L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine,
inrelazione al testo del D.D.L. n.2953 (Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile) attualmente all’esame della Commissione Giustizia della Camera
esaminati gli emendamenti approvati e in particolare :
- a) l’emendamento 1.110 Ferranti che prevede l’obbligatorietà del procedimento sommario di cognizione (ridenominato in rito semplificato di cognizione di primo grado) per le cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica,
- b) l’emendamento 1.246 Ferranti che, previa individuazione delle materie in cui l’appello è deciso da un giudice monocratico, tenuto conto della ridotta complessità giuridica e della contenuta rilevanza economico-sociale delle controversie, estende l’applicazione dell’articolo 348-bis c.p.c. anche all’appello proposto avverso un provvedimento emesso a definizione di un procedimento sommario di cognizione, e prevede che, anche nel procedimento di appello proposto avverso il provvedimento con cui è stato definito un procedimento sommario di cognizione, i nuovi mezzi di prova e i nuovi documenti sono ammessi esclusivamente quando la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per cause ad essa non imputabili,
premessa
la assoluta genericità che caratterizza le espressioni “controversie di ridotta complessità giuridica» e di «contenuta rilevanza economico-sociale», per le quali l’appello dovrà essere deciso da un giudice monocratico, con conseguente grave incertezza interpretativa
rilevato
– che per effetto dell’emendamento sub a) la stragrande maggioranza delle cause sarebbe disciplinata dal nuovo rito semplificato, con tutte le conseguenze in tema di perdita , per le parti, delle fondamentali garanzie di difesa, attesa la «deformalizzazione istruttoria» che caratterizza questo rito e lo smisurato ed ingiustificato potere discrezionale riconosciuto al Giudice;
– che inoltre, per effetto dell’emendamento sub b), anche nella fase di appello avverso l’ordinanza sommaria le parti si vedrebbero private del diritto ad una trattazione a cognizione piena, contrariamente a quanto sino ad oggi;
manifesta
ferma contrarietà alla introduzione delle prospettate modifiche, destinate a costituire un vulnus inaccettabile al diritto di difesa.
Gli avvocati del Triveneto ribadiscono che il condivisibile perseguimento della riduzione dei tempi del processo non può essere realizzato con strumenti riduttivi delle facoltà processuali delle parti e con riti sommari che dequalificano il valore stesso della pronuncia del Giudice.
Invita
Il pertanto il Parlamento in sede di discussione del D.D.L. n. 2953, come emendato dalla Commissione Giustizia, a non volerlo approvare con riferimento agli aspetti processuali sopra evidenziati e ciò a salvaguardia del giusto processo e del potere dispositivo di difesa dei cittadini che nel testo è drasticamente ridotto a beneficio di una generalizzata sommarietà del rito e del potere discrezionale del Giudice in materia di prova.
Si comunichi al Governo, al Ministro della Giustizia, ai singoli Parlamentari, al CNF, a Cassa Forense e OUA
Venezia 17 febbraio 2016
Il Presidente Avv. Patrizia Corona