Delibera n° 10/08
L’assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati
riunita a Vicenza il 18.10.2008,
delibera:
L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati,
premesso
– che il diritto di difesa per i non abbienti, a spese dello Stato, è assicurato dall’art. 24, comma III°, della Costituzione Italiana, dalla C.E.D.U. (art. 6, comma 3, lett. “C”), dalla Carta Europea dei Diritti Fondamentali (art. 47, comma III), dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (art. 14, comma 3, lett. “D”);
– che, con riferimento alla normativa italiana, il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dal D.P.R. 30.05.2002 n. 115, artt. 74 e ss., e ss.mm.ii.;
– che il pagamento dei compensi degli Avvocati che hanno prestato la loro attività professionale a favore di chi è stato ammesso al gratuito patrocinio avviene a seguito di presentazione di apposita istanza di liquidazione, da approvarsi dalla competente Autorità Giudiziaria (art. 82 D.P.R. 30.05.2002 n. 115), emissione del mandato di pagamento da parte della cancelleria dell’Ufficio Giudiziario e successivo ordinativo di pagamento emesso dal Funzionario Delegato presso la competente Corte d’Appello;
rilevato
– che a seguito di recente verifica presso gli Ordini degli Avvocati del Triveneto è emersa la sussistenza di gravi ritardi e disfunzioni nella procedura di liquidazione dei compensi degli Avvocati nei procedimenti per i quali vi è stata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
– che, in particolare, in quasi tutti i distretti i tempi per l’emissione dei decreti di liquidazione e, successivamente, dei mandati di pagamento, non sono inferiori ai 12 mesi;
– che, tra l’emissione della fattura da parte dei professionisti e l’effettivo pagamento (a seguito di ordinativo di pagamento del Funzionario Delegato presso la Corte d’Appello), decorre un periodo non inferiore a 8/12 mesi (a volte anche superiore);
– che alcuni professionisti hanno lamentato il mancato pagamento dei loro compensi in relazione a processi definitisi ancora negli anni 2006, 2005, 2004 e 2003;
– che, in alcuni casi segnalati, a seguito di disservizi/disorganizzazione da parte del personale delle cancellerie dei Tribunali, non risultano nemmeno trasmessi i mandati di pagamento al funzionario delegato presso la Corte d’Appello;
– che l’abolizione del pagamento delle spese di Giustizia mediante anticipo di Poste Italiane SpA (disposta con il cd. “primo decreto Bersani”, D.L. 223/06, art. 21) ed il ritorno all’ordinaria procedura della contabilità generale dello Stato (emissione dell’ordinativo di pagamento da parte del funzionario delegato presso la Corte d’Appello) ha ulteriormente dilungato i tempi di effettiva liquidazione;
– che, quanto innanzi evidenziato, svilisce la funzione ed il ruolo del difensore il quale, per l’attività professionale esercitata, viene retribuito dallo Stato con intollerabile ritardo;
– che tale situazione contrasta con il rilievo costituzionale (oltre che di diritto internazionale) dell’istituto del gratuito patrocinio, a garanzia del diritto di difesa dei non abbienti;
– che, a fronte dei citati ritardi e disfunzioni, nonché in considerazione delle anticipazioni spesso sostenute nell’interesse dei propri assistiti, molti Avvocati hanno chiesto di essere cancellati dalle liste dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato;
tutto ciò premesso e rilevato
l’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati
1) stigmatizza i ritardi e le disfunzioni, sopra segnalati, nel pagamento dei compensi degli Avvocati,
2) dà mandato all’Ufficio di Presidenza di intervenire presso i competenti Uffici Giudiziari affinché siano garantiti tempi più celeri per la liquidazione e il pagamento dei compensi dei difensori nei procedimenti con ammissione al patrocinio a spese dello stato.
Dà mandato alla Segreteria i darne mirata e adeguata diffusione.
Approvata dall’assemblea di Vicenza del 18.10.2008