Delibera n° 11/08
L’assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati
riunita a Vicenza il 18.10.2008,
delibera:
L’Unione Triveneta degli Ordini degli Avvocati,
Premesso:
– che l’art. 77 Testo Unico Spese di Giustizia, dato con D.P.R. 30.5.2002 n. 115, prevede che il limite di reddito massimo per poter beneficiare del patrocinio a spese dello Stato (attualmente pari ed € 9.723,84) venga adeguato ogni due anni alla variazione dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– che tale adeguamento, già previsto dalla precedente normativa come facoltativo (artt. 3, 5° comma e 15-ter, 3° comma, L. 30.7.1990 n. 217), con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico Spese di Giustizia è divenuto obbligatorio;
– che l’ultimo adeguamento risale al D.M. 29.12.2005 pubbl. in G.U. n. 27 d.d. 2.2.2006;
– che pertanto è maturata la scadenza del biennio;
– che l’elevazione del limite di reddito massimo per poter beneficiare del patrocinio a spese dello Stato costituisce uno dei punti salienti e di maggior pregio della riforma apportata alla materia nel 2001, e che pertanto l’obbligatorio adeguamento al tasso d’inflazione appare essenziale all’efficace applicazione della riforma nonché coerente con lo spirito della stessa;
– che l’art. 20, L. 29.3.2001 n. 134, onera i Consigli degli Ordini degli Avvocati di istituire un servizio d’informazione e consulenza al pubblico su patrocinio a spese dello Stato e difesa d’ufficio;
– che i Consigli degli Ordini aderenti all’Unione Triveneta degli Ordini degli Avvocati hanno puntualmente adempiuto all’onere suddetto, accollandosene per intero le spese;
– che il comma 4° dell’art. 20, L. 29.3.2001 n. 134 prevede la determinazione, con decreto del Ministro della Giustizia di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, di un contributo spese da porre a carico degli utenti;
– che tale contributo non risulta essere stato ancora determinato, ad oltre sette anni dall’entrata in vigore della Legge 134/01;
– che in difetto di detta determinazione gli Ordini debbono fornire il servizio d’informazione e consulenza al pubblico senza poter chiedere il pagamento del contributo;
– che appare opportuno invece che gli utenti siano onerati di un contributo, per quanto simbolico, sia al fine di dissuadere eventuali “perditempo” o utenti non seriamente bisognosi, sia al fine di concorrere alle spese di cui gli Ordini sono onerati per garantire l’erogazione del servizio;
tutto ciò premesso, chiede al Ministero di ottemperare al più presto al disposto degli articoli citati in oggetto, provvedendo, di concerto con i Ministeri competenti, ad adeguare all’inflazione il limite di reddito di cui all’art. 76 Testo Unico Spese di Giustizia ed a determinare l’entità del contributo da porre a carico degli utenti del servizio informativo sopra descritto.
Dà incarico al Presidente, tramite la Segreteria di inviare detto appello al Ministero.
Approvata dall’assemblea di Vicenza del 18.10.2008