Il presente documento, elaborato dalla Commissione istituita dall’Unione dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Triveneto a seguito dell’enorme contenzioso che si riscontra in materia di protezione internazionale, delle novità introdotte dal DL n. 13/2017, delle criticità che si manifestano nei diversi uffici giudiziari e comprensive anche delle crescenti controversie relative al patrocinio a spese dello stato, e delle conseguenti sollecitazioni ricevute dal ceto forense, intende offrire un contributo all’armonizzazione delle procedure e delle prassi operative dei Tribunali Distrettuali di Venezia, Trento e Trieste, nonché allo snellimento dei carichi di lavoro che avvocati, magistrati e cancelleria si trovano ad affrontare, e ciò a maggior tutela dell’interesse dei ricorrenti ad un rapido ed efficace accertamento della sussistenza o meno del loro diritto alla protezione.
Natura e fonti primarie del diritto alla protezione internazionale
Il diritto alla protezione internazionale appartiene alla sfera dei diritti soggettivi, trova il suo fondamento nell’art. 10 comma 3° della Costituzione Italiana, nella Convenzione di Ginevra del 1951, nella Cedu e nella Carta di Nizza. La protezione internazionale attiene alla categoria degli status (Cass. SS.UU. 17 dicembre 1999 n. 907) e le procedure preposte al suo riconoscimento hanno natura accertativa, e non costitutiva, di un diritto di cui il richiedente è già titolare per il fatto stesso di trovarsi nelle condizioni previste dal D.Lgs. n.251/2007, attuativo della Direttiva Europea n 2004/83/CE ora sostituita dalla Direttiva 2011/95/UE.
La Corte di Cassazione ha da tempo riconosciuto (ordinanza 26.06.2012 n. 10686) che nell’ordinamento italiano il diritto di asilo previsto dall’art. 10 comma 3° Cost. trova attuazione nei tre diversi e complementari istituti dello status di rifugiato (art. 11 del D. Lgs. 251/07) della protezione sussidiaria (art. 14 del D.lgs. 251/07) e della protezione umanitaria (art. 5 c. 6 del D. Lgs. 286 del 1998)
Formazione
La specificità e complessità delle procedure per l’accertamento della protezione internazionale e l’esigenza che un diritto inviolabile, come quello all’asilo, trovi una tutela effettiva nelle procedure giudiziali, richiedono che tutti gli operatori coinvolti siano dotati di adeguata formazione, per quanto possibile condivisa.
L’Unione ed i singoli COA del Triveneto si faranno annualmente promotori, anche in collaborazione con le associazioni che si occupano del diritto dell’immigrazione, di uno o piu’ corsi di alta formazione idonei ad attribuire almeno 20 crediti formativi ed aperti anche a magistrati, interpreti, personale di polizia e addetti alle strutture di accoglienza;
Al fine di garantire una assistenza difensiva specifica e di alta qualità in questa materia, si ritiene possibile l’istituzione da parte di ogni COA del Triveneto, all’interno degli elenchi ex art. 81 TUSG, di un sotto elenco dei difensori che abbiano attitudine ed esperienza professionale nel settore dei procedimenti giudiziari per il riconoscimento della protezione internazionale.
Il richiedente l’iscrizione, oltre a possedere gli altri requisiti previsti dall’art. 81 TUSG, è tenuto ad allegare alla domanda una relazione descrittiva dell’attività professionale svolta, illustrando un numero di procedimenti in materia di protezione internazionale non inferiore a cinque per ogni anno, con un numero minimo di dieci.
Successivamente all’avvio dei predetti corsi di alta formazione, la partecipazione agli stessi diventa requisito per l’iscrizione all’elenco equivalente alla dimostrata esperienza
Diritto ad un ricorso effettivo
La normativa vigente prevede un primo scrutinio delle domande di protezione internazionale in sede amministrativa, attribuito alle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, incardinate nell’Amministrazione dell’Interno, e la possibilità per il ricorrente di adire il vaglio giurisdizionale, qualora la procedura amministrativa abbia esito negativo. Il diritto del richiedente ad un ricorso effettivo avverso la decisione amministrativa negativa ha un duplice fondamento: quello derivante dalle specifiche disposizioni in materia di protezione internazionale e quello derivante dall’obbligo di tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi, tanto più di quelli che attengono ai fondamentali diritti della persona, espressamente garantiti dalla Costituzione.
Dal combinato disposto degli artt. 16 del D.lgs. n.25/2008 e 8 del D.p.r. n.21/2015, che al comma 2 prevede la nomina di un difensore d’ufficio per i richiedenti che ne siano sprovvisti, emerge che il diritto al vaglio giurisdizionale della domanda di protezione, con assistenza tecnica di un difensore, è assimilabile al diritto di difesa dell’imputato in sede penale.
Il diritto del richiedente ad un ricorso effettivo è espressamente sancito dall’art. 46 della Direttiva Europea n.2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, che (sub nr. 3) recita: “…gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto…” sui quali si radica la richiesta di protezione.
Il termine “effettivo” evidenzia la consapevolezza del legislatore europeo circa i molteplici ostacoli che all’interno degli Stati membri possono vanificare il diritto al ricorso, pur in presenza di un suo formale riconoscimento.
Diritto al patrocinio a spese dello Stato
Il difensore, ai sensi del’art. 27 n. 4 del Codice Deontologico Forense, deve sempre informare la parte assistita che, ricorrendone le condizioni, puo’ avvalersi del patrocinio a spese dello stato
Il protocollo di Intesa sottoscritto il 07.07.2018 tra Consiglio Superiore della Magistratura e Consiglio Nazionale Forense contenente “Linee Guida in materia di patrocinio a spese dello stato nei procedimenti di protezione internazionale” riconosce nei suoi “considerando” che “i diritti inviolabili dei richiedenti la protezione internazionale si concretizzano assicurando loro il pieno accesso alla giustizia, anche mediante la fruizione del patrocinio a spese dello stato, la cui disciplina deve trovare puntuale e rigorosa applicazione” e che “la necessità di offrire ai richiedenti la protezione internazionale una difesa effettiva … porta come indefettibili corollari sia quello dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato, sia quello di garantire la presenza di un interprete la cui retribuzione sia comunque posta a carico dello stato, sia soprattutto quello di assicurare al difensore un compenso effettivo e commisurato alla delicatezza del ruolo che è chiamato a svolgere nell’ambito di tali procedimenti”.
La valutazione preliminare sulla non manifesta infondatezza del ricorso, prevista dagli artt. 122 e 126 Testo Unico Spese di Giustizia, deve limitarsi all’astratta inquadrabilità del caso nel perimetro della protezione internazionale e della tutela umanitaria o alla verifica circa la sussistenza di cause di inammissibilità.
La valutazione ex post da parte del magistrato, titolare del potere di revoca del beneficio ex art. 136 del medesimo testo unico, come interpretato dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 220/2009 è limitato all’accertamento dell’esistenza e del perdurare delle condizioni di ammissibilità e dell’assenza di malafede o colpa grave da parte di chi agisce o resiste in giudizio.
Il D.lgs. n.142 del 18 agosto 2015, attuativo delle Direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, ha introdotto specifiche modifiche al D.lgs. n. 25/2008 volte a disciplinare con maggior rigore il concetto di “manifesta infondatezza” della domanda di protezione internazionale. Ai sensi del nuovo combinato disposto di cui agli artt.32, co.1, lett. b-bis e 28 bis, co.2, lett. a), del D.lgs. n.25/2008, in presenza di una domanda di protezione “…manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251…”, la Commissione è tenuta a disporne il rigetto per “manifesta infondatezza” dopo averne effettuato l’esame secondo la procedura accelerata prevista dall’art. 28 bis.
Ogniqualvolta la Commissione non ricorre a tale opzione decisionale viene di per sé esclusa “manifesta infondatezza” dell’istanza.
A sua volta l’art. 35 bis del D.Lgs. 25/2008, introdotto con la novella di cui al D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 introduce al comma 17 una presunzione di manifesta infondatezza rilevante ai fini di cui all’art. 74 comma 2 del Testo Unico Spese di Giustizia limitatamente alle impugnazioni relative alle decisioni amministrative come sopra adottate ai sensi degli artt. 29 e 32 comma 1 lett b) bis del D. Lgs. 25/2008, imponendo al giudice, unicamente in questi casi, di motivare espressamente la decisione di liquidare comunque il compenso al difensore.
Per ogni altra ipotesi di diniego amministrativo confermato in sede giudiziale, l’eventuale revoca resta disciplinata dall’art. 136 del T. U. Spese di Giustizia.
L’art. 3 lett a) del citato Protocollo di Intesa CNF / CSM del 07.07.2017 formula l’auspicio “..che non sia disposta automaticamente la revoca del beneficio in caso di rigetto nel merito della domanda di protezione internazionale o di riconoscimento dello status di rifugiato politico”.
Interprete e traduzioni
Nei procedimenti in materia di protezione internazionale la barriera linguistica è di ostacolo sia all’interrogatorio libero del ricorrente che all’esame della documentazione proveniente dai paesi di origine ed anche delle Country Origin Information, non sempre disponibili in lingua italiana.
Come si è detto il protocollo di Intesa sottoscritto il 07.07.2018 tra Consiglio Superiore della Magistratura e Consiglio Nazionale Forense contenente “Linee Guida in materia di patrocinio a spese dello stato nei procedimenti di protezione internazionale” riconosce nei suoi “considerando” la necessità di garantire la presenza di un interprete la cui retribuzione sia comunque posta a carico dello Stato.
Le prassi attualmente in uso presso i tribunali affidano al ricorrente il compito di trovare e farsi assistere in udienza da un l’interprete in grado di fornire assistenza linguistica in un incombente processuale (l’interrogatorio libero) richiesto dal Giudice. Il più delle volte si tratta di connazionali con conoscenza sommaria della lingua italiana, ma che non hanno formazione e competenza specifica per attività di interpretariato, né conoscono gli istituti della protezione internazionale. Il ricorso ad interpreti improvvisati incrementa inoltre un circuito, ancorchè di entità modesta, di pagamenti fiscalmente irregolari.
È necessario far fronte alla necessità di assistenza in udienza di personale qualificato nell’interpretariato e nella mediazione culturale, così come previsto dal protocollo CNF-CSM che ricorda come l’interprete sia un ausiliario del Giudice. Si auspica che gli uffici giudiziari stipulino convenzioni con enti sul territorio che possano fornire personale qualificato, al fine di poter stabilmente contare su elenchi di traduttori ed interpreti affidabili e con le necessarie qualità soggettive, provvedendo alla liquidazione dei compensi con le modalità previste per ogni altro ausiliario del Giudice.
Le produzioni di documenti in lingua diversa da quella Italiana o corredate da traduzioni non asseverate deve considerarsi ammissibile in quanto: «Il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall’art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti, onde, quando siffatti documenti risultino redatti in lingua straniera, il giudice stesso, ai sensi dell’art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale, può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero tale documento sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa» (ex multis Cass. civ. Sez. V, 17-06-2015, n. 12525 Cass. 16 giugno 2011, n. 13249; conforme Cass. 23 febbraio 2011, n. 4416; Cass. 28 dicembre 2006, n. 27593).
All’interprete nominato come ausiliario il Giudice potrà demandare anche la traduzione, integrale o per estratto, di documenti prodotti in lingua diversa dall’Italiano, ai sensi dell’art. 123 c.p.c.
Dati sensibili e disciplina della privacy
Le circostanze personali rilevanti ai fini della protezione internazionale attengono prevalentemente al novero dei dati sensibili (appartenenza religiosa o etnica, orientamento sessuale, condizioni di salute ecc.) da ultimo tutelati dal regolamento UE 2016/679. Tali dati vanno trattati da tutti gli operatori coinvolti nel procedimento giudiziario nel rispetto della normativa vigente, nonché dello specifico obbligo di riservatezza posto a tutela dell’incolumità dei richiedenti.
I dati sensibili e relativi alle condizioni di salute possono essere rilevanti ai fini dell’accertamento della vulnerabilità personale del ricorrente, ed i difensori che intendano richiamarli e documentarli nei ricorsi sono tenuti a fornire agli assistiti adeguata informativa sul loro utilizzo in ambito giudiziario.
In termini generali la vulnerabilità conseguente alla contrazione di pregresse patologie infettive non è di ostacolo alla partecipazione in udienza del ricorrente, richiamandosi in proposito la circolare del Ministero della Salute 13 marzo 1998 n. 4 nella quale si stabiliscono per ogni malattia infettiva determinate tempistiche di isolamento in ospedale, coincidenti con periodo di “infettività” della patologia. Ogni soggetto in cura o comunque sottoposto a vigilanza sanitaria, come gli ospiti del sistema di accoglienza territoriale di cui all’art. 14 del D. Lgs. 142/2015, in quanto non sottoposto ad isolamento sanitario obbligatorio, non presenta per definizione rischi di contagio.
In ogni caso l’Autorità Giudiziaria ed il responsabile sicurezza dell’Ufficio Giudiziario ex d. lgs. 81/2008, ove abbia elementi fondati dai quali desumere, che l’obbligo di isolamento e cura non sia stato assolto e sussista un pericolo attuale per la salute pubblica a causa della patologia della quale si affetto il ricorrente, dovrà effettuare le necessarie segnalazioni ed assumere ogni misura idonea ed evitare possibili contagi.
Redazione del ricorso
Frontespizio
E’ opportuno che i ricorsi introduttivi diano immediata evidenza dei dati di rilievo per la disamina, e segnatamente:
- a) generalità del ricorrente con indicazione specifica di eventuali alias, della nazionalità e dell’area di provenienza;
- b) precisare se il ricorrente sia ospite di una struttura del sistema di protezione, trattandosi di circostanza rilevante ai fini della competenza territoriale;
- c) estremi del provvedimento impugnato e data di notifica, con indicazione dell’Autorità emittente;
- d) indicazione relativa all’ammissione al patrocinio a spese dello stato o alla presentazione della relativa istanza;
Contenuto del ricorso:
- a) sintetica indicazione delle motivazioni del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale;
- b) specifica indicazione dei motivi di ricorso
- c) formulazione delle conclusioni, con indicazione della forma di protezione richiesta;
- d) indicazione delle fonti consultate
- e) elenco dei documenti con numerazione nel formato a doppia cifra e sintetica descrizione del loro contenuto
Il difensore potrà inserire nel ricorso anche la capitolazione delle circostanze ritenute rilevanti per l’interrogatorio libero condotto dal Giudice ex art. 117 c.p.c., e ciò anche nella prospettiva di una piena attuazione del “nuovo rito” delineato dal d.l. 13/2017 , che prevede che l’audizione sia disposta dal giudice non solo quando manchi la videoregistrazione del colloquio innanzi alla Commissione, ma anche quando vengano dedotte nuove circostanze o sia necessario approfondire circostanze non sufficientemente chiarite in fase amministrativa
Richiesta di sospensione
specificare la sussistenza di una delle ragioni previste dall’art. 35 bis D. Lgs. 25/2008 come modificato dal DL n. 13/2017 convertito con L. n. 46/2017 per le quali non è operante la sospensione ex lege, e quindi se trattasi di ricorso proposto:
- a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all’art. 14 del D. Lgs. 286/98;
- b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di protezione internazionale;
- c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 32 comma 1 lett b) bis del D. Lgs. 25/2008;
- d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all’art. 28 bis comma 2 lett c) del D. Lgs. 25/2008;
Allegati minimi al ricorso
- a) Copia leggibile del provvedimento di rigetto amministrativo e del verbale di notifica
- b) Copia leggibile del verbale di audizione avanti alla Commissione Territoriale
- c) laddove disponibili fonti COI in lingua italiana sul paese di provenienza o relative alle problematiche poste a fondamento della domanda di protezione, quali a titolo esemplificativo i rapporti e le relazioni dell’Easo e della Commissione Nazionale Asilo disponibili sul portale Easo Coi
In fase sia di creazione del fascicolo tramite il programma di imbustamento sia di redazione della nota di iscrizione a ruolo è necessario indicare il corretto oggetto ministeriale:
- 110032 Impugnazione ex. Art. 35 D.Lvo 25/2008 per il deposito del ricorso ex art. 35
- 110999 Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità per tutti gli altri affari di specifica competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione.
Gestione delle udienze
Difensori, parti ed interpreti sono tenuti ad osservare con puntualità gli orari di convocazione previsti per l’udienza, ed a segnalare tempestivamente al Giudice o alla cancelleria eventuali contrattempi. In caso di ritardi superiori a 15 minuti la causa potrà essere chiamata al termine dell’udienza o rinviata ad altra data.
Nel fissare gli orari di convocazione il tribunale distrettuale tiene conto, per quanto possibile, delle distanze che sono a chiamati a percorrere le parti ed i difensori che provengono da altra provincia;
Per le cause soggette al rito camerale, iscritte dopo il 18.8.2017, in mancanza della disponibilità delle videoregistrazioni dell’audizione in sede di Commissione Territoriale, salva la previsione di cui al punto successivo sarà sempre fissata udienza di comparizione delle parti ex art. 35 bis, comma 11 lett. a) del d.lgs. 25/2008.
Nelle more della piena attuazione della riforma introdotta con il DL n. 13/2017, il difensore che ritenga non necessaria l’audizione del ricorrente da parte del tribunale (a titolo meramente esemplificativo perché il verbale di audizione in Comm. Territoriale è completo ed esaustivo, o perché la domanda si fonda unicamente sulla situazione interna del paese di provenienza documentabile con fonti COI, o su condizioni personali documentabili con certificati medici) potrà segnalare nel ricorso introduttivo di rinunciare all’audizione.
In tal caso, e salvo che il tribunale non ritenga comunque necessario dar corso all’interrogatorio libero, il procedimento potrà essere trattato e definito in Camera di Consiglio secondo la procedura prevista dai commi 6, 7, 8 e 9 dell’art. 35 bis del D. Lgs. 25/2008.
Similmente, nelle procedure in cui il Collegio delega ad un proprio componente o ad un GOT l’esame del richiedente, il difensore che non ritenga necessaria l’ulteriore discussione avanti al Collegio o al Relatore puo’ verbalizzare, all’esito dell’interrogatorio libero, una dichiarazione di rinuncia all’udienza successiva, e il procedimento potrà essere trattato e definito in Camera di Consiglio secondo la procedura prevista dai commi 6, 7, 8 e 9 dell’art. 35 bis del D. Lgs. 25/2008, con assegnazione, se richiesto, di un termine per il deposito di note conclusive
Integrazione documentazione relativa al richiedente prima e dopo l’ udienza
Il difensore avrà cura di integrare le proprie difese in vista dell’udienza fissata per l’audizione, depositando per via telematica memoria integrativa, per quanto possibile almeno 4 giorni prima dell’udienza, al fine di:
Aggiornare le informazioni sul paese di origine con riferimento ai motivi di ricorso;
Allegare i documenti relativi all’inserimento in Italia;
Integrare gli argomenti in punto di credibilità del richiedente
Su istanza dei difensori, saranno concessi termini per memorie anche successivamente all’audizione su aspetti emersi in quella sede, su COI indicate all’udienza dal giudice o su eventuali contraddizioni non rilevate prima.
Il difensore avrà cura di depositare eventuali documenti integrativi seguendo una numerazione progressiva
Interrogatorio libero dei ricorrenti
Chi si trova nella necessità di abbandonare precipitosamente il proprio Paese quasi mai ha la possibilità di precostituire e portare con sé elementi di prova volti a documentare la propria vicenda personale.
Nella consapevolezza di tale difficoltà, ed al fine rendere effettiva la tutela del ricorrente come richiesto dagli artt. 13 e 6 Cedu, dall’ art. 47 Carta di Nizza e dall’ articolo 46 par. 1 e 3 della Direttiva 2013/32/UE, l’art. 3 comma 5 del D. Lgs. 251/07 attribuisce efficacia probatoria, in assenza di altri elementi e ricorrendo le condizioni elencate alle lettere a), b), c) d) ed e) anche solo alle dichiarazioni rese dal ricorrente, che quindi rappresentano uno snodo centrale della procedura
L’interrogatorio libero è condotto dal Giudice ex art. 117 c.p.c. e nel rispetto dell’onere di “cooperazione istruttoria” sancito dall’art. 27 comma 1 bis del D. Lgs. 25/2008.
L’interrogatorio deve consentire al richiedente di raccontare compiutamente la propria storia, anche allegando nuove circostanze eventualmente non emerse nella fase amministrativa, colmare eventuali lacune e chiarire eventuali contraddizioni o errori di traduzione. All’interrogatorio si applicano le linee guida per il colloquio personale del ricorrente che sono state elaborate a livello sovrannazionale da UNHCR [1] e da EASO l’Ufficio Europeo di Sostegno per l’Asilo [2] con la precisazione che la conoscenza e l’applicazione di tali linee guida si appalesa tanto più necessaria, quanto più complesso ed inerente alla sfera personale del richiedente asilo è il fatto da accertare, come avviene a titolo esemplificativo nelle ipotesi di persecuzione legate all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alla tratta[3].
In presenza di disturbi post traumatici andranno altresì adottate le “Linee guida per l’assistenza, la riabilitazione e il trattamento dei disturbi psichici dei rifugiati e delle vittime di tortura” emanate il 03.04.2017 dal Ministero della Salute, che forniscono utili indicazioni non solo sulle modalità di accertamento medico di traumi ma anche sulle modalità di approccio alle vittime di gravi traumi.
Il difensore ha facoltà di indicare al Giudice le circostanze che necessitano di specifici chiarimenti, evitando in ogni caso di porre domande suggestive
Qualora il ricorrente non abbia adeguata conoscenza della lingua italiana si applica l’art. 122 c.p.c, il quale prevede la nomina di un interprete, che assume il ruolo di ausiliario del giudice.
Compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Il Tribunale provvederà alla liquidazione dei compensi professionali del difensore tenendo conto:
- a) che non si tratta di materia seriale, pertanto gli importi liquidati non possono essere rigidamente standardizzati;
- b) della consistenza del pregio dell’opera prestata e dell’eventuale uso di moduli astratti, privi di riferimento al caso concreto o con riferimenti non pertinenti;
- c) che la difesa in questa materia richiede conoscenza del diritto internazionale e del diritto dell’Unione Europea.
In relazione alle fasi del giudizio delineate dall’art. 4 comma 5 del DM n. 55/2014 nel rito camerale che si applica al primo grado di giudizio delle procedure di protezione internazionale si riconoscono quantomeno la fase di studio, la fase introduttiva e, ogni qual volta sia disposto l’interrogatorio libero del ricorrente, rilevante ex art. 3 del D. Lgs. 251/07, o altri mezzi di prova, la fase istruttoria e di trattazione.
In presenza di un’effettiva discussione finale o di memorie conclusionali autorizzate si riconosce altresì la fase decisionale.
Si applicano i compensi individuati dal Consiglio Nazionale Forense con il “Protocollo di Intesa su base nazionale per la liquidazione standardizzata dei compensi dei difensori di parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello stato in materia civile” approvato il 28.04.2017, e pari ad euro 1.200 oltre ad accessori di legge per l’intera procedura, salva la facoltà per il giudice di motivati aumenti o riduzioni per fattispecie particolari.
Al fine di ridurre i carichi di lavoro delle cancelleria ciascun ufficio dovrebbe rendere possibile il deposito delle istanze di liquidazione tramite piattaforma Siamm;
Al fine di ridurre i tempi di liquidazione, o quantomeno di garantire un concreto ricorso agli strumenti della compensazione fiscale di cui all’art. 1 comma 778 della l. 208/2015 e della certificazione dei crediti di cui all’art. 9 comma 3 bis del DL n. 185/2008, va estesa a tutti gli uffici distrettuali la prassi operativa in uso presso il Foro di Trieste, e che consente al difensore l’emissione di fattura elettronica già allo scadere dei termini per l’impugnazione del decreto di liquidazione, senza necessità di attendere l’invio di un prospetto di liquidazione da parte della cancelleria.
[1] https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/6intervistare-i-richiedenti-asilo.pdf
[2] https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/6intervistare-i-richiedenti-asilo.pdf
[3] https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Researching-the-situation-of-LGB-in-countries-of-origin-FINAL-080515.pdf