Delibera n° 02/09 – Assemblea di Pordenone del 28.3.09
L’Assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, riunita a Pordenone-Spilimbergo il 28 marzo 2009, dopo ampia discussione, all’unanimità
delibera
La formulazione delle seguenti proposte di modifica alla normativa n. 1441 bis – B in discussione avanti alla Camera dei Deputati:
– con riferimento al cd. filtro in Cassazione si propone una nuova formulazione dell’art. 360 bis cpc nei seguenti termini:
«Art. 360-bis. – (Manifesta infondatezza del ricorso).
Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 nr. 5, è manifestamente infondato, in tutto o in parte, quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme a precedenti decisioni della Corte a sezioni unite, non seguite da difformi decisioni di sezioni semplici, salvo che sia proposta una questione nuova o la Corte ritenga di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento.
In questi casi l’ordinanza della Corte è succintamente motivata e la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al precedente.
All’articolo 366, primo comma numero 4, le parole “secondo quanto previsto dall’articolo 366 bis” sono soppresse;
L’articolo 366-bis del codice di procedura civile è abrogato.
All’articolo 375, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, le parole: «o per difetto dei requisiti previsti dall’articolo 366-bis» sono soppresse.
All’articolo 375 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine i seguenti commi: «L’ordinanza che dichiara l’inammissibilità, la manifesta infondatezza o la manifesta fondatezza è comunicata alle parti costituite con biglietto di cancelleria, ovvero mediante telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa a tale forma di comunicazione degli atti giudiziari.
L’ordinanza che dichiara l’inammissibilità o la manifesta infondatezza del ricorso provvede sulle spese».
Ritengono i Presidenti degli Ordini aderenti all’Unione Triveneta dei Consigli che la soluzione prospettata nel disegno di legge 1441bis B con l’introduzione dell’art. 360 bis c.p.c. non può essere condivisa, in quanto lesiva dell’art. 111 Costituzione
La proposta, pertanto, è quella di intervenire sull’art. 375 nr. 5 c.p.c. dando un contenuto al concetto di manifesta infondatezza con riferimento ai ricorsi , in tutto o in parte, riguardanti le sole questioni di diritto decise in modo conforme a precedenti decisioni della Corte a Sezioni Unite, non seguite da difformi decisioni di sezioni semplici, salvo che il ricorrente proponga una nuova questione o argomentazione o la Corte ritenga, comunque, di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento; in tal modo si avrebbero indubbi effetti positivi e deflattivi rafforzando il valore normofilattico delle Sentenze della Corte.
Inoltre si manifesta l’opportunità di valutare i seguenti ulteriori correttivi:
– con riferimento al novellato art. 96 III comma cpc si auspica pertanto la modifica sia emendata con la previsione (si veda l’emendamento già presentato dal Sen Mugnai, in Comm. Giustizia del Senato) che la condanna sia subordinata alla richiesta della parte e ne sia prevista la quantificazione in un minimo pari alla metà ed in un massimo pari al doppio delle spese liquidate
La previsione della condanna d’ufficio, cosi generalizzata e vaga, pare una forzatura dei principi che reggono il processo civile (che è un processo tra parti ed è retto dal principio dispositivo). Gli effetti della novella possono rilevarsi problematici con riferimento alle sentenze del Giudice di pace; infatti seri dubbi possono avanzarsi sull’appellabilità del capo di condanna ex art. 96 III comma come novellato, stante il disposto dell’art. 339 c.p.c.
– di eliminare dall’art. 81 bis disp.att. c.p.c. l’inciso “ I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.”
In quanto previsione possibilmente configgente coll’art. 153 cpc, come modificato
– di inserire tra le norme abrogate il 70 ter e l’art 80 bis disp. att. c.p.c.
In quanto fanno riferimento a norme non più esistenti (il primo fa riferimento al cd. rito societario, il secondo all’udienza di prima comparizione ex art. 180 come prevista prima della novella del 2006)
– di eliminare la previsione di cui alla lettera p) nella “Delega in materia di mediazione e di conciliazione”
Tale richiesta viene suggerita in quanto:
a) andrebbe a minare la figura del conciliatore che non deve esercitare alcun potere in quanto non spetta a lui la risoluzione del conflitto;
b)metterebbe in crisi il principio che l’esito della mediazione/conciliazione è un accordo volontario e la convinzione principale che muove le parti a ricorrere alla mediazione/conciliazione (che è quella per cui l’esecuzione dell’accordo è spontanea perché vantaggiosa per tutte le parti);
c) mina la riservatezza e segretezza del procedimento.
d) le conseguenze della decisione conforme alla proposta non accettata si trovano disciplinate in maniera contrastante con la modifica dell’art. 91 cod. proc. civ. e come previste sono eccessivamente gravatorie e scoraggiano il ricorso alla procedura.
Si manda alla Segreteria per la diffusione del presente deliberato.