L’Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini degli Avvocati
ESAMINATO
L’art. 8 comma 3 della Legge 28 aprile 2016 n. 57 “Disposizioni per le Regioni Trentino Alto Adige/Sudtirol e Valle d’Aosta\Valee d’Aoste” che recita: “Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1 lettera p), il Governo adotta le disposizioni necessarie ad attribuire alla competenza dell’ufficio del giudice di pace i procedimenti in affari tavolari relativi a contratti ricevuti da notaio e connotati da minore difficoltà”
L’art. 28 “Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare” dello schema di Decreto Legislativo recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della Legge 29 aprile 2016 n. 57
ESPRIME FERMA CONTRARIETA’
alla approvazione e adozione delle previsioni di cui all’art. 28 del decreto legislativo che senza motivazione alcuna incidono negativamente sul sistema tavolare, considerato uno dei migliori modelli a livello europeo in quanto connotato da assoluta efficienza, chiarezza e certezza del diritto:
- minando irreparabilmente il principio della pubblica fede rappresentato dalla pubblicità costitutiva del diritto propria del sistema tavolare che trova il proprio fondamento nell’autorevolezza del decreto tavolare, la cui emissione per la delicatezza, specialità e difficoltà della materia è affidata alla professionalità ed elevata competenza giuridica del Giudice togato del Tribunale;
- introducendo in una materia che necessità di assoluta uniformità a garanzia della sicurezza nella circolazione dei beni immobili, la possibilità di interpretazioni difformi quale conseguenza dell’affidamento della materia non più ad un unico Giudice per tutto il circondario, ma ad una pluralità di Giudici di Pace con incarichi a breve termine;
- aumentando inevitabilmente per lo Stato i costi e per i cittadini i tempi per l’emissione dei decreti tavolari. Oggi l’attività tavolare del Giudice tavolare togato non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato ed è resa con rapidità e efficienza tanto che nel TAA da sempre è inapplicato l’art 95 bis del RD 28 marzo 1929 n. 499 che consente al Giudice tavolare di delegare ai conservatori la firma di alcuni procedimenti per alleggerire il carico di lavoro o snellire il procedimento. Non altrettanto si potrà dire per la gravosa attività che si vorrebbe riversare sui Giudici di Pace ( nella sola provincia di Trento sono oltre 20.000 annui i decreti tavolari) che dovrà trovare remunerazione e sarà svolta senza la specializzazione richiesta (implicita nella stessa previsione della legge delega che limita l’attribuzione agli affari tavolari “connotati da minore difficoltà”) e in assenza di informatizzazione degli uffici con inevitabili ripercussione sui tempi del servizio.
DENUNCIA altresì
l’irragionevolezza ed eccesso di delega delle singole previsioni di cui all’art. 28 del Decreto Legislativo con riguardo alla:
- introduzione del nuovo comma all’art 13 del RD 28 marzo 1929 n. 499 ( “Il conservatore deposita, ove possibile con modalità telematiche, presso l’ufficio del giudice di pace i ricorsi con i quali viene chiesto un certificato ereditario di cui all’articolo 15, in relazione ai quali ha emesso valutazione di piena concordanza tavolare.”) che appare incomprensibile laddove che nel procedimento di rilascio del certificato di eredità non è formulabile un giudizio di concordanza tavolare in quanto il ricorso può non contenere l’elencazione dei beni o la stessa può non essere completa ed il certificato stesso non è emesso dal Giudice Tavolare;
- formulazione del nuovo art. 95 ter del RD 28 marzo 1929 n. 499 (“Sono emessi dal giudice di pace…, i decreti tavolari relativi a: a) contratti, stipulati per atto notarile, che abbiano per effetto il trasferimento, anche non immediato, della proprietà di un immobile o di altro diritto reale immobiliare, in relazione ai quali è concesso un finanziamento da parte di una banca o di altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, garantito da ipoteca sull’immobile trasferito; b) ipoteche volontarie costituite, mediante atto ricevuto da notaio, a garanzia di finanziamenti concessi da una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico.”. La previsione genericamente e infondatamente sottende la qualificazione del trasferimento come “atto non complesso” al fatto che allo stesso sia collegata l’esistenza di un finanziamento. Di fatto così formulata la quasi totalità degli atti di trasferimento sarà attribuita alla competenza dei Giudici di Pace con evidente eccesso di delega della previsione.
CHIEDE
che per le ragioni esposte le Commissioni Giustizia di Camera e Senato esprimano parere negativo al testo dell’art. 28 dello schema di Decreto Legislativo recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della Legge 29 aprile 2016 n. 57
che il Governo espunga dal provvedimento legislativo le norme riguardanti la Legge tavolare che paiono motivate da mere ragioni politiche incuranti del certo peggioramento del servizio e della compromissione certa della sicurezza dei rapporti che oggi trovano fede nel Libro Fondiario non solo nella regione Trentino Alto Adige/Sudtirol ( cui esclusivamente si riferisce l’art. 8 della Legge Delega con evidenti profili di incostituzionalità) ma anche nelle altre Regioni ove vige il sistema tavolare ( province di Trieste, Gorizia e comuni delle Province di Belluno, Udine, Vicenza e Brescia).
S
i comunichi al Ministro della Giustizia, ai Componenti la Commissione Giustizia del Senato e della Camera e se ne dia pubblicazione sul sito.
Il Presidente
Avv. Patrizia Corona