Delibera n° 08/09 dell’11.7.2009 (Belluno – Feltre, Riforma Ordinamento Forense)
L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, riunita a Feltre l’11.7.2009 in assemblea, all’unanimità, ha così deliberato:
L’Assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, preso atto delle prospettate modifiche, formulate nell’ambito della discussione parlamentare, relativamente al testo unitario e condiviso dall’intera Avvocatura licenziato dal Consiglio Nazionale Forense
sottolinea e ribadisce
la necessità che si rappresenti ai componenti la Commissione Giustizia della Camera e del Senato quanto segue:
– come il testo elaborato dall’Avvocatura italiana sia stato formulato con specifica attenzione alla tutela dei consumatori e dei giovani professionisti;
– l’essenzialità e l’imprescindibilità dei principi in esso affermati, in particolare:
– l’inderogabilità, a pena di nullità, dei minimi e massimi tariffari e del divieto di patto quota lite che devono essere conservati così come proposti dall’Avvocatura; tali previsioni sono perfettamente compatibili con le disposizioni comunitarie, in quanto come evidenziato nelle sentenze del 19.02.2002 nella causa C-35/99 e 5 dicembre 2006, cause riunite C – 94/04 e C – 202/04, dette limitazioni non si pongono in contrasto con le norme del Trattato europeo in quanto misure statali che tendono a porre in relazione il livello degli onorari e la qualità delle prestazioni fornite dagli Avvocati, costituendo così un adeguato provvedimento per il raggiungimento degli obiettivi della tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia (contribuendo ad assicurare un guadagno adeguato alla funzione sociale della professione forense, alla qualità del servizio prestato e ad evitare una concorrenza che si tradurrebbe nell’offerta di prestazioni al ribasso con il rischio, nel mercato italiano caratterizzato da un numero di avvocati estremamente elevato, di un peggioramento della qualità e dell’aumento del contenzioso); con ulteriore giustificazione della previsione di regole professionali di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità tali da eliminare l’asimmetria informativa tra i «clienti-consumatori» e gli Avvocati. Rispetto a tale punto, osserva l’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, che la concorrenza, come previsto nel testo legislativo proposto, può essere sviluppata operando non in assenza di regole ma incidendo sulla qualità delle prestazioni e, quindi, mirando alle competenze (vedasi: l’obbligo di formazione professionale, l’obbligo di stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile, la previsione di norme deontologiche, la previsione della specializzazione), mentre se l’offerta che prevale è sempre quella più bassa, non si può pretendere che la prestazione sia svolta con scrupolo e qualità e i risultati si vedono anche nell’aumento del contenzioso.
– le modalità di accesso alla professione e delle condizioni di conservazione dell’iscrizione all’albo che devono essere: le prime, salvaguardate così come proposte dall’Avvocatura (con particolare riferimento al regime transitorio previsto per l’esame ed al sistema esclusivo delle scuole forensi) e per l’iscrizione, considerata l’insostenibilità dell’attuale trend esponenziale di aumento del numero di nuovi avvocati (ad oggi risulta esserci un avvocato ogni trecento abitanti, nel giro di pochi anni, seguitando l’attuale crescita, è prevedibile un avvocato ogni 150 abitanti); le seconde rimanere come previste anche per il tramite dell’accertamento circa l’esercizio effettivo e continuativo della professione (anche ricorrendo a criteri presuntivi reddituali);
– la previsione dell’obbligo generalizzato della formazione continua, garanzia effettiva della qualità professionale e deontologica degli avvocati;
– la previsione del compenso per il praticante avvocato, misura necessaria a contribuire alla serietà del percorso formativo;
– la salvaguardia in particolare, nell’interesse del cittadino, della previsione della necessità della condotta irreprensibile per l’iscrizione all’albo;
– il divieto di accesso alla professione per gli over 50;
– la salvaguardia dell’attuale composizione del CNF, stante la sua natura di “giudice speciale”;
– il mantenimento della facoltà di reformatio in peius in capo al CNF nel giudizio disciplinare, ad ulteriore garanzia del rigore nell’esercizio della delicata funzione disciplinare.
L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati ritiene che i punti su indicati paiono in maniera assoluta non derogabili se non a scapito della dignità della funzione sociale dell’Avvocato, anche in considerazione del fatto che, ripetutamente e pubblicamente, sia gli esponenti politici dell’attuale maggioranza, che dell’attuale minoranza, abbiano convenuto, rassicurando senza riserve l’Avvocatura, sulla assoluta necessità di reintrodurre i minimi tariffari e il divieto di patto di quota lite, essendosi rivelata la loro abrogazione uno strumento di svilimento della professione da un lato, e una misura mortificante per l’aspirazione del cittadino a prestazioni di adeguata qualità dall’altro, ed essendosi risolta unicamente in un ulteriore vantaggio per i contraenti economicamente forti, di talché il mancato rispetto di tali rassicurazioni si rivelerebbe come l’ennesimo attacco alla professione di Avvocato, ormai troppe volte svilita a vantaggio di categorie economiche forti.
L’Assemblea conferisce mandato all’Ufficio di Presidenza per la diffusione della presente delibera e per attivarsi presso il CNF, l’OUA, Associazioni Forensi ed i Componenti della Commissione Giustizia di Camera e Senato affinché vengano accolte le istanze ivi formulate.