Astensione dalle udienze proclamata dall’OUA per le giornate del 14 e 15 aprile 2011.
Il Consiglio dell’Ordine,
preso atto del contenuto della delibera adottata dall’Organismo Unitario dell’Avvocaturain data 25 marzo 2011 con la quale, in relazione alle previsioni e all’applicazione delDecreto Legislativo n. 28/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazionedelle controversie civili e commerciali, viene confermato lo stato di agitazionedell’Avvocatura e viene proclamata ulteriore astensione degli Avvocati dalle udienzecivili, penali, amministrative, contabili e tributarie, oltrechè da ogni attività giudiziaria,per i giorni 14 e 15 aprile 2011;
ribadito
quanto già espresso con delibera di data 11 marzo 2011 di questo Consiglio, riguardoal fatto che l’istituto della mediazione così come recepito dal nostro Ordinamentopresenta numerosi aspetti di criticità, anche sotto il profilo costituzionale;
rilevato
che in relazione a tali criticità sono già stati presentati due progetti di Legge di modifica;
osservato
che l’attuale normativa dovrà venire emendata con l’introduzione di indispensabilicorrettivi costituzionalmente orientati, primi fra tutti l’eliminazione dell’obbligatorietàdella mediazione, la previsione della difesa tecnica, la richiesta di forti requisitiprofessionalizzanti dei mediatori e degli organismi di mediazione, adeguate rettifichealla disciplina delle spese del procedimento;
ritenuto
tuttavia, che lo spirito del nuovo strumento, se inteso quale complemento dellagiurisdizione nella soluzione dei conflitti, appare condivisibile nella parte in cuiconsente di diffondere una cultura di composizione delle liti non necessariamenteavversariale e propone metodi alternativi di risoluzione delle controversie in linea conquanto previsto dalla Direttiva 2008/52CE del 21 maggio 2008, il cui recepimento hacarattere di obbligatorietà e che la relazione tra mediazione e processo civile si deveporre in termini di complementarietà all’obiettivo comune dei due sistemi, negoziale egiudiziale, di promuovere e rendere effettivo il diritto di accesso alla Giustizia offrendoai cittadini una pluralità di strumenti;
rimarcato
che l’Avvocatura riveste un ruolo di centralità e di garanzia per l’accesso dei cittadinialla Giustizia e che per tale ragione è chiamata a svolgere un’irrinunciabile funzionesociale;
che, nello svolgimento di tale funzione sociale, l’Avvocatura deve spendersicostruttivamente, mediante gli strumenti del diritto, per introdurre nel tessuto normativodella mediazione le indispensabili correzioni che, riconducendo l’istituto alla suaessenza, lo rendano fruibile da parte dei cittadini;
che nel contempo un’Avvocatura nobile e consapevole deve anche evitare scelte ditipo puramente emozionale e impegnarsi, piuttosto, operativamente nell’istituto, purlargamente imperfetto, per non lasciarne l’applicazione esclusivamente a organismiprivati od a soggetti sprovvisti delle indispensabili competenze tecnico-giuridiche,nell’ottica di non aggravare ancora di più il contesto di attuazione della disciplina;nel richiamare la deliberazione assunta in data 11 marzo 2011
conferma
le già manifestate perplessità circa l’opportunità di ricorrere all’astensione dalle udienzequale strumento di protesta, in quanto lo stesso non appare idoneo ad offrire unarisposta concreta e costruttiva alle carenze di sistema della mediazione, ma, alcontrario, è suscettibile di accreditare agli occhi dell’opinione pubblica un’immaginedistorta dell’Avvocatura, ripiegata corporativamente sulla tutela di propri esclusiviinteressi e responsabile del fallimento di un istituto che, invece, recependo gli auspicaticorrettivi, potrebbe consentire il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla Direttivaeuropea;
non aderisce
all’astensione dalle udienze ulteriormente proclamata dall’O.U.A. per le giornate del 14e 15 aprile 2011 e
invita
nuovamente gli Iscritti, nell’esercizio della libertà di ciascuno in ordine alla scelta seaderire o non aderire all’indetta astensione, a rispettare comunque le previsionidell’articolo 39 del Codice Deontologico Forense e del Codice di Autoregolamentazionedelle Astensioni dalle udienze degli Avvocati.