Delibera n° 11/09 dell’11.7.2009 (Belluno – Feltre, Antitrust/COA TS)
L’Assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, riunita a Belluno – Feltre l’11 luglio 2009
letta la Relazione sull’Indagine conoscitiva sugli Ordini Professionali del Garante Concorrenza e Mercato del 21.03.09 e, in particolare, il paragrafo “Sulla pubblicità dei servizi professionali”;
atteso che alla pag. 42 della medesima Relazione, l’Autorità Garante, riferendosi all’attività di controllo sul rispetto delle norme deontologiche, da parte dei propri iscritti, esercitata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste, qualificava l’agire del Consiglio dell’Ordine triestino come “particolarmente subdolo”;
rilevato che, nella lingua italiana, l’aggettivo “subdolo” è sinonimo di “falso”, “ambiguo” “truffaldino” e, in ogni caso, ha una accezione chiaramente offensiva;
ritenuto, per un altro ed indipendente aspetto, che il rilievo del Garante è contrario – a tacer d’altro – anche ai principi giuridici comunitari (cfr., ad. es., Direttiva CE n. 123 del 12.12.2006, il cui art. 24, c. 2, impone la conformità del messaggio pubblicitario alle regole professionali, tenendo conto della specificità della professione, nonché della indipendenza, della integrità, della dignità professionale; la Direttiva 2005/29/CE dell’11.5.05, che vieta, tra l’altro, la pubblicità ingannevole e la pubblicità contraria alle norme di diligenza professionale; la Direttiva 2000/31/CE che, all’art. 10, dispone che la comunicazione commerciale, nelle professioni regolamentate “deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare all’indipendenza, alla dignità, all’onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi”);
D E L I B E R A
all’unanimità
– di contestare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato l’avvenuto uso di espressione offensiva e scorretta nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste, nella Relazione sull’Indagine conoscitiva sugli Ordini Professionali del 21.03.09, al paragrafo “Sulla pubblicità dei Servizi Professionali”, pag. 42;
– di respingere anche nel merito, siccome giuridicamente infondati per le ragioni esposte in motivazione, tutti i rilievi espressi nel paragrafo sopra citato;
– di esprimere il proprio incondizionato sostegno al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste;
– di promuovere ed adottare ogni più opportuna e conseguente azione e/o iniziativa, per contrastare il comportamento denunciato e quello eventuale consequenziale, anche affidando, a tal fine, l’incarico a capaci ed esperti professionisti.
Con mandato all’Ufficio di Presidenza di divulgare il comunicato e di darne attuazione.