Delibera n° 07/08
L’Assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati riunita a Belluno il 17 maggio 2008, all’unanimità
delibera
Con l’art. 2 – commi da 445 a 449 della legge finanziaria per il 2008, del 24 dicembre 2007, n. 244, si è introdotto nel codice del consumo un nuovo articolo (140 bis) avente ad oggetto l’azione collettiva risarcitoria. Trattasi di un’importante innovazione legislativa tendente a creare per i consumatori una nuova ed incisiva forma di tutela ed uno strumento di bilanciamento dello strapotere del mercato verso il singolo consumatore.
E’ rimasto inascoltato l’invito, all’epoca indirizzato ai Presidenti di Camera e Senato dal Presidente dell’Unione Triveneta, col quale si chiedeva lo “stralcio” della novella, sia perché contrario ai Regolamenti Parlamentari – i quali non consentirebbero la trattazione in sede di approvazione della finanziaria di materie estranee-, sia perché la materia era stata oggetto di un disegno di legge poco tempo prima approvato dalla Commissione Giustizia della Camera, a seguito di un approfondito dibattito.
Ritiene l’Assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di dover segnalare che, come è emerso da più parti, la normativa presenta dati contraddittori e rilevanti dubbi interpretativi che emergono dall’esame testuale della legge.
Questi dubbi hanno dato luogo a contrastanti interpretazioni: alcune orientate nel senso di ricondurre l’ambito dell’azione alla sola tutela risarcitoria e restitutoria nel novero del codice del consumo; altre tesi, cd. costituzionalmente orientate, vogliono che l’art.140 bis abbia fatto nascere una nuova azione che esorbita le materie disciplinate nel codice del consumo, per estendersi ai danni alla salute comunque cagionati ed a qualsiasi altra lesione che sia fonte di un atto illecito extracontrattuale.
La conseguenza è che restano dibattute molte questioni, con risposte contrastanti a seconda della diverse tesi cui si accede. Ad esempio:
– si può utilizzare per tutelare lesioni avvenute anteriormente alla entrata in vigore della disposizione?
– i diritti dei risparmiatori possono essere tutelati mediante gli strumenti offerti dall’art.140 bis?
– il credito al consumo è materia estranea al codice del consumo e quindi anche all’area di applicazione dell’art. 140 bis?
– è azione collettiva o azione di classe (la confusione terminologica tra i due diversi tipi di azione in cui è incorso il legislatore è una delle fonti dei problemi)?
– qual è l’efficacia del giudicato?
– l’azione collettiva è un’azione di accertamento o di condanna?
– in che limiti è ammissibile l’intervento del singolo consumatore nel processo e come si disciplina il rapporto tra due giudizi pendenti?
-qual è l’effetto del giudicato verso i co-legittimati?
I maggiori problemi riguardano, infine, il meccanismo dell’adesione dei consumatori, e soprattutto il fatto che sia prevista la possibilità di aderire sino all’udienza di conclusioni in appello.
Premesso che la norma, tra l’altro, non dispone alcun onere di comunicazione dell’adesione al convenuto o al giudice, qual è la natura di questo atto?
Una prima tesi è quella che concepisce l’atto di adesione come mera manifestazione della volontà di “prenotare” gli effetti (auspicalmente positivi) della decisione che viene resa sull’azione collettiva risarcitoria.
Un’altra tesi ricostruisce l’atto di adesione come vera deduzione in giudizio delle singole posizioni soggettive. In questo caso l’adesione comporta l’affidamento del diritto del singolo (che non è parte nel giudizio) all’attore collettivo, il che porta all’inevitabile alla conseguenza, non disciplinata in modo alcuno, che l’attore collettivo può decidere di transigere senza consultare il singolo consumatore aderente e senza alcun controllo del magistrato (come ad esempio avviene in altre legislazioni).
Si consideri poi come l’adesione all’una o altra tesi porti con riferimento agli effetti del giudicato, a soluzioni ed effetti diametralmente opposti. Ed ancora, chi verifica se la domanda dell’aderente è almeno astrattamente fondata e riferibile all’azione?
Una soluzione possibile, auspicata dagli Ordini dell’Unione Triveneta, e in linea con l’azione collettiva (già conosciuta e applicata nel ns. codice del consumo) potrebbe essere quella di spostare il momento delle adesioni dei consumatori ad un momento successivo (e precisamente dopo che la sentenza sia stata emessa).
Per queste ragioni, considerata l’importanza per il cittadino-consumatore e per le imprese pubbliche e private della tutela introdotta con la nuova normativa, appare opportuno all’Assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati riunitasi a Belluno il 17 maggio 2008
chiedere
al Governo ed al Parlamento di differire l’entrata in vigore della legge, al fine di consentire un intervento legislativo che chiarisca i dubbi interpretativi e risolva i problemi tecnici connessi alla frettolosità con cui è stata licenziata la nuova normativa e alla particolarità della situazione politica del momento che di fatto ha impedito un approfondito dibattito.
Non si può, infatti, per i diritti che sono in gioco e per l’importanza delle questioni economiche connesse, correre il rischio di contrasti giurisprudenziali che finirebbero per essere risolti solo tra molti anni.
D’altro canto lo stesso precedente Parlamento aveva sentito il bisogno, in sede di approvazione di “ordine del giorno”, di impegnare il Governo ad “ogni idoneo provvedimento al fine di chiarire i punti oscuri della normativa” e questo su richiesta delle stesse associazioni di consumatori. Le successive vicende non hanno consentito all’esecutivo di intervenire e per questo appare quanto mai opportuno il chiesto differimento per ulteriori mesi sei, (che per i suoi aspetti, meramente tecnici, si auspica possa svolgersi in sede di Commissione Giustizia in sede deliberativa, recuperando anche l’ampio lavoro svolto dalla precedente Commissione Giustizia della Camera presieduta dall’on. Pisicchio).
Approvata dall’Assemblea dell’Unione Triveneta del 17.5.2008 a Belluno