L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine, riunita in Assemblea in Rovigo il giorno 7 novembre 2015
preso atto
- delle pubbliche anticipazioni rese dal Ministro della Giustizia nel merito di un prossimo intervento di natura normativa per porre rimedio alla situazione venutasi a creare a seguito delle sentenze del T.A.R Lazio che hanno dichiarato la illegittimità in parte qua del DM170/14 – Regolamento per l’elezione dei componenti del C.O.A -;
- in particolare dell’ ipotizzato intervento modificativo dell’art. 28 L. 247/2012 nella direzione della abolizione del c.d. “voto di lista” con limitazione della facoltà per ciascun elettore di esprimere le proprie preferenze ad un terzo degli eligendi, frazione all’interno della quale dovrebbe poi essere ripartita la c.d. “quota di genere”
- che il CNF ha convocato una riunione straordinaria dell’Agorà degli Ordini e Unioni per il giorno 12 novembre 2015 al fine di raccogliere le osservazioni degli Ordini e rappresentare poi la posizione delle istituzioni forensi al Ministro della Giustizia
esprime un giudizio
- di preoccupazione per la scelta Ministeriale di intervenire a modifica dell’art. 28 Legge Professionale (riducendo ad 1\3 le preferenze esprimibili dall’elettore) , anziché con modifica del Regolamento n. 170/2014.
- favorevole alla eliminazione del c.d. “voto di lista”, confermando con ciò l’opinione sul punto costantemente espressa dall’Unione Triveneta durante tutto l’iter di discussione della nuova Legge Professionale.
- contrario alla prospettata riduzione dell’espressione di voto degli iscritti, che si giustifica solo laddove sia prevista la possibilità di voto unico di preferenza a raggruppamenti di candidati, con relativa necessità di un meccanismo elettorale a garanzia della pluralità di rappresentanza. Al contrario, la prospettata e auspicata ammissibilità di sole candidature individuali, proprio perché valorizza una espressione di voto intuitu personae, deve essere caratterizzata dalla più ampia libertà dell’elettore, che non può venir limitato nel numero delle preferenze esprimibili. Il necessario rispetto e riconoscimento della libertà dell’elettorato deve trovare quale unico limite la tutela del genere sancita dall’art. 51 della Costituzione e ciò con la previsione che oltre una determinata soglia le preferenze debbano essere attribuite, a pena di nullità del voto, al genere meno rappresentato.
Si comunichi al C.N.F. e O.U.A
Rovigo, 7 novembre 2015
Il Presidente Avv. Patrizia Corona