Il testo di tale delibera è stato trasmesso, il giorno stesso della sua approvazione, a tutti i Senatori della Repubblica e a tutti i componenti della X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo).
L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati riunita a Padova il 6 febbraio 2016
in relazione
alla discussione nell’aula del Senato del DDL 2085 già approvato dalla Camera dei Deputati
richiamata
la propria delibera del 17.9.2015 con la quale:
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esprimeva apprezzamento per le modifiche introdotte all’art. 26, laddove il fine di favorire una maggiore concorrenzialità nell’ambito dell’attività forense mediante l’esercizio della professione in forma societario è stato coniugata con la prescrizione, a tutela del primario bene dell’indipendenza ed autonomia degli avvocati, della partecipazione maggioritaria nella società – quanto al capitale ed al diritto di voto – di iscritti all’Albo.
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evidenziava la necessità di disciplinare in modo puntuale gli aspetti fiscali e previdenziali delle società e il contenuto dei relativi statuti al fine del corretto esercizio della professione forense in forma societaria e ciò a garanzia della prestazione fornita al cittadino
rilevato
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che numerosi emendamenti proposti al testo approvato dalla Camera dei Deputati vanno nella direzione contraria a quella auspicata e perseguita di rispetto e difesa dell’autonomia e indipendenza dell’avvocato quali valori di dignità del professionista e di garanzia del cittadino;
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che per la peculiarità del tema trattato appare opportuna l’adozione di una normativa specifica, già prevista nella Legge 247/2012, e riproposta con gli emendamenti 41.1 ( De Petris – Gambaro), 41.21 ( Cucca) e 46.4 ( Lanzillotta)
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che, diversamente, dovranno trovare accoglimento gli emendamenti: 41.9 ( Perrone) volto a garantire che nell’ambito societario “i soci, per almeno due terzi del capitale apportato e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo…” ; 41.17 ( Fornaro – Borioli) e 41.19 (Buccella – Castaldi – Girotto – Petrocelli) volti ad evitare il sorgere di incompatibilità e ciò anche mediante la previsione del divieto per la società di svolgere attività a favore del socio non professionista;
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che appare altresì necessaria una previsione fiscale per l’assoggettamento del reddito professionale prodotto in ambito societario e l’obbligo per l’avvocato del corrispondente versamento contributivo e previdenziale a favore della Cassa di Previdenza Forense.
Richiamata e ribadita altresì
– la necessità, ai fini della semplificazione relativa alla trascrizione delle convenzioni di negoziazione assistita aventi ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, che sia modificato l’art. 5 L. 162/14 nel senso di espressamente prevedere che l’autenticazione delle firme ad opera dell’avvocato sia titolo per la trascrizione dell’accordo ai sensi dell’art. 2643 CC e che tale previsione è contemplata nell’emendamento 43.0.22 ( Stefani –Consiglio)
INVITA
i Senatori
all’approvazione degli emendamenti al DDL 2085 ( legge annuale per il mercato e la concorrenza) come sopra evidenziati ed illustrati.
Si comunichi al Governo, al Ministro della Giustizia, ai singoli Senatori, al CNF, a Cassa Forense e OUA
Padova 6 febbraio 2016
Il Presidente Avv. Patrizia Corona