L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, in data 16 settembre 2015, ha adottato una delibera in relazione al DDL Concorrenza comunicata al Governo, al Ministro della Giustizia, ai singoli Parlamentari, al CNF, a Cassa Forense e OUA.
L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati,
in relazione
all’annunciato esame in Aula il prossimo 21 settembre 2015 del DDL Concorrenza
esaminato
il testo, come modificato e proposto dalle Commissioni,
valuta
- contraddittoria con la ratio ispiratrice del DDL Concorrenza l’avvenuta abrogazione dell’art. 28 ispirato non solo a semplificare la stipula delle compravendite di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, ma a rendere comunque meno onerosa la procedura grazie alla possibilità di conclusione dei contratti anche avanti agli avvocati che, al pari dei notai, garantiscono al cittadino imparzialità, competenza, legalità e certezza dei diritti. Caratteristiche tutte espressamente riconosciute all’Avvocatura con l’art. 16 undecies comma 3 bis del DL 179/12 modificato dalla L.132/15, laddove l’avvocato è qualificato “pubblico ufficiale” nel momento in cui compie attestazioni di conformità di copie di atti.
- Negativamente l’introduzione dell’art. 28 bis che delega al Consiglio Nazionale del Notariato la tenuta del registro delle successioni. La previsione, anziché operare una semplificazione nelle procedure ereditarie è destinata a creare nel tempo la prevedibile progressiva scomparsa delle registrazioni richieste personalmente dai cittadini avanti al Cancelliere, con aggravio di ulteriori oneri a carico dei richiedenti, anche per quanto atterrà alla consultazione dei registri stessi.
Esprime
invece apprezzamento e valutazione positiva con riguardo alle modifiche introdotte all’art. 26 per favorire una maggiore concorrenzialità nell’ambito della professione forense laddove tale finalità è stata coniugata con norme a tutela del primario bene dell’indipendenza ed autonomia degli avvocati attraverso la partecipazione maggioritaria – quanto al capitale ed al diritto di voto – di iscritti all’Albo in ogni forma di esercizio societario della professione.
Non può tuttavia non essere evidenziato come l’ effettivo e corretto funzionamento delle società tra avvocati si potrà realizzare solo disciplinandone gli aspetti fiscali e previdenziali e regolamentanto il contenuto dei relativi statuti.
INVITA
Pertanto il Parlamento a
- approvare il testo originario dell’art. 28 del DDL
- rigettare la attuale formulazione dell’art. 28 bis
- approvare gli emendamenti apportati dalla Commissione all’art.26
INVITA
Governo e Parlamento a completare a più presto la disciplina della società tra avvocati mediante disposizioni di carattere fiscale e previdenziale che possano favorire l’adozione e funzionamento dei nuovi soggetti
INVITA INOLTRE
Governo e Parlamento, sempre nell’ottica di favorire una maggiore concorrenzialità e riaffermare la funzione di garante dei diritti che è propria dell’Avvocatura, a
MODIFICARE
- L’art. 11 comma terzo del D.Lgs. 28/2010 in materia di riconoscimento del verbale di conciliazione come titolo per la trascrizione secondo la seguente nuova formulazione
3. Se è raggiunto I’accordo amichevole di cui al comma I, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica I’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Tale ultima autenticazione non è necessaria laddove l’autografia ella sottoscrizione delle parti sia fatta da mediatore che rivesta la qualifica di avvocato.
MODIFICARE
- l’art. 5 commi secondo e terzo della L.162/14 in tema di negoziazione assistita, secondo la seguente nuova formulazione
2. Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, e ciò anche ai fini della trascrizione dell’accordo se con esso le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 codice civile
3. abrogato
Si comunichi al Governo, al Ministro della Giustizia, ai singoli Parlamentari, al CNF, a Cassa Forense e OUA
Venezia 16 settembre 2015