L’UNIONE TRIVENETA DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
Riunita in assemblea ordinaria in Ponzano Veneto (Treviso) il giorno 24 marzo 2007
Visto ed esaminato il “ REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA” approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 18-01-2007
richiamate e ribadite le osservazioni espresse con la propria delibera assunta a Rovereto l’8 luglio 2006 in relazione alla “bozza” del “Regolamento” approntato nel giugno 2006 dallo stesso CNF
rilevato e ritenuto:
– che vanno senza riserve riaffermate e condivise la necessità e l’urgenza di prevedere e prescrivere l’obbligo della formazione (rectius: dell’aggiornamento) permanente dell’Avvocato, a garanzia del dovere di competenza, obiettivo che può essere realizzato soltanto con la cura costante e continua della preparazione professionale, con un assiduo aggiornamento e con l’accrescimento, quindi, delle conoscenze, con particolare riferimento ai settori (di “competenza”) nei quali il professionista svolge la propria attività (così come, d’altro canto, espressamente prevede il Codice Deontologico Forense);
– che, pertanto, va senz’altro confermato il pieno e convinto apprezzamento per l’attività di promozione e di determinazione delle linee generali di orientamento e di coordinamento per la formazione (rectius: per l’aggiornamento) professionale continua (art.9 del Regolamento) di cui, quanto mai opportunamente, il Consiglio Naz. Forense si è fatto carico, al fine di renderne lo svolgimento, quanto più possibile, uniforme, condiviso ed omogeneo in tutto il paese;
– che, tuttavia, meritano di essere posti nel dovuto rilievo, i poteri che il vigente ordinamento professionale assegna, in via esclusiva, ai singoli Consigli dell’Ordine degli Avvocati, quanto alla vigilanza sul decoro dei professionisti nell’esercizio della attività forense ed al controllo della competenza e della professionalità dei propri iscritti, e come, di conseguenza, sia compito specifico degli stessi Consigli territoriali quello di approntare gli strumenti ritenuti più adeguati per assicurare la più elevata qualità delle prestazioni professionali a tutela così dei diritti e degli interessi della persona come, più in generale, dell’interesse pubblico al corretto ed ordinato svolgimento della funzione giurisdizionale;
– che, pertanto, appare opportuno – per dovuto rispetto della affermata autonomia degli Ordini Circondariali – che il potere del Consiglio Nazionale Forense di vigilanza e controllo sull’adempimento, da parte dei singoli Consigli dell’Ordine territoriali, delle loro incombenze quanto alla predisposizione ed attuazione delle attività formative dirette ad assicurare un idoneo livello di competenza e professionalità dei propri iscritti (art. 9 Reg.), vada riformulato come potere esclusivo di coordinamento ed indirizzo, e questo al fine di rendere il più possibile omogenee le modalità di aggiornamento sull’intero territorio nazionale;
– che, fermo quanto sopra, va, quindi, affermata la facoltà per i singoli Consigli dell’Ordine Circondariali, in auspicabile coordinamento distrettuale od interdistrettuale tra di loro, e con l’importante contributo delle associazioni, di determinare autonomamente i programmi formativi ed anche le modalità di attribuzione dei cosiddetti crediti formativi. Ciò non necessariamente secondo vincolanti e rigide predeterminazioni (cfr. art. 4 Reg.), che mal si concilierebbero con la varietà e la molteplicità delle singole realtà territoriali e dei diversi spessori qualitativi dei singoli eventi formativi;
– che appare opportuna la individuazione di alcune aree di attività prevalente (ad es. per il Civile: lavoro, diritto di famiglia, commerciale, ed as. per il Penale: penale criminale, penale dell’economia, ecc…) al fine di un miglior coordinamento con la previsione di cui all’articolo 17 bis C.D..
– che in linea generale (e salve le osservazioni ed i rilievi più particolari che emergeranno da una più analitica disamina del Regolamento) può, sin d’ora, essere segnalata, considerate le oggettive difficoltà ed i tempi necessari per i singoli Ordini Circondariali (ancorché in collegamento distrettuale od interdistrettuale tra loro) di approntare i programmi formativi, la opportunità che la segnalazione (art.7 Regolamento) del programma degli eventi formativi che ogni Ordine circondariale è chiamato a trasmettere al Consiglio Nazionale Forense entro la fine del mese di novembre di ogni anno, sia riferita ai soli eventi previsti per il primo semestre dell’anno successivo; e quindi sia prevista la trasmissione entro la fine del mese di aprile quelli riferiti al secondo semestre dell’anno in corso (apparendo quanto mai incerta la possibilità di poter prevedere con sufficiente approssimazione tali eventi con un anno di anticipo);
auspica
che il Consiglio Nazionale Forense voglia rivedere – tenendo conto delle osservazioni generali che precedono (e di quelle, più articolate, che la stessa Unione Triveneta si riserva di trasmettere) – il Regolamento per la formazione professionale continua, cercando, in ogni caso, (anche nella redazione delle norme di attuazione e di coordinamento (art.10 del Regolamento) di acquisire il più diffuso consenso da parte di tutti gli Ordini Circondariali del paese tenendo conto delle osservazioni che dovessero essere da costoro rappresentate, affinché l’adempimento dell’obbligo di formazione (aggiornamento) continua sia sentito dal ceto forense come una comune e condivisa esigenza fondamentale ed irrinunciabile del corretto esercizio della professione oltre che, naturalmente, come un dovere di rango deontologico.