Delibera n° 10/09 dell’11.7.2009 (Belluno – Feltre, Antitrust/COA BS)
L’Assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, riunita a Belluno – Feltre l’11 luglio 2009
preso atto della delibera assunta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 18 giugno 2009, nei confronti dell’Ordine degli Avvocati di Brescia;
rilevato che l’intervento dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sostanzialmente equipara, ai fini dell’applicazione delle legge 287 del 10 ottobre 1990, i Consigli dell’Ordine ad “Associazioni di imprese”, in contrasto con quanto disposto dal Regio Decreto n. 1578/33 e con l’orientamento della Corte Costituzionale e della Corte Suprema, la quale, anche in una recente pronuncia delle SU (depositata il 24.06.09) ha riconosciuto ai Consigli dell’Ordine “natura pacificamente amministrativa” e “natura di ente pubblico non economico”;
considerati i principi di cui:
alla direttiva CE n. 123 del 12.12.2006 (cd “BolKestein”), nella quale, all’art. 24, c. 2, si impone la conformità del messaggio pubblicitario alle regole professionali (tenendo conto della specificità della professione, nonché dell’indipendenza, dell’integrità, della dignità e del segreto professionale);
alla Direttiva 2005/29/CE dell’11.5.05, relativa alle pratiche commerciali il cui intento è quello di influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori, relative ai prodotti e di ribadire importanti concetti in tema di pubblicità, quali il divieto della pubblicità ingannevole, della pubblicità molesta, della pubblicità contraria alle norme di diligenza professionale;
al D.L.vo 70/03 (attuazione della direttiva 2000/31/CE), avente ad oggetto taluni aspetti giuridici relativi ai servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico (internet), dove si delinea chiaramente, all’art. 10, che la comunicazione commerciale nelle professioni regolamentate “deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e, in particolare, all’indipendenza, alla dignità, all’onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi”;
rilevato infine che, sulla base del presupposto della natura imprenditoriale dell’attività forense, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato attua una inammissibile ingerenza in un settore disciplinato dalle sopra citate fonti, travalicando, in tal modo, i limiti della propria competenza;
considerato, infine, che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, rivendica un inammissibile potere di controllo sugli atti degli Ordini Forensi territoriali;
all’unanimità
D E L I B E R A
– di non condividere, in alcun modo, il convincimento espresso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di poter sindacare e sanzionare gli atti ed i provvedimenti delle istituzioni forensi;
– di negare, in particolare, qualsivoglia validità e fondatezza alla equiparazione dell’attività forense a quella di impresa;
– di respingere, perchè inaccettabile, la delibera 18 giugno 2009 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e le motivazioni che la sorreggono;
– di esprimere il proprio incondizionato sostegno all’Ordine di Brescia, nei confronti del quale è stata assunta dalla predetta autorità la delibera contestata;
– di promuovere ed assumere ogni più opportuna e conseguente azione e/o iniziativa per contrastare e far annullare la delibera in oggetto e quelle eventuali consequenziali affidando, a tal fine, l’incarico a capaci ed esperti professionisti.
Con mandato all’Ufficio di Presidenza di divulgare il comunicato e di darne attuazione.