Ha avuto un seguito l’originale ordinanza con cui l’8 aprile 2016 il giudice Giuseppe Limongelli del Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato l’istanza di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo con la motivazione secondo cui la documentazione digitale, depositata dal creditore secondo le modalità previste dalla legge, non consente al giudice di “sottolineare lo schermo del computer ovvero di porre le orecchiette allo schermo del computer per segnalare le pagine rilevanti dei documenti“.
Lo stesso turbamento che deve aver provato il creditore, a cui è stata negata la tutela delle sue ragioni, lo ha forse provato anche l’autore del provvedimento quando ha appreso che il Ministro Orlando ha avviato un’azione disciplinare nei suoi confronti, nonostante lo stesso dottor Limongelli avesse avuto la sensibilità di non ritenere “di sottoporre come costo allo Stato delle copie dei medesimi (documenti)”.