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Delibera assunta nella seduta consiliare del 4 aprile 2011
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia
ritenuto
a) che il D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, attuato con D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, ha introdotto nell’Ordinamento italiano l’istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
b) che l’attuale disciplina della mediazione palesa gravi criticità di sistema, che andranno emendate con l’introduzione di indispensabili correttivi costituzionalmente orientati, primi fra tutti: l’eliminazione dell’obbligatorietà della mediazione, l’introduzione della previsione della difesa tecnica, l’introduzione di forti requisiti professionalizzanti dei mediatori e degli organismi di mediazione, l’introduzione di adeguate rettifiche alla disciplina delle spese del procedimento;
c) che, tuttavia, lo spirito del nuovo strumento, se inteso quale complemento della giurisdizione nella soluzione dei conflitti, appare condivisibile nella parte in cui consente di diffondere una cultura di composizione delle liti non necessariamente avversariale e propone metodi alternativi di risoluzione delle controversie in linea con quanto previsto dalla Direttiva 2008/52CE del 21 maggio 2008, il cui recepimento ha carattere di obbligatorietà;
d) che la relazione tra mediazione e processo civile si deve porre in termini di complementarità all’obiettivo comune dei due sistemi, negoziale e giudiziale, di promuovere e rendere effettivo il diritto di accesso alla Giustizia offrendo ai cittadini una pluralità di strumenti;
e) che l’Avvocatura riveste un ruolo di centralità e garanzia per l’accesso dei cittadini alla Giustizia e per tale ragione è chiamata a svolgere un’irrinunciabile funzione sociale;
f) che, per tale motivo, l’Avvocatura deve impegnarsi costruttivamente, mediante gli strumenti del diritto, per introdurre nel tessuto normativo della mediazione le indispensabili correzioni che, riconducendo l’Istituto alla sua essenza, lo rendano fruibile da parte dei cittadini;
g) che l’O.U.A. – Organismo Unitario dell’Avvocatura, dopo aver indetto alcune giornate di astensione degli Avvocati in segno di protesta contro la vigente disciplina della mediazione, ha inteso proclamare un ulteriore stato di agitazione;
considerato
h) che lo strumento dell’astensione dalle udienze non appare idoneo ad offrire una risposta concreta e costruttiva alle carenze di sistema della mediazione, ma, al contrario, suscettibile di accreditare agli occhi dell’opinione pubblica un’immagine distorta dell’Avvocatura, ripiegata corporativamente sulla tutela di propri esclusivi interessi e responsabile del fallimento di un Istituto che, invece, recependo gli auspicati correttivi, potrebbe consentire il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla Direttiva europea;
i) che un’Avvocatura nobile e consapevole deve evitare scelte di tipo puramente emozionale ed impegnarsi, piuttosto, operativamente nell’Istituto, pur largamente imperfetto, per non lasciarne l’applicazione esclusivamente a organismi privati o soggetti sprovvisti delle indispensabili competenze tecnico-giuridiche, nell’ottica di non aggravare ancora di più il contesto di attuazione della disciplina;
Tutto ciò ritenuto e considerato
il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Venezia, nella consapevolezza di non poter vincolare in alcun modo gli Iscritti nelle loro scelte,
I N V I T A
gli Avvocati dell’Ordine di Venezia a prendere le distanze da ogni iniziativa che svilisca il ruolo, la funzione e l’immagine che l’Avvocatura è chiamata a ricoprire nella società.
Venezia, 4 Aprile 2011
f.to Franco Stivanello Gussoni f.to Daniele Grasso
Segretario Presidente