Proposta di emendamenti all’Art. 3 della proposta di legge
nn 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561 3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A
“Norme in materia di consenso informato e di dichiarazione di volonta’ anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l’accanimento terapeutico”
attualmente all’esame dell’Assemblea della Camera
Premesso
- che i principi espressi dalla legge 20 maggio 2016 n. 76 dal comma 39 e 40 mirano all’equiparazione dei conviventi ai coniugi ed agli uniti, in particolare nell’esercizio dei diritti di di visita e di assistenza in caso di malattia o di ricovero, nonché di accesso alle informazioni personali, con facoltà per ogni convivente anche di designare l’altro quale rappresentate con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere per le decisioni in materia di salute nonché in caso di morte in ordine alle disposizioni di donazione del organi e trattamento del corpo;
- che la legge professionale 31/12/2012 n. 247 all’art. 2 comma 5 e comma 6 prevede competenze specifiche e di esclusiva riservate all’avvocatura, nello specifico “...l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali” nonché “l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale…”
- che il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162 nel disciplinare la procedura di negoziazione assistita conferisce altresì espressamente agli avvocati all’art. 5 e art. 6 poteri di certificazione e di attestazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico degli accordi di negoziazione assistita con effetti costituivi in ambito familiare sullo status delle persone mediante l’invio all’Ufficiale dello stato civile degli accordi direttamente autenticati dagli avvocati con diretta iscrizione o trascrizione degli stessi nei registri dello stato civile delle parti
- che la la legge 20 maggio 2016 n. 76 al comma 51 prevede che il contratto di convivenza, la sua modifica e la sua risoluzione, disciplinante i rapporti patrimoniali relativi alla vita comune dei conviventi “sono redatti in forma scritta , a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico”
considerato
- che l’ art 3 della proposta di legge A.C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561 3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazione di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l’accanimento terapeutico” regolamenta le Disposizioni anticipate di trattamento, al comma 4 prevede“ Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle convinzioni e alle preferenze del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un fiduciario o investe dei relativi compiti l’amministratore di sostegno, ascoltando nel procedimento il coniuge o la parte dell’unione civile o, in mancanza, i figli o, in mancanza, gli ascendenti.” omettendo la previsione tra i soggetti da ascoltare nel procedimento avanti il giudice tutelare il convivente, contravvenendo ai principi espressi dalla legge 20 maggio 2016 n. 76 al comma 39 e 40;
- che l’art. 3 comma 6 prevede che “ Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata. Sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentono alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento” omettendo di prevedere la formalizzazione del DAT anche tramite la scrittura privata autenticata dall’avvocato a ciò abilitato ai sensi dell’art. 2703 .c.c., in applicazione dei principi ormai acquisiti dall’ordinamento in tema di delega all’avvocatura delle funzioni pubbliche nella certificazione e conseguente circolazione dei diritti. Nel caso di specie appare necessaria e sufficiente la mera identificazione della parte con attestazione della sua identità personale e certificazione della relativa sottoscrizione avanti l’avvocato ed in tale veste per legge è sufficiente gli venga conferita la veste di pubblico ufficiale non essendo richieste ultronee certificazioni gravose di sorta da richiedere necessariamente una atto pubblico con notaio rogante, sussistendo ragioni esclusivamente di natura identificativa, con dispensa da archivio e registrazione dell’atto se non presso enti pubblici a ciò individuandi .
- che l’attività di certificazione dei DAT da parte dell’avvocatura è legittimamente coerente e connessa con le competenze di esclusiva della stessa conferitagli dall’art. 2 della legge 31/12/2012 n. 247 per la consulenza legale connessa nonché per l’assistenza legale stragiudiziale comunque associata all’attività giudiziale a garanzia della tutela dei diritti dei cittadini
propone i seguenti emendamenti
Si invii a Presidenza della Camera, alla relatrice di maggioranza On. Donata Lenzi e di minoranza On. Raffaele Calabrò, agli On. Deputati, al CNF e all’OCF.
Venezia 23 marzo 2017
Il Presidente