiziari ai commi da 8 a 15 dell’art. 4.
11 Il Consiglio Superiore della Magistratura con una precedente delibera del 21 giugno 2006, riteneva che “i consigli giudiziari nominati nell’aprile 2005 continueranno a svolgere le loro funzioni fino alla scadenza fissata dalla legge vigente al momento della loro elezione”
12 Si rimanda all’intervento: “La partecipazione dell’avvocatura al governo autonomo della magistratura nei consigli giudiziari dopo la Riforma Mastella” di CARLO CITTERIO – Segretario gen. del Movimento per la giustizia
(dal sito: http://www.movimentoperlagiustizia.it/modules.php?name=News&file=article&sid=565#_ftn12)
13 Le prime due competenze erano esercitate dal componente avvocato, la terza apparteneva all’intero Consiglio dell’Ordine.
14 Si rimanda all’intervento: “La partecipazione dell’avvocatura al governo autonomo della magistratura nei consigli giudiziari dopo la Riforma Mastella” di CARLO CITTERIO – Segretario gen. del Movimento per la giustizia (dal sito: http://www.movimentoperlagiustizia.it/modules.php?name=News&file=article&sid=565#_ftn12)
Queste le modifiche ai nuovi Consigli giudiziari rispetto alla Riforma Castelli15:
Quanto alla composizione:
– sparisce il terzo componente di diritto (il presidente del Consiglio dell’Ordine con sede nel capoluogo del distretto) e la figura del vicepresidente;
-il Consiglio giudiziario è composto, oltre che dai due membri di diritto, da altri membri in numero variabile fissati a seconda dell’organico del distretto: tra magistrati (giudicanti e requirenti), professore universitario in
materie giuridiche nominato dal CUN su indicazione dei presidi di giurisprudenza delle università nel distretto, avvocati 16con diversa anzianità di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno
del medesimo distretto nominati dal CNF su indicazione dei Consigli dell’Ordine degli avvocati del distretto;
– non sono più previsti i supplenti; il collegio non è più perfetto 17
Viene istituita una sezione autonoma relativa ai giudici di pace composta, per distretti da magistrati, avvocati
e giudici di pace eletti dagli stessi giudici di pace in servizio nel distretto. Anche qui in numero variabile fissati a seconda del numero in organico di magistrati del distretto; valgono anche i principi della validità
delle sedute con la metà più uno dei componenti e deliberazioni assunte a maggioranza dei presenti.
Quanto alla competenza dei componenti ‘laici’, rimangono quelle già previste dal testo Castelli:
– su tabelle, assegnazioni degli affari e sostituzione dei giudici impediti
– sul funzionamento degli uffici e la segnalazione delle disfunzioni
– sull’organizzazione e funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto
I nuovi Consigli Giudiziari 18
Composizione
• distretti con meno di 350 magistrati (Ancona, Bari, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Trento, Trieste):
o Presidente della Corte d’Appello e Procuratore Generale presso la Corte d’Appello
o 4 giudici e 2 pubblici ministeri
o un docente universitario in materie giuridiche
o 2 avvocati con 10 anni d’anzianità
• distretti con numero di magistrati compreso tra 351 e 600 (Bologna, Firenze, Palermo, Torino, Venezia):
o Presidente della Corte d’Appello e Procuratore Generale presso la Corte d’Appello
15 Così il Ministero sul contenuto della Riforma:”Sono state rideterminate le competenze dei consigli giudiziari e del
Consiglio direttivo della cassazione ed è stata rideterminata la composizione in considerazione della diversità organizzativa dei distretti. E’ stata istituita una apposita sezione per la gestione delle attività connesse con gli uffici del giudice di pace. E’ stato rivisto il sistema elettorale, garantendo adeguata rappresentati
vità a tutti gli operatori ed è stata confermata la partecipazione della avvocatura alle attività dei consigli giudiziari per tutte quelle questioni che concernono la organizzazione degli uffici e la programmazione del lavoro, vale a dire sugli aspetti essenziali per la tutela concreta dei diritti di tutti, presenza ancora più significativa se valutata in relazione alle previsione della
possibilità per i consigli dell’ordine di rappresentare le proprie osservazioni in relazione alla valutazione di
professionalità dei singoli magistrati.”
16 Si auspica, tenuto conto che la designazione compete al C.N.F. che gli Ordini seguissero criteri omogenei volti a privilegiare l’alto livello deontologico e di esperienza dei designati.
17 Le sedute sono infatti valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto; le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti
18 Schema tratto da: “I nuovi Consigli Gudiziari e il Consiglio Direttivo dell Cassazione: composizione (dei C.G. dei singoli distretti), nomina, competenza”, redatto da un gruppo di lavoro di magistrati di MD coordinato dal dr. Francesco Menditto visionabile, insieme ad altri materiali, al sito http://www.magistraturademocratica.it/platform/node/1977.
o 7 giudici e 3 pubblici ministeri
o un docente universitario in materie giuridiche
o 3 avvocati con 10 anni d’anzianità
• distretti con più di 600 magistrati (Milano, Napoli, Roma):
o Presidente della Corte d’Appello e Procuratore Generale presso la Corte d’Appell
o 10 giudici e 4 pubblici ministeri
o 2 docenti universitari in materie giuridiche
o 4 avvocati con 10 anni di anzianità
Nomina
I componenti, ivi compresi i magistrati, non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili e sono così nominati:
• giudici e pubblici ministeri (viene eliminata la distinzione tra effettivi e supplenti) sono eletti con sistema proporzionale con liste contrapposte in cui ciascun magistrato del distretto vota sia la lista
dei giudici che quella dei pubblici ministeri ed esprime una preferenza per ciascuna lista
• i docenti universitari sono nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto
o in parte, competenza gli uffici del distretto
• gli avvocati sono nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto. Il recente decreto legislativo approvato dal Governo, che dà parziale attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge n. 111 del 2007 (modifiche di norme sull’ordinamento giudiziario) con un intervento in materia di elezione del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, ha precisato che il termine coincide con quello fissato per le elezioni dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della corte di cassazione è (la prima domenica e il lunedì successivo del mese di aprile di ogni quadriennio; qualora nella prima domenica di aprile cada la festività della Pasqua, le elezioni si terranno la domenica ed il lunedì immediatamente successivi).
Durata e Funzionamento
Il Consiglio Giudiziario resta in carica 4 anni.
E’ presieduto dal Presidente della Corte d’appello; il segretario viene eletto tra i togati.
Le deliberazioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti (in caso di parità prevale il voto del presidente).
Competenze
Competenze attuali confermate dalla nuova legge
1. pareri sulle tabelle degli uffici giudicanti (e relative variazioni, criteri assegnazione etc.)
2. pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati
3. pareri, su richiesta del CSM, su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite
Nuove Competenze
4. vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari del distretto, segnalando eventuali disfunzioni al
Ministro della giustizia;
5. pareri e proposte sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;
6. pareri su collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall’impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura;
7. proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di
programmazione dell’attività didattica della Scuola.
Avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni sulle competenze sub 1, 4, 5.
Sezione competente sul giudice di pace
Viene istituita una sezione competente su nomine, carriera e provvedimenti organizzativi del giudice di pace,
composta da Presidente della corte, Procuratore generale, magistrati e avvocati eletti dal consiglio giudiziario
e da due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto (vedi appreso).
Il Nuovo Consiglio direttivo della Cassazione
• Primo Presidente della Cassazione e Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
• 6 giudici di Cassazione (Presidente aggiunto, Presidente di sezione, Consigliere, magistrato del massimario) e 2 requirenti di Cassazione (Procuratore aggiunto, Avvocato generale, Sostituto procuratore generale)
• 2 docenti universitari in materie giuridiche
• 2 avvocati con 20 anni di anzianità nella professione e 5 di iscrizione all’albo dei patrocinanti in
Cassazione
Nomina
I componenti, ivi compresi i magistrati, non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.
• giudici e pubblici ministeri (viene eliminata la distinzione tra effettivi e supplenti) sono eletti con sistema proporzionale con liste contrapposte in cui ciascun magistrato in servizio in Cassazione (ivi
compresi i magistrati del massimario) vota sia la lista dei giudici che quella dei pubblici ministeri ed
esprime una preferenza per ciascuna lista
• docenti universitari: sono nominati dal Consiglio universitario nazionale
• avvocati: sono nominati dal Consiglio nazionale forense
Durata e Funzionamento
Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 anni.
E’ presieduto dal Primo Presidente della Cassazione; il segretario viene eletto tra i togati.
Le deliberazioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti (7) e sono adottate a maggioranza dei presenti (in caso di parità prevale il voto del presidente).
Competenze
1. pareri sulle tabelle della cassazione (e relative variazioni, criteri assegnazione etc.)
2. pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati della Cassazione
3. pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite
4. proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di
programmazione dell’attività didattica della Scuola (competenza nuova).
Avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni sulle competenze sub 1.
Cenni sulla nuova disciplina sull’ordinamento giudiziario19
Appare opportuno (per meglio inquadrare i compiti dei Consigli Giudiziari) ricordare, seppur per cenni, la nuova disciplina sull’ordinamento giudiziario in alcuni punti essenziali:
– la valutazione di professionalità;
– le funzioni e gli incarichi direttivi;
– la permanenza;
– l’organizzazione dell’ufficio del Pubblico Ministero;
– il passaggio delle funzioni da PM
La “nuova” professionalità del magistrato e le valutazioni
Vengono introdotti
frequenti controlli di professionalità (anche se solo fino al 28° anno) che sono sganciati
da occasionali momenti di controllo per il conferimento di funzioni diverse e superiori, e per i quali viene richiesto particolare rigore sotto il profilo dell’acquisizione degli elementi conoscitivi e delle relative valutazioni.
Viene definitivamente abbandonato il modello meritocratico.
Le “singole” valutazioni di professionalità 20
• le valutazioni (qualifiche) primadella legge 111/2007:
1. Uditore giudiziario (all’atto della nomina)
2. Magistrato di Tribunale (due anni dal D.M. di nomina
3. Consigliere Corte d’Appello (13 anni dal D.M. di nomina
4. Magistrato idoneo alle funzioni di Cassazione (20 anni dal D.M. di nomina
5. Magistrato idoneo alle Funzioni Direttive Superiori –FDS- (28 anni dal D.M. di nomina)
• le valutazioni dopo la legge 111/2007:
1. Magistrato ordinario in tirocinio (all’atto della nomina)
2. Magistrato ordinario (dopo 18 mesi, superato il tirocinio) Successivamente sono previste valutazioni di professionalità con la seguente cadenza:
3. Magistrato ordinario alla I valutazione, dopo 4 anni dal D.M. di nomina,
4. Magistrato ordinario alla II valutazione, dopo 8 anni dal D.M. di nomina,
5. Magistrato ordinario alla III valutazione, dopo 12 anni dal D.M. di nomina,
6. Magistrato ordinario alla IV valutazione, dopo 16 anni dal D.M. di nomina,
7. Magistrato ordinario alla V valutazione, dopo 20 anni dal D.M. di nomina,
8. Magistrato ordinario alla VI valutazione, dopo 24 anni dal D.M. di nomina,
9. Magistrato ordinario alla VII valutazione, dopo 28 anni dal D.M. di nomina.
I parametri
I parametri da valutare, i gran parte ripresi dalle circolari del CSM sono i seguenti:
• capacità (desunta da: preparazione giuridica, aggiornamento, possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, conduzione dell’udienza, idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari).
• laboriosità (desunta da: produttività, dai tempi di smaltimento del lavoro, eventuale attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura)
19 Schemi tratto da: “I nuovi Consigli Gudiziari e il Consiglio Direttivo dell Cassazione: composizione (dei C.G. dei singoli distretti), nomina, competenza”, redatto da un gruppo di lavoro di magistrati di MD coordinato dal dr. Francesco Menditto visionabili al sito http://www.magistraturademocratica.it/platform/taxonomy/term/89
20 Scheda tratta dal sito: http://www.magistraturademocratica.it/platform/node/1974
• diligenza (desunta da: assiduità e puntualità nella presenza in ufficio e nelle udienze, rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti, partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario, conoscenza dell’evoluzione della giurisprudenza)
• impegno (desunto da: disponibilità per la sostituzioni di magistrati assenti, frequenza di corsi di aggiornamento, collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.
Il CSM, nella risoluzione del 4.10.07, ha precisato che gli standard di rendimento il CSM si calcolano sulla base della media delle statistiche ufficiali (calcolate al 31 dicembre di ciascuno dei due anni precedenti) relativa ai magistrati dell’ufficio di cui il magistrato sottoposto a valutazione fa parte ed assegnati a funzioni, sezioni e gruppi di lavoro omogenei. Si precisa che tali standard vanno valutati tenendo conto di numerose circostanze di fatto rilevanti nel caso concreto (situazione organizzativa degli uffici; flussi e qualità degli affari; complessità delle questione giuridiche affrontate; attività di collaborazione alla gestione dell’ufficio
ed all’espletamento di attività istituzionali; svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari di natura obbligatoria; eventuali esoneri dal lavoro giudiziario; eventuali assenze legittime dal lavoro diverse dal congedo ordinario).
La valutazione non può riguardare l’attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove
Fonti di conoscenza
Sono specificate minuziosamente le fonti e le modalità di conoscenza per la valutazione (autorelazione,
esame a campione dei provvedimenti, verbali di udienze, rapporti dei capi degli uffici, statistiche comparate,
segnalazioni provenienti dagli Ordini etc.);
Procedimento
Il procedimento, analogo all’attuale, prevede che il parere del Consiglio Giudiziario sia formulato anche
sulla base delle segnalazioni pervenute dal consiglio dell’ordine degli avvocati relative a “fatti specifici incidenti sulla professionalità”.
Il CSM formula la valutazione finale.
Esito
• se il giudizio è positivo (cioè sufficiente per i 4 parametri), si consegue la relativa classe di
stipendio;
• se il giudizio è “non positivo” (cioè evidenzia carenze in relazione a uno o più parametri), il CSM
procede a nuova valutazione dopo un anno, previa acquisizione del parere del Consiglio Giudiziario
e non si consegue la classe di stipendio;
• se il giudizio è “negativo” (cioè evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l’ultimo giudizio sia stato “non positivo), si procede a nuova valutazione dopo due anni; in caso di secondo giudizio negativo il magistrato (cui è assicurata la partecipazione al procedimento) è dispensato dal servizio
Regime transitorio
Il nuovo sistema opera quando, dopo l’entrata in vigore della legge (31 luglio 2007), matura la prima valutazione utile sulla base del decreto di nomina.
Il CSM con delibera del 4 ottobre 2007 ha disciplinato gli effetti transitori della nuova disciplina per cui:
• si intende “conseguita” la valutazione immediatamente precedente a quella di prossima scadenza, ad eccezione delle ipotesi in cui: a) l’ultima valutazione sia stata negativa (si procederà a valutazione decorsi 2 anni dalla scadenza del periodo oggetto della valutazione) b) il magistrato abbia riportato condanne disciplinari o penali passate in giudicato dopo l’ultima valutazione (si procederà immediatamente alla valutazione di professionalità conseguibile con la nuova disciplina)
• le qualifiche (valutazioni) maturate prima dell’entrata in vigore della vecchia legge (31 luglio
2007) saranno effettuate sulla base della precedente normativa (ad esempio: i magistrati con DM
8/7/94, avendo maturato la qualifica di consigliere di corte d’Appello il 9/7/2007, saranno valutati con l’ordinario procedimento seguito in precedenza; in caso di valutazione positiva, saranno inseriti nella III valutazione di professionalità e saranno valutati successivamente come da tabella).
Gli incarichi direttivi 21
Viene accolta una richiesta da tempo avanzata dall’intera magistratura, la temporaneità degli incarichi direttivi che potrà consentirà una reale crescita della figura del dirigente, con verifica del suo operato.
I – Requisiti
• limite massimo di età di 71 anni, salvo che si tratti della conferma dell’incarico
• possesso della “valutazione di professionalità” necessaria. Precisamente:
1. III valutazione di professionalità per il conferimento delle funzioni
direttive di Primo Grado (Presidente di Tribunale –ordinario e minori-, Procuratore della Repubblica –ordinario e minori-, Presidente Tribunale di Sorveglianza, Presidente e Presidente aggiunto della sezione dei giudici unici
per le indagini preliminari);
2. IV valutazione di professionalità per il conferimento delle funzioni direttive di primo grado elevato (Presidente di Tribunale, di Tribunale di Sorveglianza e Procuratore della Repubblica di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia);
3. V valutazione di professionalità per il conferimento delle funzioni direttive di secondo grado
(presidente e Procuratore Generale presso la Corte d’appello), direttive di legittimità (presidente di sezione e avvocato generale Cassazione), Procuratore Nazionale Antimafia.
II – Temporaneità
Regime ordinario (direttivi giudicanti e requirenti)
Le funzioni sono conferite per un periodo di 4 anni a decorrere dalla presa di possesso. Al termine del quadriennio il magistrato può essere confermato per altri 4 anni a seguito di valutazione, da parte del CSM.
In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.
Alla scadenza degli 8 anni:
1. se il magistrato ha presentato domanda per altra funzione, ovvero se tale domanda è stata respinta, rimane nell’ufficio con funzioni non direttive né semidirettive (giudice, consigliere, sostituto
2. se il magistrato ha presentato domanda per altra funzione ed il CSM non ha ancor deciso, continua
ad esercitare le funzioni direttive fino alla presa di possesso del nuovo titolare; da quel momento resta provvisoriamente assegnato allo stesso ufficio con funzioni di merito in attesa delle
determinazioni del CSM.
Regime transitorio (direttivi giudicanti e requirenti)
• Direttivi che alla data del 27 gennaio 2008 hanno superato il termine di 8 anni di permanenza.
Rimangono nell’incarico fino al 27 gennaio 2008, successivamente decadono e sono assegnati a funzioni di merito (dunque,né direttive, né semidirettive) nello stesso ufficio. In concreto l’ufficio dal
28 gennaio 2008; il termine, con la legge di conversione del “decreto milleproroghe”, è stato prorogato per 6 mesi. Eliminato l’obbligo di mutamento di circondario per i magistrati della provincia di Bolzano che intendono passare dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.sarà retto:
o dal vicario
o in assenza del vicario, dal semidirettivo più anziano
o in assenza anche del semidirettivo, dal magistrato più anziano dell’ufficio (presumibilmente
il perdente posto)
21 Dal sito http://www.magistraturademocratica.it/platform/node/1976
• Direttivi che alla data del 27 gennaio hanno superato il termine di 4 anni di permanenza (ma non
l’8°): rimangono nell’incarico fino al termine dell’8° anno, da quel momento si applica quanto previsto dal regime ordinario (continuano ad esercitare le funzioni se presentano una domanda per altra funzione, fino al termine della procedura
• Direttivi che alla data del 27 gennaio non hanno superato il termine di 4 anni di permanenza: si applica il regime ordinario, per cui al termine del quadriennio saranno valutati per la riconferma.
III – Procedimento nomina
Provvede il CSM, previo parere del consiglio giudiziario, mediante una procedura concorsuale per soli titoli
in cui l’anzianità dovrebbe divenire mero requisito di legittimazione. Si valuta l’attitudine direttiva (capacità
di organizzare, di programmare e di gestire le risorse; propensione all’impiego di tecnologie avanzate;
capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari; capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare).
Gli incarichi semidirettivi 22
I – Requisiti
• limite massimo di età di 71 anni, salvo che si tratti della conferma dell’incarico
• possesso della “valutazione di professionalità” necessaria. Precisamente:
o II valutazione di professionalità, per il conferimento delle funzioni semidirettive di primo grado (presidente di sezione e Procuratore Aggiunto Tribunale, Presidente e Presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari)
o III valutazione di professionalità, per il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado (presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari nelle sedi di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia)
o IV valutazione di professionalità, per il conferimento delle funzioni semidirettive di secondo grado (Presidente di sezione ed Avvocato Generale presso la Corte d’Appello),
II – Temporaneità
• Regime ordinario (semidirettivi giudicanti e requirenti)
Le funzioni sono conferite per un periodo di 4 anni a decorrere dalla presa di possesso. Al termine del
quadriennio il magistrato può essere confermato per altri 4 anni a seguito di valutazione da parte del
CSM. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.
Alla scadenza degli 8 anni il magistrato torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio
(qualora il ritorno in tale ufficio comporti il mutamento di funzione è plausibile che non si applichi il regime delle incompatibilità).
• Regime transitorio (Semidirettivi giudicanti e requirenti)
1.
o Semidirettivi che alla data del 27 gennaio 2008 hanno superato il termine di 8 anni di
permanenza, rimangono nell’incarico fino al 27 gennaio 2008, successivamente decadono e
sono assegnati a funzioni di merito nello stesso ufficioI Presidenti di sezione perdenti posto continueranno a svolgere le medesime funzioni qualora siano (come è probabile) i
magistrati più anziani della sezione. I Procuratori Aggiunti e Avvocati Generali perdenti posto continueranno a svolgere le medesime funzioni qualora siano (come è probabile) i
magistrati più anziani del gruppo di lavoro, anche se, ai sensi del D. L.vo 106/2006, sembra che occorra uno specifico provvedimento del Procuratore della Repubblica
o Semidirettivi che alla data del 27 gennaio hanno superato il termine di 4 anni di permanenza
(ma non l’8°): rimangono nell’incarico fino al termine dell’8° anno, da quel momento si
applica quanto previsto dal regime ordinario (tornano a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in
cui prestavano precedentemente servizio)
22 Dal sito http://www.magistraturademocratica.it/platform/node/1976
o Semidirettivi che alla data del 27 gennaio non hanno superato il termine di 4 anni di
permanenza: si applica il regime ordinario, per cui saranno valutati per la riconferma.
Tutti i termini, con la legge di conversione del “decreto milleproroghe”, sono stati prorogati per 6 mesi.
III – Procedimento nomina
Provvede il CSM, previo parere del Consiglio Giudiziario, mediante una procedura concorsuale per soli
titoli.
Le Funzioni nella Legge 111/200723
Le Funzioni
Sono, sostanzialmente, se pur elencate in modo minuzioso e diversamente articolato, quelle esistenti oggi (principalmente: primo grado, a
ppello, legittimità, semidirettive e direttive), con l’aggiunta delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale (sostituto nazionale antimafia).
Requisiti
E’ stato realizzato un “accorciamento” del tempo necessario per accedere alle singole funzioni.In particolare
occorre:
• la delibera per il conferimento delle funzioni ottenuta al termine del tirocinio dai “magistrati ordinari in tirocinio” per la (prima) assegnazione ad alcune funzioni giudicati di primo grado: giudice civile, giudice collegiale penale, giudice del lavoro, giudice Tribunale per i minorenni, giudice di sorveglianza (sono, dunque, escluse le funzioni requirenti e monocratiche penali);
• la I valutazione di professionalità, per il conferimento di tutte le funzioni di primo grado (giudice e sostituto);
• la II valutazione di professionalità (8 anni dal decreto di nomina; in precedenza occorreva la qualifica di Consigliere di Corte d’Appello, conseguita dopo 13 anni) per il conferimento delle funzioni:
1. di secondo grado (consigliere di Corte d’appello e sostituto procuratore generale presso la
Corte d’appello)
2. semidirettive di primo grado (presidente di sezione di Tribunale e Procuratore Aggiunto presso il Tribunale, presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini
preliminari);
• la III valutazione di professionalità (12 anni dal decreto di nomina; in precedenza occorreva la qualifica di appello, conseguita dopo 13 anni) per il conferimento delle funzioni direttive di Primo Grado (Presidente di Tribunale –ordinario e minori-, Procuratore della Repubblica –ordinario e minori-, Presidente del Tribunale di Sorveglianza, Presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari nelle sedi di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia);
• la IV valutazione di professionalità (16 anni dal decreto di nomina; in precedenza occorreva la qualifica la qualifica di idoneità alle funzioni di Cassazione, conseguita dopo 20 anni) per il conferimento delle funzioni:
1. di legittimità (Consigliere di Cassazione e Sostituto procuratore generale presso la Cassazione). Da segnalare che il 10% dei posti è riservato a un concorso cui possono accedere solo i magistrati in possesso di II e III valutazione
2. semidirettive di secondo grado (Presidente di sezione di Corte d’Appello e Avvocato Generale presso la Corte d’Appello)
23 dal sito http://www.magistraturademocratica.it/platform/node/1980
3. direttive di primo grado elevato (Presidente di Tribunale, di Tribunale di Sorveglianza e Procuratore della Repubblica di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia)
4. requirenti di coordinamento nazionale (in precedenza Sostituto nazionale antimafia, per il quale occorreva la qualifica di consigliere di Corte d’Appello, conseguita dopo 13 anni)
• la V valutazione di professionalità (20 anni dal decreto di nomina; in precedenza occorreva la qualifica di idoneità FDS conseguita dopo 28 anni) per il conferimento delle funzioni:
1. direttive di secondo grado (Presidente e Procuratore Generale presso la Corte d’Appello);
2. direttive di legittimità (Presidente di sezione e Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione;
3. Procuratore Nazionale Antimafia (oggi occorre l’idoneità in Cassazione conseguita dopo 20 anni)
Regime transitorio
L’accorciamento dei requisiti necessari per il conferimento delle funzioni e il regime transitorio delle
valutazioni di professionalità pongono alcuni problemi.
In particolare: i magistrati che matureranno il termine per la III (12 anni) valutazione (e, dunque, non saranno mai sottoposti alla II valutazione) potranno partecipare ai concorsi per i quali è richiesta la II valutazione?
Allo stesso modo, i magistrati che matureranno il termine per la VII valutazione (28 anni) (e, dunque, non
saranno mai sottoposti alla VI valutazione) potranno partecipare ai concorsi per i quali è richiesta la VI
valutazione?
La risposta è positiva, avendo il CSM, con delibera del 4 ottobre 2007, stabilito che si intende “conseguita”
la valutazione immediatamente precedente a quella di prossima scadenza (ad eccezione dell’ipotesi in
cui l’ultima valutazione sia stata negativa)
Procedimento
Le funzioni vengono conferite dal CSM mediante concorso per titoli, in alcuni casi previo parere del
Consiglio giudiziario.
Per le funzioni di legittimità è prevista una apposita commissione che valuta (con giudizio non vincolante per
il CSM) i titoli prodotti e la capacità scientifica e di analisi delle norme;
Termine di permanenza negli uffici24
Sono così determinati:
• 4 anni, con un unico rinnovo per ulteriori 4 anni, per direttivi e semidirettivi, complessivamente 8 anni di limite massimo di permanenza nella funzione e nell’ufficio (V. apposita scheda);
• nessun limite di permanenza nell’ufficio per tutte le altre funzioni di primo grado (Giudice di Tribunale, del lavoro, dei Minori e di Sorveglianza; Sostituto ordinario e minori), secondo grado (Consigliere di Corte d’Appello e Sostituto procuratore generale presso la Corte d’appello) di legittimità (Consigliere di Cassazione e Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione), funzioni di coordinamento antimafia;
Termine di permanenza nelle funzioni25
Viene fissato un limite di permanenza nelle funzioni all’interno dello stesso ufficio compreso tra 5 e 10 anni (che sarà specificato dal CSM per le singole funzioni) per i posti tabellari (uffici giudicanti) o nei gruppi di lavoro (uffici requirenti).
24dal sito http://www.magistraturademocratica.it/platform/node/1980
25 dal sito http://www.magistraturademocratica.it/platform/node/1980
Decorsi sei mesi dalla scadenza del termine il dirigente dell’ufficio provvede allo spostamento.
Ai fine dell’individuazione del posto tabellare si deve tenere conto dell’elaborazione del CSM che lo individua, sostanzialmente, con riferimento alla “identità di funzioni svolte e identità delle materie trattate”.
In ogni caso si tiene conto del periodo di assegnazione al posto precedente all’entrata in vigore della
nuova legge.
L’Organizzazione dell’Ufficio del Pubblico Ministero26
Sotto il profilo della “gestione del procedimento” e dei rapporti con i sostituti, il Procuratore:
• è il “titolare esclusivo dell’azione penale”, che deve essere esercitata in modo “corretto, puntuale e uniforme”;
• con riferimento all’assegnazione ed alla trattazione del procedimento:
• può formulare criteri per l’impostazione delle indagini, “in relazione a settori omogenei di procedimenti”
• può stabilire criteri automatici di assegnazione, ovvero trattarli personalmente ovvero assegnarli a singoli magistrati. Peraltro, il CSM nella risoluzione del 12 luglio 2007 ha affermato che i provvedimenti di autoassegnazione o di assegnazione che non rispondano a criteri automatici devono essere motivati
• può delegare il compimento di singoli atti. Peraltro, il CSM nella risoluzione del 12 luglio 2007 ha affermato che tale delega non può “incidere negativamente sulla sfera di autonomia professionale ed operativa riconosciuta al magistrato e non può compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate; nei criteri di organizzazione devono, inoltre, essere delineati i
n termini generali i presupposti dell’assegnazione al compimento di singoli atti;
• nell’assegnare un procedimento può indicare “criteri cui il magistrato deve attenersi”. Peraltro, il CSM nella risoluzione del 12 luglio 2007 ha affermato che tali criteri “dovranno tendenzialmente ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo. Comunque, dovrà essere preservata la sfera di autonomia professionale e la dignità delle funzioni esercitate dal magistrato dell’ufficio di procura”.
Qualora il magistrato non si attenga ai criteri il Procuratore potrà revocare la delega con atto motivato. Il magistrato ha la facoltà di presentare osservazioni scritte entro 10 giorni e di impugnare il provvedimento al CSM ai sensi della sentenza n. 143 del 1973 della Corte Costituzionale.
• deve assentire personalmente, o tramite un suo delegato ai provvedimento di:
o fermo;
o richieste di misura cautelare, ad eccezione del caso in cui sia formulata contestualmente alla
richiesta di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo;
o richieste di misura reale. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva
di carattere generale, che l’assenso non sia necessario con riferimento al valore del bene
oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede. Sotto il profilo organizzativo, il Procuratore:
• determina, con la partecipazione dei sostituti, i criteri di organizzazione dell’ufficio e di assegnazione degli affari, ivi compresi quelli di natura automatica. Tali criteri devono essere “comunicati” al CSM.
26 dal sito http://www.magistraturademocratica.it/platform/node/1979
o “permane inalterato il potere del CSM di garantire lo status del magistrato, fissato dai principi costituzionali, anche attraverso indicazioni di carattere generale da parte del Consiglio”;
o Il CSM può “apprezzare il progetto organizzativo con riguardo agli artt. 97 e 111 della Costituzione, per gli effetti che quel progetto può spiegare sul buon andamento della amministrazione e sulla durata ragionevole del processo”.
o Il CSM può fissare “linee guida” cui il Procuratore della Repubblica ha facoltà di discostarsi con provvedimenti adeguatamente motivati,
o Il CSM apprezzerà i criteri adottati dal Procuratore “sotto il profilo di un giudizio sulla sua attitudine a svolgere un incarico dirigenziale o più in generale per valutare il suo profilo professionale”
o I Consigli Giudiziari potranno valutare i criteri organizzativi ” nell’ambito del più ampio esame delle tabelle degli uffici giudicanti e in relazione ai profili incidenti su di esse”.
Pur se è stato abrogato l’art. 7 ter comma 3 dell’o.g., che attribuiva al Consiglio il potere di determinare i criteri di organizzazione delle Procure, il CSM nella risoluzione del 12 luglio 2007 ha affermato che:
• “può” designare un vicario in caso di assenza o vacanza;
• può delegare a Procuratori Aggiunti o sostituti la cura di specifici settori;
• fissare i criteri generali per l’impiego di risorse personali e materiali;
• è il responsabile unico dei rapporti con la stampa, tenuti personalmente o tramite un delegato. Nelle informative alla stampa deve essere omesso ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento. E’ fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi d’informazione circa l’attività giudiziaria dell’ufficio.
Il passaggio dalla funzione requirente alla funzione giudicante27
Per il passaggio dalla funzione requirente alla funzione giudicante e viceversa occorre:
• non avere cambiato funzioni, in precedenza, per più di 4 volte;
• un’anzianità di almeno 5 anni nella funzione svolta al momento della richiesta;
• la partecipazione ad un corso di qualificazione professionale organizzato dalla scuola della magistratura.
• il giudizio di idoneità al cambio funzioni espresso dal CSM.
Il giudizio è formulato, previo parere del Consiglio Giudiziario, espresso con le osservazioni del Presidente della Corte d’appello (se il richiedente è magistrato giudicante) o del Procuratore Generale presso la Corte
d’Appello (se il richiedente è magistrato requirente) che acquisiscono elementi dal dirigente dell’ufficio e
possono chiedere “elementi di fatto” al Consiglio dell’ordine degli Avvocati. Se il richiedente è Consigliere
di Cassazione o Sostituto presso la Corte di Cassazione il parere è espresso dal Consiglio direttivo della
Corte di Cassazione.
Procedimento
Provvede il CSM con procedura concorsuale fondata su titoli (analoga a quella vigente, con la normativa che
sarà stabilita dal Consiglio). Nella valutazione dei titoli l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.
Incompatibilità
Nel passare dalla funzione requirente alla funzione giudicante e viceversa sono previste diverse
incompatibilità che non consentono il trasferimento in regioni, distretti (territorio che determina la competenza della Corte d’Appello), province e circondari (territorio che determina la competenza del Tribunale).
27 dal sito http://www.magistraturademocratica.it/platform/node/1975
In particolare:
1. incompatibilità regionale, relativa a tutti gli uffici dei distretti di Corte d’Appello ubicati nell’intera regione in cui ha sede l’ufficio in cui si presta servizio. Vi sono regioni con più distretti di Corte d’Appello (Campania, Lombardia, Puglia e Sicilia) ed altre con un unico distretto di Corte d’Appello;
2. incompatibilità distrettuale, relativa a tutti gli uffici del distretto di Corte d’Appello ove si trova l’ufficio in cui si presta servizio;
3. incompatibilità provinciale, relativa a tutti gli uffici ubicati nella provincia ove si trova l’ufficio in cui si presta servizio. Vi sono numerose province ove hanno sede più Tribunali;
4. incompatibilità ex art. 11 c.p.p., relativa al circondario del Tribunale del capoluogo del distretto di
Corte di Appello determinato, ai sensi dell’articolo 11 c.p.p. penale, per la competenza per i procedimenti penali riguardanti magistrati
A) Regola generale: Di norma vale l’incompatibilità regionale e nel circondario del Tribunale del capoluogo
del distretto di Corte d’Appello determinato, ai sensi dell’articolo 11 c.p.p., per la competenza per i procedimenti penali riguardanti magistrati.
Tabella delle “regola generale” prevista per le incompatibilità
Magistrato del distretto di non può passare da giudicante a requirente o viceversa nei distretti di e (art. 11 c.p.p.) nel circondario del Tribunale di
Roma Roma Perugia
Perugia Perugia Firenze
Firenze Firenze Genova
Genova Genova Torino
Torino Torino Milano
Milano Milano, Brescia (Brescia)
Brescia Brescia, Milano Venezia
Venezia Venezia Trento
Trento Trento, Bolzano Trieste
Trieste Trieste Bologna
Bologna Bologna Ancona
Ancona Ancona L’Aquila
L’Aquila L’Aquila Campobasso
Campobasso Campobasso Bari
Bari Bari, Lecce (Lecce)
Lecce Lecce, Bari Potenza
Potenza Potenza Catanzaro
Cagliari Cagliari Palermo
Palermo Palermo, Messina, Catania, Caltanissetta (Caltanissetta)
Caltanissetta Caltanissetta, Palermo, Messina, Catania (Catania)
Catania Catania, Caltanissetta, Palermo, Messina (Messina)
Messina Messina, Catania, Caltanissett
a, Palermo Reggio Calabria
Reggio Calabria Reggio Calabria, Catanzaro (Catanzaro)
Catanzaro Catanzaro, Reggio Calabria Salerno
Salerno Salerno, Napoli (Napoli)
Napoli Napoli, Salerno Roma
B) Eccezioni:
1. incompatibilità solo provinciale per il magistrato che negli ultimi 5 anni abbia svolto funzioni esclusivamente civili o del lavoro (sia tabellari che di organico sezione lavoro) e chieda il passaggio alla requirente. Il magistrato non potrà essere destinato a funzioni di sostituto procuratore addetto in tutto o in parte agli affari civili.
2. incompatibilità solo provinciale per il magistrato requirente che chieda il passaggio a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni (in sostanza: giudice di
sezione lavoro, giudice tabellare del lavoro, giudice di sezione civile). Il CSM nel bando dovrà
indicare le sedi con tali caratteristiche.
3. incompatibilità solo distrettuale nei casi sub 1 e 2 per i trasferimenti a posti di secondo grado
(consigliere di Corte d’Appello e Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello).
4. incompatibilità solo circondariale per i magistrati della provincia autonoma di Bolzano.
5. nessuna incompatibilità per: Presidente e Procuratore Generale aggiunto della Corte di Cassazione, Presidente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, Primo Presidente della Corte di
Cassazione, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.
6. nessuna incompatibilità, limitatamente alla sede di destinazione, per Consigliere di Cassazione e
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Presidente di Sezione di Cassazione e
Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione.
Problemi
La disciplina che sarà applicata ai concorsi che saranno banditi dopo l’entrata in vigore della legge è
estremamente complicata, non tiene tenere della competenza territoriale di numerose funzioni (si pensi a quella distrettuale dei Tribunali per i Minorenni e di Sorveglianza, nazionale delle funzioni di coordinamento
antimafia etc.) e darà luogo a numerose questioni interpretative. Alcune soluzioni, pertanto, sono proposte in
modo dubitativo in attesa delle decisioni del CSM.
Regime transitorio
Non è previsto alcun regime transitorio.
Il CSM, con risoluzione del 4 ottobre 2007, ha stabilito che ai concorsi in atto si applichino:
• l’incompatibilità provinciale (v. supra) per i trasferimenti di primo grado (copertura dei 472 posti
di primo grado di cui al bando del 25.5.2007; nonché uffici direttivi e semidirettivi di primo grado pubblicati prima del 31 luglio 2007)
• l’incompatibilità distrettuale (v. supra) per i trasferimenti di secondo grado (copertura di 47 posti
di secondo grado banditi il 25.5.2007 e di 4 posti di secondo grado banditi il 31.7.2007; nonché uffici direttivi e semidirettivi di secondo grado pubblicati prima del 31 luglio 2007 ).
Il CSM ha stabilito che non è applicabile ai concorsi già banditi il requisito della partecipazione al corso della scuola della Magistratura, non ancora istituita.
Le competenze nei Consigli Giudiziari dell’Avvocatura nel dettaglio
I pareri sulle tabelle
Quali siano la fondamentale importanza e la funzione delle tabelle è ben indicato nella relazione che accompagna una circolare del 2005 CSM28: “il c.d. «sistema tabellare» costituisce il cardine della struttura organizzativa degli uffici” e rappresenta “il primo essenziale atto organizzatorio degli uffici giurisdizionali”, delineando “l’organigramma dell’ufficio, la sua ripartizione in sezioni, l’assegnazione alle stesse dei singoli magistrati ed i criteri di assegnazione degli affari giudiziari”, stabilendo “le linee informatrici dell’attività di organizzazione” e consentendone “il controllo”, tutelando “l’effettiva precostituzione del giudice naturale così come stabilito dall’art. 25 della Costituzione, nonchè la tendenziale attuazione dei valori di indipendenza interna (nel senso di assenza di ogni condizionamento proveniente dall’interno della stessa struttura giudiziaria), di inamovibilità ed imparzialità del giudice”.
Il sistema, secondo un giudizio unanime, si è rivelato fino ad oggi imperfetto e l’imperfezione dipende in primo luogo “dal modo in cui il meccanismo è attuato nella prassi soprattutto a causa della scarsa capacità di controllo e critica dei Consigli Giudiziari”, nonché “della totale assenza…di ogni controllo circa l’effettivo rispetto, nei singoli uffici delle norme in materia e delle stesse regole…contenute nelle circolari del Consiglio” 31
Spesso si è dovuto evidenziare che molti uffici non dispongono di un programma organizzativo approvato.29
Nella circolare del C.S.M. sulla formazione delle tabelle d’organizzazione degli uffici giudiziari per
il biennio 2006/2007 s’insisteva sulla necessità di un’organizzazione tabellare partecipata e che, partendo dati statistici reali e conosciuti, si sarebbe consentito di distribuire le risorse valorizzando
le professionalità, assicurando i principi di indipendenza e di trasparenza e di perseguire obiettivi predeterminati. Con questa circolare, come evidenziato in uno scritto dal dr. De Maio,31 venivano delineati i principali correttivi per perseguire il funzionamento del sistema tabellare attraverso:
– il miglioramento del sistema di raccolta dei dati statistici (anche tramite l’istituzionalizzazione della Commissione flussi) e dei contributi critici e propositivi, con maggiore coinvolgimento dell’Avvocatura;
– una maggiore speditezza dell’intervento del C.S.M., anche in assenza del parere del C.G., sulle variazioni tabellari urgenti immediatamente esecutive;
– una maggiore possibilità di creare specializzazioni, in determinate materie, anche tramite un più ridotto dimensionamento delle sezioni;
– il potenziamento dell’Ufficio G.I.P. dei Tribunali distrettuali;
– l’incentivazione delle riunioni sezionali;
– la precisazione dei criteri di autoassegnazione al Dirigente dell’Ufficio di Procura;
– la precisazione delle modalità dei concorsi interni;
28 Nota n. 27060 del 19.12.2005 del CSM
29Assemblea plenaria del 6 giugno 2007- Intervento del Vice Presidente avv. Nicola Mancin:“ Nel periodo di riferimento sono pervenute 179 proposte di formazione tabellare per il biennio 2006/2007 e ne sono state definite 132”.
30 Valgano in proposito le parole del Capo dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia: “nel corso delle ispezioni, l’ufficio ha avuto modo di verificare inconfutabilmente che la maggior parte dei dati statistici sui quali si basa l’intera organizzazione del “sistema giustizia” sono assolutamente inattendibili e non consentono diagnosi o prognosi. Si tratta di dati per lo più frutto di colpevoli pressappochismi, largamente ipocriti, anche a causa dell’incapacità degli uffici periferici di estrapolarli e dei capi degli uffici stessi di controllarne l’esattezza e la corrispondenza alla realtà”, non senza mancare di osservare che “eppure quello della correttezza dei dati statistici è un problema nodale del sistema, essendo suscettibile di incidere sull’equa ripartizione delle risorse fra gli uffici, sulla corretta determinazione degli organici dei magistrati e dei funzionari amministrativi e, all’interno dei singoli uffici giudiziari, sull’equilibrata formazione delle tabelle”. Intervento di Giovanni Schiavon al XXVI Congresso Nazionale A.N.M. Salerno 2002 su “Tempi e qualità della Giustizia” – Atti congressuali, p. 245
31 Sull’importanza di questa circolare si leggano le considerazioni in “Le Tabelle degli uffici giudiziari tra esperienza e speranza del Consigliere dr. Gabriele Di Maio” .
– la possibilità di sospendere l’attività di sezioni o collegi gravati da carichi ridotti con diversa utilizzazione dei magistrati ivi addetti;
– la maggiore tutela dei magistrati portatori d’esigenze di salute o familiari;
– la maggiore attenzione all’effettività degli esoneri;
– la precisazione della disciplina delle applicazioni extradistrettuali;
– il maggiore dettaglio della disciplina in tema di magistrati distrettuali e di tabelle infradistrettuali.
In particolare gli Ordini degli Avvocati venivano chiamati a partecipare attivamente sotto il profilo di concreti contributi critici e propositivi sulle tabelle.32
32 Sull’attuale procedimento di formazione delle tabelle, si riporta da A. Sicuro “I Consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici Cenni sul sistema tabellare”, dal sito http://www.uonna.it/consigli-giudiziari.htm: “Il primo soggetto che interviene nel procedimento di formazione delle tabelle è il capo dell’ufficio interessato. A questo compete di indicare l’assetto che intende dare all’ufficio, individuando sia la suddivisione in sezioni e l’assegnazione dei magistrati alle
medesime, sia i criteri di assegnazione degli affari. Nel contempo, per consentire una valutazione informata sul
progetto, allo stesso va allegato un prospetto statistico dal quale desumere la quantità del lavoro e la distribuzione dello stesso tra i magistrati. Al dirigente dell’ufficio, tuttavia, non compete un potere di proposta in senso tecnico. Ai sensi dell’art. 7-bis, co. 1 ord. giud. detto potere è riservato al Presidente della Corte di appello. Questi, ricevuto il prospetto redatto dal dirigente dell’ufficio, in genere lo fa proprio e deposita la proposta nella cancelleria della Corte di Appello.
La circolare sulla formazione delle tabelle per il biennio 2002-2003 prevede che la proposta sia a