L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine,
letto
il parere espresso nell’ambito del Consiglio Giudiziario di Venezia con il quale viene proposta l’abrogazione della norma del regolamento consigliare che consente ai membri laici (avvocati e professori universitari) di assistere alle sedute di discussione delle pratiche relative alle competenze di cui all’art. 15 comma 1 lett. b), g), h) ed i) del D.Lvo. n. 25/2006 ( valutazione di professionalità dei magistrati, progressioni di carriera, aspettative, congedi, concessione di sussidi, collocamenti a riposo…) limitatamente alla fase della relazione da parte del consigliere a ciò delegato ed ai chiarimenti dallo stesso forniti su richiesta degli altri consiglieri;
rilevato
come il c.d. “diritto di tribuna” sia previsto in numerosi regolamenti adottati dai Consigli Giudiziari (nel Triveneto Trento e Venezia) in quanto espressione non solo del principio generale di pubblicità della seduta dell’Organo collegiale al fine della trasparenza dell’attività svolta, ma soprattutto dello spirito di collaborazione fra avvocatura e magistratura nell’amministrazione della giustizia che caratterizza i rapporti nel nostro territorio;
ritiene
che tale proposta di modifica costituisca un indubbio arretramento culturale che si pone in contrasto con la risalente delibera del CSM affermativa di un principio generale di pubblicità delle sedute nonché con la recente (marzo 2016) relazione della Commissione presieduta dall’On. Vietti che a maggioranza ha approvato proprio l’abrogazione degli articoli 8 e 6 del D.Lgs 27/1/2006 n. 25 nella parte in cui escludono i membri laici del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli giudiziari dalle deliberazioni “relative alle valutazioni di professionalità dei magistrati, a quelle relative a pareri richiesti dal C.S.M. su materie attinenti alle proprie competenze e a quelli relativi alle attività di formazione dei magistrati in relazione a proposte da formularsi al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura”. In coerenza con l’attività di collaborazione e con le comuni risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura e del Consiglio Nazionale Forense, la Commissione Vietti ha ritenuto tali preclusioni “contrastanti con il ruolo assegnato all’avvocatura dalle più recenti iniziative assunte in sede legislativa e istituzionale” valorizzate “ anche in sede istituzionale, nelle relazioni annuali dei Primi Presidenti della Corte di Cassazione, dei Ministri della giustizia e dei Vicepresidenti del C.S.M….”.
l’Unione Triveneta pertanto
auspica
- che la proposta di modifica del regolamento del Consiglio Giudiziario di Venezia, come condiviso fra magistratura e avvocatura, non trovi attuazione
- che il cd. “diritto di tribuna” sia riconosciuto anche nel regolamento del Consiglio Giudiziario di Trieste
- che la collaborazione fra Consiglio Giudiziario e Ordini Circondariali sia un valore riaffermato, condiviso e costantemente praticato anche attraverso la puntuale comunicazione agli Ordini degli ordini del giorno integrali delle sedute del Consiglio Giudiziario in modo che gli stessi possano far pervenire osservazioni nelle materie in cui l’Avvocatura può e deve dare il suo contributo
invita
tutti i Consigli degli Ordini del Triveneto ad una costante attività di informazione nei confronti degli iscritti sulle funzioni e competenze del Consiglio Giudiziario e a costituire delle commissioni interne ai COA per istruire e raccogliere le segnalazioni, esaminare le tabelle e in generale porre in essere le attività utili a incidere concretamente nelle attività attribuite ai Consigli Giudiziari nell’interesse della buona e sempre migliore amministrazione della giustizia.
Si comunichi al Consiglio Giudiziario di Venezia, Trieste e Trento, al CNF al CSM e ai COA dell’Unione Triveneta.
Venezia 9 maggio 2016
Il Presidente
Avv. Patrizia Corona