Delibera n. 8/2008 (ordinamento giudiziario)
Adottata a Bassano del Grappa il 4 luglio 2008 dall’Assemblea
L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati preso atto che:
– nello spirito dell’intervento legislativo del luglio 2007 l’Avvocatura è divenuta uno dei soggetti che concorre ad assicurare l’autogoverno dei magistrati ed una delle fonti degli elementi che concorrono alla valutazione d’ogni magistrato
– l’art. 15 del Dlt 25/2006 non può dirsi esaustivo delle competenze del consiglio giudiziario (e quindi indicativo di una chiara e inequivoca volontà del legislatore) in quanto individua solo alcune delle competenze attribuite ai consigli giudiziari
– sono sorte divergenze interpretative con riferimento all’art. 16 del Dlt 25/2006, nel testo vigente dopo le modifiche apportate con la L. 111/2007
– va affermato che la composizione del Consiglio come disciplinata dall’art. 9 del Dlt 25/2006 (quella con i membri di diritto, i magistrati eletti e i membri non togati designati) deve essere considerata come “ordinaria” e prevalente
– si è messo in discussione in forza dell’attuale tenore dell’art. 16 del Dlt 25/2006 l’accesso dei consiglieri non togati a tutti gli atti e la possibilità degli stessi di poter presenziare alle sedute nella trattazione delle materie trattate dal Consiglio in composizione ristretta
– se è vero che la ratio espressa nelle previsioni della lettera f) dell’art. 4 e del comma 5 pare aver riguardo solo a segnalazioni, tuttavia la locuzione che regge il principio generale (“segnalazioni … che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità”) in realtà legittima ogni contenuto, anche positivo o articolato. Ciò potrebbe dar vita a prassi di intervento sistematico, sempre però ancorato a fatti e comportamenti specifici, con un esito sostanzialmente analogo al parere
– la Circolare del CSM in materia di valutazione di professionalità fa un espresso richiamo all’importanza delle segnalazioni da parte dei Consigli dell’ Ordine degli Avvocati ed alla ratio che affida all’avvocatura, dopo la riforma Mastella, il ruolo di fonte che utilmente concorre alla valutazione d’ogni magistrato
– sulle modalità di tale partecipazione possono sorgere diverse prassi (o di norme regolamentari approvate da singoli Consigli Giudiziari) con la conseguenza di non assicurare uniformità di comportamenti e disomogeneità dei dati che successivamente confluiscono al CSM per i provvedimenti valutativi
– per quanto riguarda il parere di cui all’art. 13 D.to 160/2006 appare opportuno, sempre nello spirito di assicurare il ruolo di fonte conoscitiva che il legislatore ha voluto assicurare all’avvocatura, rendere obbligatorio e non facoltativo il parere e fare riferimento all’organo collegiale del consiglio dell’ordine e non alla figura del presidente
– appare opportuno correggere il refuso “I componenti designati dal consiglio regionale” rimasto nel testo dell’art. 16 del del Dlt 25/2006
– non appare ragionevole l’esclusione dal diritto di voto nelle materie di cui alle lettere h) ed i) dell’art. 16 del del Dlt 25/2006 e lettera g) ed h) dell’art. 7
– appare più consono, nello spirito del concorso che l’avvocatura è chiamata a dare, sostituire il termine “segnalazioni” con quello di “osservazioni” e riferirle all’organo collegiale del consiglio dell’ordine, anche per assicurare allo stesso la facoltà di non inoltrare osservazioni di fatti meramente episodici o non significativi, che poca incidenza potrebbero avere sulla valutazione di professionalità o trovare ragione in situazioni meramente contingenti o difficilmente documentabili o ritenute provenienti da fonti non concordanti
– mantenendo l’esclusione del diritto di voto dei consiglieri “non togati” con riferimento ad alcune materie si evitano eventuali problemi di incompatibilità in capo agli stessi
Si poterebbe, pertanto, auspicare di modificare la recente novella sull’ordinamento giudiziario con riferimento agli artt. 8 e 16 del Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 ed agli artt. 11 IV comma lettera f) e 13 III comma del Decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160 come appresso:
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n. 25 (in Suppl Ord.n. 26 alla Gazz. Uff., 3 febbraio, n. 28) – Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150 come modificato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111
Testo vigente:
ARTICOLO 8
Rubrica:
Composizione del Consiglio Direttivo
della Corte di Cassazione in relazione alle competenze
Art. 8.
1. Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari [, anche nella qualità di vice presidenti,] partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 4, comma 6, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
Proposta di modifica:
ARTICOLO 8
Rubrica:
Composizione del Consiglio Direttivo
della Corte di Cassazione in relazione alle competenze
Art. 8.
1. Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari partecipano alle discussioni e alle deliberazioni relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, ma non esercita il proprio diritto di voto con riferimento all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) ed in ogni deliberazione riguardante il conferimento di funzioni per l’assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi.
La modifica tende a eliminare l’inciso esclusivamente ed a consentire la partecipazione alle discussioni in tutte le materie di competenza del Consiglio Giudiziario, eliminando le incertezze sorte ed assicurando un fattivo coinvolgimento dei componenti non togati
Testo vigente:
ARTICOLO 16
Rubrica:
Composizione dei consigli giudiziari
in relazione alle competenze
Art. 16.
1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari [, anche nella qualità di vice presidenti, nonché il componente rappresentante dei giudici di pace] partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e) (1).
[2. Il componente rappresentante dei giudici di pace partecipa, altresì, alle discussioni e deliberazioni relative all’esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis e 9 , comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni. ] (2)
(1) Comma modificato dall’articolo 4, comma 14, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
(2) Comma abrogato dall’articolo 4, comma 14, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
Proposta di Modifica:
Art. 16.
1. I componenti avvocati e professori universitari partecipano alle discussioni e deliberazioni relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, ed esprimono il loro voto in ogni competenza del consiglio, eccettuate quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere b), e g) ed in ogni deliberazione riguardante l’assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi.
La modifica tende ad eliminare l’inciso esclusivamente ed a consentire la partecipazione alle discussioni in tutte le materie di competenza del Consiglio Giudiziario, eliminando le incertezze sorte ed assicurando un fattivo coinvolgimento dei componenti non togati ed un effettivo concorso dell’avvocatura
DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n.160 (in Suppl. ordinario n. 106 alla Gazz. Uff., 29 aprile, n. 99). – Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma
1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 come modificato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111
Testo vigente:
ARTICOLO 11
Rubrica:
(Valutazione della professionalita`).
Art. 11 .
4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:
a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l’autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l’utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;
b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;
c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;
d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non gia` acquisiti;
e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l’indicazione dell’impegno concreto che gli stessi hanno comportato;
f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonche´ le segnalazioni pervenute dal consiglio dell’ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalita`, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell’ufficio e le segnalazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.
5. Il consiglio giudiziario puo` assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell’ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell’esito all’interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e puo` procedere alla sua audizione, che e` sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.
6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.
Proposta di Modifica:
Art. 11.
4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:
f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le osservazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati.
Le osservazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati, dovranno essere riferite a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell’ufficio e le osservazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura. Le osservazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati possono evidenziare, sempre con riferimento a fatti specifici, valutazioni di contenuto positivo, purché non meramente elogiative, che abbiano riferimento all’attitudine al conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, per l’assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi.
5. Il consiglio giudiziario assume informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell’ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell’esito all’interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che e` sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.
6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.
La modifica tende ad assicurare acquisendo le osservazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati, su fatti specifici, utili elementi di conoscenza su fatti specifici incidenti sulla professionalità e che abbiano riferimento all’attitudine al conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, per l’assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi.
Testo vigente:
ARTICOLO 13
Rubrica:
(Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa) (1)(2).
Art. 13.
1. L’assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l’assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.
2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalita`.
3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non e` consentito all’interno dello stesso distretto, ne´ all’interno di altri distretti della stessa regione, ne´ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma puo` essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed e` disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneita`. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimita` alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente d
ella Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.
4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non puo` essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni puo` realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado puo` avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza.
La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.
5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità` di servizio e` valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.
6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimita` di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimita` di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.
[ 7. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario . ] (3)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111.
(2) L’efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto è stata sospesa fino alla data del 31 luglio 2007, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269.
(3) Comma abrogato dall’articolo 16-ter, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 31, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
Testo modificato:
ARTICOLO 13
Rubrica:
(Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa)
Art. 13.
3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non e` consentito all’interno dello stesso distretto, ne´ all’interno di altri distretti della stessa regione, ne´ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma puo` essere richiesto dall’interessato, per non piu` di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed e` disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, acquisiscono anche le osservazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimita` alle funzioni requirenti di legittimita`, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.
La modifica tende ad assicurare, acquisendo le osservazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati, la conoscenza degli elementi di fatto sulla base dei quali esprimere la valutazione di idoneità. Pare opportuno coinvolgere e fare riferimento all’organo collegiale più che al Presidente del consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Si auspica come suggerito dal CNF agli Ordini, tenuto conto delle attuali composizioni dei Consigli Giudiziari per evitare la prevalente presenza di magistrati del circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio Giudiziario, che si individuino “correttivi” sulle modalità di elezione e designazione dei componenti dei Consigli Giudiziari al fine di assicurare la presenza dei diversi circondari che compongono il distretto secondo criteri di distribuzione geografica (anche al fine di evitare che la diminuzione di carico di lavoro che compete ai magistrati eletti influisca sull’operatività di un unico ufficio, ed assicurando al consiglio la presenza di consiglieri con competenze diversificate nelle materie civile e penale (quanto mai opportuna in sede di valutazione di professionalità).