1) atto costitutivo e regolamento dell’Unione Triveneta (agg. 23.2.2008)
2) delibera 23.2.2008: ordinamento giudiziario
3) delibera 12.4.2008: pratica professionale presso Uffici Giudiziari
4) delibera 12.4.2008: consigli giudiziari
5) delibera 17.5.2008: istituzione e regolamento Ufficio Studi dell’Unione Triveneta
6) delibera 17.5.2008: regolamento Commissioni e Gruppo di Lavoro dell’Unione Triveneta
7) delibera 17.5.2008: class action
8) delibera 4.7.2008: ordinamento giudiziario
9) delibera 18.10.2008: progetto riforma c.p.c.
10) delibera 18.10.2008: compensi patrocinio a spese dello stato
11) delibera 18.10.2008: limite di reddito patrocinio a sp. stato e contributo servizi di consulenza
12) 31.01.2008 Verona: Azione Collettiva Risarcitoria: un primo documento
1)
23/02/2008 | ATTO COSTITUTIVO E REGOLAMENTO DELL’UNIONE TRIVENETA DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
Statuto approvato dall’Assemblea dell’Unione Triveneta del 15 novembre 2003 e modificato (art. 3) a Rovereto l’8 luglio 2006 e modificato (art. 2 e art. 3) a Trento il 23 febbraio 2008:
1. L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, costituita in Belluno nell’anno 1982 tra i Consigli dell’Ordine di Bassano del Grappa – Belluno – Bolzano – Gorizia – Padova – Pordenone – Rovereto – Rovigo – Tolmezzo – Trento – Treviso – Trieste – Udine – Venezia – Verona e Vicenza, con sede in Venezia, Piazzale Roma – Fondamenta S. Chiara n° 494 provvede, fra i Consigli che ne fanno parte nell’ambito delle Regioni Veneto, Friuli – Venezia Giulia e Trentino – Alto Adige, alla consultazione e all’esame di temi e problemi di interesse professionale al fine di assumere intese e deliberazioni che consentano unità di comportamento e di indirizzi nel rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Consigli.
2. I Consigli dell’Ordine che partecipano alle assemblee della Unione Triveneta sono rappresentati dal loro Presidente in carica o da altro Consigliere espressamente delegato a sostituirlo. Fanno parte di diritto dell’Unione, con voto consultivo, i rappresentanti delle tre regioni presso il Consiglio Nazionale Forense, i rappresentanti regionali presso la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e i delegati regionali in carica dell’Organismo Unitario della Avvocatura Italiana, nonché i componenti dei Consigli Giudiziari dei Distretti del Triveneto nominati ai sensi della Legge 30.07.2007 n.111.
3. L’Unione Triveneta designa, mediante elezione a maggioranza, il Presidente con poteri di rappresentarla a ogni effetto previsto del presente statuto e, con eguale procedimento, due Vice Presidenti di Distretti diversi da quello del Presidente, salvo deroga approvata all’unanimità dall’assemblea, nonché fino a due Segretari e il Tesoriere. Gli eletti costituiscono l’Ufficio della Presidenza.
L’Ufficio di Presidenza resta in carica per un biennio, e i suoi componenti possono essere rieletti.
Su proposta del Presidente, ove opportuno, possono venire eletti fino a tre ulteriori componenti l’Ufficio di Presidenza, purché iscritti ciascuno in un Distretto diverso, con specifiche funzioni e coordinati dalla Segreteria.
4. L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine si riunisce in seduta ordinaria ogni bimestre o in seduta straordinaria in caso di urgenza.
5. Le convocazioni, su ordine del giorno predisposto dal Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza, devono pervenire ai destinatari almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nei tre giorni successivi al ricevimento della convocazione, i Presidenti degli Ordini possono chiedere al Presidente dell’Unione che siano aggiunti ulteriori argomenti all’ordine del giorno.
In caso di urgenza il Presidente, senza il rispetto del termine di cui sopra, convoca la assemblea della Unione Triveneta anche telefonicamente.
Le riunioni dell’Unione avranno luogo, di norma, nella sede dell’Unione, salvo variazioni per ragioni di opportunità.
6. Le delibere dell’Unione Triveneta sono assunte a maggioranza semplice in proporzione del numero degli iscritti spettando, a ciascun Consiglio, il numero di voti attribuiti dall’art. 11 del D. Legls. 23.11.1944 n. 382 (e precisamente secondo la seguente tabella come chiarito dal Consiglio di Stato: da 1 a 100 voti 1; da 101 a 400 voti 2; da 401 a 600 voti 3; da 601 a 900 voti 4; da 901 a 1200 voti 5; da 1201 a 1500 voti 6; da 1501 a 1800 voti 7; da 1801 a 2100 voti 8; da 2101 a 2400 voti 9). Il segretario dà esecuzione alle delibere.
7. Nella prima seduta di ogni anno l’Unione delibera il programma annuale di attività ed approva i bilanci consuntivo e preventivo. In tale seduta essa delibera altresì l’entità dei contributi ordinari annui dovuti dai vari Ordini rappresentati in ragione del numero degli iscritti salva sempre la determinazione successiva di contributi straordinari che si rendessero necessari.
La erogazione di contributi deliberati dalla assemblea a favore di singoli o di enti e, in caso di urgenza, dal Presidente viene eseguita dal Tesoriere.
8. Ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali, l’Unione può nominare Commissioni di studio, designando a farne parte colleghi iscritti agli albi delle tre Regioni, organizzare o concorrere ad organizzare congressi e/o convegni, corsi di preparazione e di aggiornamento, assumere iniziative di utilità anche economica e di interesse per gli iscritti, promuovere o partecipare ad attività culturali, scientifiche e centri di studi.
9. L’Unione Triveneta cura inoltre la instaurazione di rapporti con Consigli dell’Ordine di altri Distretti nonché con altre Unioni Regionali o interregionali.
10. La durata dell’Unione è fissata in un biennio e si rinnova automaticamente di biennio in biennio.
I Consigli dell’Ordine, che fanno parte della Unione Triveneta, potranno ritirare la loro adesione con comunicazione scritta diretta al Presidente entro il primo anno di ciascun biennio.
11. Il presente statuto potrà essere modificato con deliberazioni assunte con la maggioranza di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto, sempre con attribuzione di voti ai singoli rappresentanti dei Consigli, ai sensi del precedente art. 6.
(approvate modifiche dall’assemblea 23.02.2008 di Trento)
2)
Delibera 23.02.2008 n. 2/2008 (Ordinamento Giudiziario e Modifica statutaria art. 2)
L’assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati
riunita a Trento il 23.02.2008,
esprime
la convinzione che il nuovo ruolo assegnato dal legislatore ai Consigli Giudiziari sia un momento fondamentale al fine di assicurare al cittadino una giustizia più efficiente e per combattere quei fenomeni degenerativi che in passato hanno talvolta negativamente contrassegnato l’autogoverno della magistratura, rimuovendo le cadute di professionalità e dando opportuno rilievo alla crescita ed all’impegno professionale del singolo Magistrato
esprime
la convinzione che per perseguire tale obiettivo, pur nella salvaguardia dell’indipendenza della magistratura , i poteri e le facoltà che la Riforma dell’Ordinamento Giudiziario assegna all’Avvocatura nei prossimi Consigli Giudiziari, vadano valorizzati e siano considerati come apporti indispensabili, autorevoli e costruttivi sia per l’andamento organizzativo degli uffici giudiziari, che per la valutazione del magistrato e la scelta del dirigente
a tal fine
propone
– al CSM di individuare le modalità e gli ambiti ritenuti più opportuni per favorire il raggiungimento delle finalità che il legislatore si è prefissato con la novella del 30.07.2007, ed in particolare specificando le modalità più opportune con le quali gli Ordini potranno svolgere le segnalazioni ai fini della valutazione dei magistrati e come possano utilmente partecipare per la scelta d
ei dirigenti degli Uffici Giudiziari. Manifesta l’esigenza che per poter attuare al meglio tale contributo in futuro il CSM affermi il principio che il contenuto di dette segnalazioni possa essere anche di valenza positiva
auspica
– che il CSM, nell’ambito dei poteri direttivi che gli sono riconosciuti per l’organizzazione dell’attività dei CG, inviti questi ultimi ad adottare la prassi di informare i COA territorialmente competenti della prossima valutazione del magistrato, al fine di acquisire eventuali segnalazioni ai sensi dell’art. 11 quarto comma o per assumere le informazioni di cui al quinto comma dello stesso art.;
– che sempre nell’ambito dei poteri regolamentari si invitino i Consigli Giudiziari ad adottare, come prassi utile per il raggiungimento delle finalità della riforma, la richiesta al Presidente del COA delle osservazioni di cui all’art. 13, 3°comma
auspica
– che i Consigli Giudiziari adottino adeguate forme che assicurino la pubblicità dell’ordine del giorno
suggerisce
– nei casi in cui il CSM formuli un giudizio “non positivo o negativo” in sede di procedimento di valutazione del magistrato a seguito delle segnalazioni provenienti dall’avvocatura, che si valuti l’opportunità di adottare eventuali provvedimenti, affinché il magistrato sia assegnato ad altre funzioni all’interno dello stesso ufficio ovvero, se non possibile, di trasferimento in altra sede
– che voglia individuare criteri omogenei di operatività in modo da evitare che nei vari fori vi possano essere trattamenti differenti; individuando opportuni criteri per le modalità di formazione delle “tabelle giudiziarie”, ricorrendo all’ausilio ed al contributo degli Ordini degli avvocati, con ciò esprimendo al convinzione che la formazione delle tabelle giudiziarie costituiscono un momento di primaria importanza perché significa in concreto occuparsi dell’organizzazione dell’Ufficio e al contempo consentire di vigilare sull’andamento dello stesso
invita
– l’Associazione Nazionale Magistrati e le Associazioni Forensi a operare insieme ed impegnarsi per il raggiungimento delle finalità della Legge nr.111/2007 abbandonando ogni logica di contrapposizione e nell’interesse del servizio giustizia;
invita
– il Consiglio Universitario Nazionale ed in particolare i Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza del Triveneto a preferire per l’indicazione e per la nomina quali componenti dei C.G. docenti universitari che siano anche avvocati;
auspica
– che il CNF voglia individuare opportuni ed omogenei criteri per la designazione degli Avvocati da nominare quali componenti dei Consigli Giudiziari (si suggeriscono i seguenti: assicurare la presenza dell’Ordine Distrettuale, gli altri componenti saranno scelti assicurando la maggiore presenza possibile degli altri Ordini secondo criteri di distribuzione geografica e valutando se assicurare la precedenza a situazioni territoriali che si presentino maggiormente inefficienti; che i componenti siano scelti con competenze in materia di ordinamento giudiziario e che si suggerisce quale eventuale titolo di preferenza l’aver ricoperto la carica di Consigliere dell’Ordine o incarichi direttivi in Associazioni Forensi)
– che voglia il CNF valutare se sia opportuno inserire un nuovo apposito canone deontologico che “impegni gli avvocati a collaborare con gli Ordini perchè gli stessi possano attuare le loro funzioni sia per l’andamento organizzativo degli uffici giudiziari, che per la valutazione del magistrato”
– invita il CNF a considerare l’opportunità di promuovere specifici eventi formativi sulla normativa dell’ordinamento giudiziario
l’Ufficio di Presidenza provvederà ad inviare copia del presente deliberato al CSM, al Ministro di Giustizia, al CNF,all’ANM, all’OUA, alle Associazioni Forensi, alle altre Unioni Regionali
approva
la proposta di modifica statutaria dell’Unione, inserendo tra coloro che hanno diritto di partecipare all’assemblea, con voto consultivo, i componenti dei Consigli Giudiziari, che saranno nominati ai sensi della Legge 30.07.2007, n.111 nei Distretti di Venezia, Trento e Trieste e per l’effetto modifica l’art. 2 dello Statuto approvato dall’Assemblea dell’Unione Triveneta del 15 novembre 2003 e modificato (art. 3) a Rovereto l’8 luglio 2006 e modificato (art. 2 e art. 3) a Trento il 23 febbraio 2008 come appresso:
“2. I Consigli dell’Ordine che partecipano alle assemblee della Unione Triveneta sono rappresentati dal loro Presidente in carica o da altro Consigliere espressamente delegato a sostituirlo.
Fanno parte di diritto dell’Unione, con voto consultivo, i rappresentanti delle tre regioni presso il Consiglio Nazionale Forense, i rappresentanti regionali presso la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e i delegati regionali in carica dell’Organismo Unitario della Avvocatura Italiana, i componenti dei Consigli Giudiziari dei Distretti del Triveneto nominati ai sensi della Legge 30.07.2007 n. 111
3)
Delibera n. 03/08 (pratica presso gli uffici giudiziari)
L’assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati riunita a Verona il 12.04.2008,
delibera
che sia dato risalto alla necessità che la pratica presso gli uffici giudiziari sia un effettivo momento di formazione
che l’Ufficio di presidenza dell’Unione Triveneta in uno con i Presidenti distrettuali e la Presidente dell’Ordine di Bolzano, stante la specificità della Provincia autonoma, prenda contatto con le amministrazioni e gli Uffici Giudiziari locali e il Ministero di Giustizia per studiare un protocollo comune e per reperire fondi, se del caso anche da parte di organizzazioni private, da utilizzare per quanto di competenza.
Approvata dall’Assemblea del 12.04.2008 a Verona
4)
Delibera n. 04/08 (Consigli Giudiziari)
L’Assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli
Avvocati riunitasi a Verona il 12.04.2008
richiamato il contenuto della delibera di Trento del 23.02.2008, trasmessa al C.S.M., CNF. OUA, A.N.M.
ribadisce
la convinzione che il nuovo ruolo assegnato dal legislatore ai Consigli Giudiziari sia un momento fondamentale al fine di assicurare al cittadino una giustizia più efficiente e per combattere quei fenomeni negativi che in passato hanno talvolta contrassegnato l’autogoverno della magistratura e dando opportuno rilievo alla qualità e all’impegno professionale del singolo Magistrato rimuovendo le cadute di professionalità; a tal fine auspica, pur nel rispetto della piena indipendenza della magistratura, che la presenza dell’Avvocatura nei prossimi Consigli Giudiziari, sia valorizzata e sia considerata come apporto indispensabile, autorevole e costruttivo a tal fine
auspica
– che il CSM, nell’ambito dei poteri direttivi che gli sono riconosciuti per l’organizzazione dell’attività dei CG indichi i punti che dovrebbero essere indispensabili in ogni regolamento, suggerendo i possibili indirizzi tenuto conto delle precedenti deliberazioni e decisioni consiliari in materia
– che i regolamenti dei Consigli Giudiziari del Triveneto comunque salvaguardino i seguenti punti, considerati essenziali, prevedendo:
1) che il Consiglio Giudiziario adotti la prassi di informare i COA territorialmente competenti della prossima valutazione del magistrato, al fine di acquisire dagli stessi eventuali segnalazioni, nelle modalità che saranno opportunamente determinate dal CSM, ai sensi dell’art. 11 quarto comma o per assumere le informazioni di cui al quinto comma dello stesso art.11, in modo che le valutazioni di professionalità siano reali e approfondite per porre a disposizione del CSM, in modo effettivo gli elementi conoscitivi fondamentali per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali; a tal fine i Consigli degli Ordini potranno rendere informazioni anche di con
tenuto “positivo” illustrandone dettagliatamente le ragioni;
2) che i Consigli Giudiziari adottino, come prassi utile per il raggiungimento delle finalità della riforma, la richiesta al Presidente del COA delle osservazioni di cui all’art. 13, 3°comma;
3) norme che consentano l’allargamento delle fonti cognitive su cui fondare le valutazioni e che vengano prese in considerazione anche le condizioni oggettive di lavoro in cui il magistrato è chiamato a prestare il suo servizio anche acquisendo informazioni eventualmente dalle cancellerie;
4) sistemi di comunicazione anticipata dell’ordine del giorno ai Magistrati e ai Consigli dell’Ordine del Distretto, attraverso l’utilizzo oltre che delle cancellerie e segreterie, dei mezzi telematici oggi disponibili e adeguate forme che assicurino la pubblicità dei verbali delle riunioni dei Consigli, per le parti non riservate, quanto per i Magistrati del Distretto che per i Consigli dell’Ordine del Distretto; ricordano i Presidenti dei Consigli degli Ordini aderenti all’Unione Triveneta che la pubblicità è stata ritenuta dallo stesso CSM la regola per i lavori dei consigli giudiziari, in considerazione della loro origine elettiva, che richiede la trasparenza delle decisioni adottate, anche per garantire il controllo pubblico sulle modalità con le quali è esercitato il mandato degli eletti; la segretezza costituisce invece l’eccezione, giustificabile solo per la salvaguardia della riservatezza degli interessati;
5) metodi di lavoro e sistemi di archiviazione informatici, così da favorire la compiuta conoscibilità da parte di tutti i consiglieri (salvaguardando le diverse competenze) delle pratiche all’esame del consiglio, e un continuo scambio di informazioni;
6) criteri predeterminati per l’assegnazione degli affari tra i componenti del Consiglio, fissando il principio che non possono essere assegnati a un relatore affari riguardanti componenti il medesimo ufficio giudiziario;
7) che le disposizioni tabellari siano strumento, come previsto dal legislatore, per realizzare la garanzia della precostituzione del giudice e la sua indipendenza interna, in funzione dell’uguaglianza dei cittadini; a tal fine l’Unione Triveneta auspica che siano perfezionati e rafforzati criteri di assegnazione degli affari – sia alle sezioni che ai relatori – oggettivi, predeterminati e tali da consentire la verifica a posteriori del loro rispetto, al fine di controllarne l’effettiva applicazione.
Nello stesso tempo le tabelle dovranno costituire il vero e proprio progetto organizzativo dell’ufficio giudiziario al fine di organizzare al meglio l’esistente, in vista della resa di un servizio il più possibile celere e qualitativamente adeguato. A tal fine sarà indispensabile il supporto della Commissione flussi e pendenze, intesa come strumento prezioso per valutare la correttezza dell’analisi dei flussi posta a base del programma organizzativo dell’ufficio e l’idoneità della proposta tabellare al raggiungimento degli obiettivi da perseguire. Si ricorda che la circolare del CSM sulle tabelle impone l’analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro, dei flussi delle pendenze, delle cause di disfunzione, della ripartizione dei Magistrati, dei tempi di definizione degli affari, della produttività e del numero di udienze di ciascun magistrato, dell’andamento dei settori amministrativi; vanno evidenziati i monitoraggi eseguiti e gli obbiettivi raggiunti; vanno indicate le ragioni per cui gli obbiettivi non siano stati conseguiti.
In tal senso, avvalendosi del potere istruttorio dei Consigli Giudiziari e regolamentare sulla Commissione Flussi, e pendenze occorre prevedere che quest’ultima proceda all’analisi dei dati di ciascun ufficio giudiziario (anche con riferimento alle sezioni distaccate) non soltanto nel momento della proposta tabellare, ma con cadenza annuale, così da poter monitorare in continuazione i flussi dell’ufficio, anche con riferimento alle frequenti variazioni tabellari proposte.
Con l’obbiettivo di rafforzare la partecipazione dei Magistrati e dei Consigli dell’Ordine del Distretto al procedimento tabellare, è necessario che l’esito dei lavori della commissione flussi sia loro comunicato periodicamente al fine di consentire agli stessi di fornire contributi in ordine alla valutazione dei risultati raggiunti con le tabelle in vigore e alla realizzazione del progetto tabellare.
I Presidenti dell’Unione Triveneta auspicano, pertanto, che il progetto organizzativo dell’ufficio si fondi su queste analisi, e sulla valutazione dei dati dei flussi e delle pendenze. Deve essere un progetto dinamico, non statico, dovendo contenere i programmi di definizione dei procedimenti sulla base delle risorse disponibili, e le previsioni sui tempi di definizione degli affari e, soprattutto effettivo.
Occorre, secondo i Presidenti dell’Unione Triveneta, poi che le previsioni tabellari siano idonee a realizzare compiutamente i seguenti obiettivi:
– distribuire l’organico facendo in modo che le sezioni o i gruppi di Magistrati siano dimensionati in modo equilibrato e cioè siano proporzionati alla mole di lavoro destinata a quella sezione o a quel gruppo senza creare squilibri (a cominciare dalla ripartizione dei Magistrati tra i settori civile e penale);
– assicurare anche al singolo magistrato all’interno del gruppo o della sezione un’equa distribuzione quantitativa e qualitativa degli affari rispetto ai colleghi di sezione o gruppo;
– evitare la possibilità di scelta discrezionale da parte del dirigente dell’ufficio/sezione/gruppo del Magistrato cui affidare o non affidare un singolo affare;
– assicurare che la mobilità interna dei Magistrati sia effettivamente rispondente a esigenze di funzionalità dell’ufficio e sia effettuata nella rigorosa osservanza, mai derogabile per nessuna ragione, dei criteri predeterminati nelle disposizioni tabellari a garanzia del singolo giudice e al tempo stesso dell’utente
– assicurare al Magistrato un carico di lavoro sostenibile e rapportato alle strutture logistiche dell’ufficio giudiziario;
8) le modalità di esercizio della vigilanza sull’andamento degli Uffici di cui all’art.15 lett. D del D. lgs. nr. 25/06 (da esercitarsi con l’obiettivo di un miglioramento complessivo dell’organizzazione e della funzionalità degli Uffici) e flussi periodici di informazioni sull’andamento degli uffici, attraverso:
– l’attività permanente della commissione flussi che proceda all’analisi dei dati di ciascun ufficio con periodicità annuale
– l’acquisizione dei verbali delle riunioni trimestrali ex art. 15 del decreto legislativo n. 273/89
– l’acquisizione dei verbali delle riunioni ex art. 47 quater ord. giud.
– l’acquisizione dei programmi annuali delle attività di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 240/06
– la raccolta di tutti i provvedimenti di variazione tabellare inerenti al singolo ufficio
– lo scambio di informazioni tra consiglio giudiziario e il dirigente dell’ufficio interessato
– periodici incontri con i Magistrati degli Uffici e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati del distretto, realizzandosi in tal modo un flusso diretto di informazioni; delegando eventualmente alcuni componenti del consiglio giudiziario
– lo svolgimento – con periodicità annuale – di sedute del consiglio itineranti dedicate all’andamento di ogni singolo ufficio, assicurando la precedenza a quelle situazioni territoriali che si presentino maggiormente inefficienti o problematiche
– individuando le reali esigenze degli uffici, con lo studio delle statistiche, dei flussi di lavoro, delle sopravvenienze, dell’entità dell’organico indispensabile per assicurare il servizio;
9) che nelle valutazioni di professionalità si eviti l’appiattimento su formule elogiative generiche e non verificabili, a tal fine andrà assicurata la conoscibilità dell’esito dei procedimenti trattati nei successivi gradi di giudizio;
10) che la valutazione del dirigente ai fini della conferma sia costituita essenzialmente dalla verifica del funzionamento dell’
ufficio e dell’effettività del sistema tabellare con particolare riferimento non solo al progetto organizzativo dell’ufficio assunto in tabella, ma anche dalla determinazione del programma delle attività annuali di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 240/06. Spetta al Consiglio Giudiziario attivare ogni fonte di informazione possibile e verificarne continuamente l’effettività. Il consiglio giudiziario dovrà attivare tutte le fonti possibili per evitare il rischio di valutazioni non aderenti alla realtà. La valutazione di conferma dovrà pertanto essere compiuta, – oltre che sulla base del fascicolo personale e dei rapporti informativi – sulla base delle informazioni emergenti dal sistema tabellare, e soprattutto dalla vigilanza sull’andamento degli uffici.
In tal senso i Magistrati componenti dell’ufficio e il locale Consiglio dell’Ordine costituiscono preziose fonti attendibili di conoscenza in ordine al concreto esercizio dell’incarico direttivo. Occorre, allora, regolamentare, nell’ambito delle procedure di valutazioni di conferma del dirigente, le modalità e i canali informativi attraverso cui far arrivare al consiglio giudiziario, il contributo conoscitivo dei Magistrati componenti dell’ufficio e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
11) la raccolta d’ufficio e in tempi ristretti degli elementi utili allo svolgimento dell’istruttoria di ogni pratica al fine di assicurare la semplificazione e accelerazione dei procedimenti avanti il consiglio giudiziario.
auspica altresì
con riferimento alla questione se il Consiglio Giudiziario conservi il potere-dovere di esprimere pareri sulle proposte di organizzazione dell’Ufficio formulate dal Procuratore della Repubblica e sulle relative modifiche, offrendo un’interpretazione costituzionalmente orientata della riforma, i Presidenti degli Ordini degli Avvocati aderenti all’Unione Triveneta ritengono di avanzare una soluzione positiva in forza dell’applicazione dei principi generali in materia per cui il procedimento di formazione delle tabelle e, in particolare, l’assegnazione degli affari secondo criteri obiettivi e predeterminati, oltre a consentire la precostituzione del giudice naturale, consente l’attuazione dei valori di indipendenza interna e di inamovibilità dei Magistrati e, più in generale la disciplina tabellare costituisce l’attuazione dei principi costituzionali posti dagli artt.104 co.I Cost., 107 ultimo comma Cost. e 97 Cost., principi che da un lato garantiscono l’indipendenza interna ed esterna anche dei Magistrati del pubblico ministero e, dall’altro, il buon andamento della pubblica amministrazione, difficilmente tutelato da organizzazioni delle singole Procure totalmente svincolate da criteri direttivi uniformi e da qualsivoglia controllo. Il CSM nella risoluzione del 12 luglio 2007 con riguardo poi al ruolo dei Consigli Giudiziari in questo contesto, al punto 3.2 d) ha stabilito “che potranno valutare – nell’ambito del più ampio esame delle tabelle degli uffici giudicanti e in relazione ai profili incidenti su di esse – i criteri adottati per l’organizzazione degli uffici di Procura, atteso lo stretto rapporto di interdipendenza tra tali uffici, al fine di garantire una funzionalità complessiva del servizio nel settore penale.”.
Gli stessi principi sono stati ulteriormente ribaditi nella risoluzione del 10 ottobre 2007 del CSM.
Pertanto, ritengono i Presidenti degli Ordini aderenti all’Unione Triveneta che i criteri organizzativi degli Uffici requirenti dovranno essere trasmessi anche ai Consigli giudiziari allo scopo di consentire la verifica se l’organizzazione del P.M. sia funzionale a quella dell’ufficio giudicante corrispondente; a tal fine il Consiglio Giudiziario avrà il potere-dovere di emettere il relativo parere in tempi che rendano utile il proprio apporto, anche alla luce della sua funzione come delineata dalla Risoluzione sul Decentramento del 20.10.99 – laddove configura la “compartecipazione dei Consigli Giudiziari nell’esercizio della funzione valutativa” rimessa per legge al CSM. Il Consiglio Giudiziario, pertanto, dovrà esaminare il progetto organizzativo della Procura, per i profili rilevanti in termini di interdipendenza rispetto alla funzionalità dell’Ufficio giudicante corrispondente, al fine di garantire una funzionalità complessiva del servizio nel settore penale. Diversamente argomentando – come già sostenuto nel quesito formulato al CSM dal Consiglio giudiziario di Roma- si perverrebbe all’irragionevole conclusione che i progetti organizzativi delle Procure, che pure hanno ricadute significative sui Tribunali, non avrebbero alcun tipo di controllo né sotto il profilo della loro compatibilità con il sistema costituzionale e i principi di imparzialità, efficienza e obbligatorietà dell’azione penale, né sotto quello della ragionevolezza.
Si auspica che tali progetti organizzativi si possano uniformare ai seguenti criteri:
– che i gruppi specializzati di lavoro in Procura corrispondano per connotazione e numero di componenti alla specializzazione delle Sezioni giudicanti (e possibilmente anche del GIP), tenendo conto dei flussi di lavoro;
– che l’accusa in dibattimento venga sostenuta dal P.M. titolare del fascicolo, che impone ad esempio un’individuazione preventiva di udienze dedicate ai singoli P.M. o altri criteri di raccordo tra gli assetti organizzativi dei due uffici.
osserva
che è indispensabile, per rendere più incisivo il ruolo del Consiglio Giudiziario, che la Presidenza della Corte di Appello rinforzi le strutture di segreteria a disposizione dell’organo, adeguandole ai sempre maggiori compiti attribuitigli e, se possibile, assicurando la stenotipia delle sedute e comunque assicurando una verbalizzazione non sintetica;
invita
il CNF ad organizzare un incontro nazionale con gli avvocati designati nei CG (dando la disponibilità del Triveneto ad ospitarlo);
invita altresì
CNF ed OUA a prevedere nel Congresso Forense di Bologna un successivo momento di confronto con Magistrati e CSM;
segnala
l’opportunità che per il futuro si adotti una modifica delle modalità elettiva dei componenti la Magistratura assicurando la maggiore presenza possibile anche secondo criteri di distribuzione geografica evitando, considerato il diritto alla riduzione del carico di lavoro a cui hanno diritto i Magistrati eletti, di creare problemi all’organizzazione degli Uffici giudiziari e sottolinea la necessità che si assicuri per il futuro l’allocazione di seggi in ogni circondario con scrutinio unico distrettuale;
auspica
l’apertura di un sereno e costruttivo confronto tra gli Organismi forensi e l’ANM e delibera di organizzare un Convegno nel Triveneto in materia di “Ordinamento Giudiziario”; invita gli Ordini, in collaborazione con le locali Sezioni dell’ANM, ad organizzare eventi formativi in materia.
Si trasmetta a cura della Segreteria al CSM, CNF, all’OUA, alla Cassa Nazionale Forense di Previdenza, ai Presidenti delle Corti d’Appello di Trento, Trieste e Venezia, agli Ordini Forensi e alle Associazioni Forensi.
Approvata dall’Assemblea del 12.04.2008 a Verona
5)
Delibera n° 05/08
L’Assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati all’unanimità
delibera
di adottare il seguente
REGOLAMENTO DELL’UFFICIO STUDIO DELL’UNIONE TRIVENETA
1) E’ istituito presso la Presidenza dell’Unione Triveneta “l’Ufficio Studi del Triveneto” avente quale scopo quello di monitorare, anche con approfondite ricerche e studi, la situazione della giurisprudenza di rilievo e delle novità legislative, nonché delle proposte di legge di maggior interesse in ambito civile, penale, amministrativo e tributario.
2) L’Ufficio Studi si articola, al momento, in quattro distinte aree: civile, penale, amministrativo e tributario e verrà diretto da un coordinatore.
Il coordinatore, senza oneri finanziari per l’Unione, potrà avvalersi anche dell’ausilio di esterni.
3) L’Ufficio Studi si occuperà del:a) monitoraggio ed aggiornamento della giurisprudenza di legittimità e di merito di rilevante interesse,
b) monitoraggio ed aggiornamento delle novità legislative in ambito civile, penale, amministrativo e tributario
c) monitoraggio ed aggiornamento delle proposte di legge.
4) Ogni settore sarà coordinato e diretto da un avvocato nominato dall’Assemblea su proposta dell’Ufficio di Presidenza.
5) L’attività di ricerca, monitoraggio, aggiornamento verrà svolta da Avvocati o Praticanti Avvocato scelti dall’Assemblea, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, su nominativi preferibilmente di giovani Colleghi che saranno indicati dai Presidenti degli Ordini dell’Unione Triveneta.
6) Come riconoscimento per l’attività svolta verrà assegnata una borsa di studio ai collaboratori che siano iscritti all’albo o al registro da meno di sei anni, nella misura che verrà fissata annualmente dall’Assemblea dell’Unione Triveneta, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, che dovrà tenere conto dell’effettiva attività svolta.
7) Nella prima fase di entrata in funzione dell’Ufficio Studi è prevista la presenza di nr. 2 componenti per ogni area, che svolgeranno la loro attività – secondo indirizzi dati dal Coordinatore – nel monitoraggio e aggiornamento della giurisprudenza di legittimità e di merito di rilevante interesse, nel monitoraggio e aggiornamento delle novità legislative e nel monitoraggio e aggiornamento delle proposte di legge.
8) In relazione alle effettive esigenze che potranno verificarsi nel corso dell’attività dell’Ufficio Studi, l’Ufficio di Presidenza potrà proporre all’Assemblea l’aumento del numero di componenti dei singoli settori.
9) I risultati della ricerca e dell’elaborazione verranno trasmessi ai Consigli dell’Ordine dell’Unione Triveneta, a cura dell’Ufficio di Presidenza, e verranno pubblicati sul sito dell’Unione Triveneta.
10) L’Ufficio di Presidenza, ove ne ravvisasse l’opportunità, potrà disporre la pubblicazione del materiale raccolto ed elaborato dall’Ufficio Studi.
Approvato dall’Assemblea 17.5.2008 a Belluno
6)
Delibera n° 06/08
L’Assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati all’unanimità
delibera
di adottare il seguente
Regolamento Commissioni Permanenti e Gruppi di Lavoro
“Le Commissioni Permanenti e i Gruppi di Lavoro temporanei saranno costituiti dall’Assemblea da uno o due Coordinatori, i quali convocherà per le riunioni i componenti dell’Ufficio di Presidenza e i Presidenti degli Ordini, che potranno parteciparvi, anche tramite delegato, al fine di garantire la massima partecipazione qualificata.
Delle riunioni dovrà essere redatto sommario processo verbale che riferisca dei lavori svolti e delle proposte di delibera o altre iniziative da sottoporre all’assemblea; i verbali andranno inviati per conoscenza anche alla Segreteria dell’Unione. Il Presidente, anche su sua richiesta, è invitato a relazionare almeno ogni sei mesi l’Unione”.
Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento approvato il 20 marzo 2004 dall’Assemblea dell’Unione a Padova.
Approvato dall’Assemblea 17.5.2008 a Belluno
7)
Delibera n° 07/08
L’Assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati riunita a Belluno il 17 maggio 2008, all’unanimità
delibera
Con l’art. 2 – commi da 445 a 449 della legge finanziaria per il 2008, del 24 dicembre 2007, n. 244, si è introdotto nel codice del consumo un nuovo articolo (140 bis) avente ad oggetto l’azione collettiva risarcitoria. Trattasi di un’importante innovazione legislativa tendente a creare per i consumatori una nuova ed incisiva forma di tutela ed uno strumento di bilanciamento dello strapotere del mercato verso il singolo consumatore.
E’ rimasto inascoltato l’invito, all’epoca indirizzato ai Presidenti di Camera e Senato dal Presidente dell’Unione Triveneta, col quale si chiedeva lo “stralcio” della novella, sia perché contrario ai Regolamenti Parlamentari – i quali non consentirebbero la trattazione in sede di approvazione della finanziaria di materie estranee-, sia perché la materia era stata oggetto di un disegno di legge poco tempo prima approvato dalla Commissione Giustizia della Camera, a seguito di un approfondito dibattito.
Ritiene l’Assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di dover segnalare che, come è emerso da più parti, la normativa presenta dati contraddittori e rilevanti dubbi interpretativi che emergono dall’esame testuale della legge.
Questi dubbi hanno dato luogo a contrastanti interpretazioni: alcune orientate nel senso di ricondurre l’ambito dell’azione alla sola tutela risarcitoria e restitutoria nel novero del codice del consumo; altre tesi, cd. costituzionalmente orientate, vogliono che l’art.140 bis abbia fatto nascere una nuova azione che esorbita le materie disciplinate nel codice del consumo, per estendersi ai danni alla salute comunque cagionati ed a qualsiasi altra lesione che sia fonte di un atto illecito extracontrattuale.
La conseguenza è che restano dibattute molte questioni, con risposte contrastanti a seconda della diverse tesi cui si accede. Ad esempio:
– si può utilizzare per tutelare lesioni avvenute anteriormente alla entrata in vigore della disposizione?
– i diritti dei risparmiatori possono essere tutelati mediante gli strumenti offerti dall’art.140 bis?
– il credito al consumo è materia estranea al codice del consumo e quindi anche all’area di applicazione dell’art. 140 bis?
– è azione collettiva o azione di classe (la confusione terminologica tra i due diversi tipi di azione in cui è incorso il legislatore è una delle fonti dei problemi)?
– qual è l’efficacia del giudicato?
– l’azione collettiva è un’azione di accertamento o di condanna?
– in che limiti è ammissibile l’intervento del singolo consumatore nel processo e come si disciplina il rapporto tra due giudizi pendenti?
-qual è l’effetto del giudicato verso i co-legittimati?
I maggiori problemi riguardano, infine, il meccanismo dell’adesione dei consumatori, e soprattutto il fatto che sia prevista la possibilità di aderire sino all’udienza di conclusioni in appello.
Premesso che la norma, tra l’altro, non dispone alcun onere di comunicazione dell’adesione al convenuto o al giudice, qual è la natura di questo atto?
Una prima tesi è quella che concepisce l’atto di adesione come mera manifestazione della volontà di “prenotare” gli effetti (auspicalmente positivi) della decisione che viene resa sull’azione collettiva risarcitoria.
Un’altra tesi ricostruisce l’atto di adesione come vera deduzione in giudizio delle singole posizioni soggettive. In questo caso l’adesione comporta l’affidamento del diritto del singolo (che non è parte nel giudizio) all’attore collettivo, il che porta all’inevitabile alla conseguenza, non disciplinata in modo alcuno, che l’attore collettivo può decidere di transigere senza consultare il singolo consumatore aderente e senza alcun controllo del magistrato (come ad esempio avviene in altre legislazioni).
Si consideri poi come l’adesione all’una o altra tesi porti con riferimento agli effetti del giudicato, a soluzioni ed effetti diametralmente opposti. Ed ancora, chi verifica se la domanda dell’aderente è almeno astrattamente fondata e riferibile all’azione?
Una soluzione possibile, auspicata dagli Ordini dell’Unione Triveneta, e in linea con l’azione collettiva (già conosciuta e applicata nel ns. codice del consumo) potrebbe essere quella di spostare il momento delle adesioni dei consumatori ad un momento successivo (e precisamente dopo che la sentenza sia stata emessa).
Per queste ragioni, considerata l’importanza per il cittadino-consumatore e per le imprese pubbliche e private della tutela introdotta co
n la nuova normativa, appare opportuno all’Assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati riunitasi a Belluno il 17 maggio 2008
chiedere
al Governo ed al Parlamento di differire l’entrata in vigore della legge, al fine di consentire un intervento legislativo che chiarisca i dubbi interpretativi e risolva i problemi tecnici connessi alla frettolosità con cui è stata licenziata la nuova normativa e alla particolarità della situazione politica del momento che di fatto ha impedito un approfondito dibattito.
Non si può, infatti, per i diritti che sono in gioco e per l’importanza delle questioni economiche connesse, correre il rischio di contrasti giurisprudenziali che finirebbero per essere risolti solo tra molti anni.
D’altro canto lo stesso precedente Parlamento aveva sentito il bisogno, in sede di approvazione di “ordine del giorno”, di impegnare il Governo ad “ogni idoneo provvedimento al fine di chiarire i punti oscuri della normativa” e questo su richiesta delle stesse associazioni di consumatori. Le successive vicende non hanno consentito all’esecutivo di intervenire e per questo appare quanto mai opportuno il chiesto differimento per ulteriori mesi sei, (che per i suoi aspetti, meramente tecnici, si auspica possa svolgersi in sede di Commissione Giustizia in sede deliberativa, recuperando anche l’ampio lavoro svolto dalla precedente Commissione Giustizia della Camera presieduta dall’on. Pisicchio).
Approvata dall’Assemblea dell’Unione Triveneta del 17.5.2008 a Belluno
8)
Delibera n. 8/2008 (ordinamento giudiziario)
Adottata a Bassano del Grappa il 4 luglio 2008 dall’Assemblea
L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati preso atto che:
– nello spirito dell’intervento legislativo del luglio 2007 l’Avvocatura è divenuta uno dei soggetti che concorre ad assicurare l’autogoverno dei magistrati ed una delle fonti degli elementi che concorrono alla valutazione d’ogni magistrato
– l’art. 15 del Dlt 25/2006 non può dirsi esaustivo delle competenze del consiglio giudiziario (e quindi indicativo di una chiara e inequivoca volontà del legislatore) in quanto individua solo alcune delle competenze attribuite ai consigli giudiziari
– sono sorte divergenze interpretative con riferimento all’art. 16 del Dlt 25/2006, nel testo vigente dopo le modifiche apportate con la L. 111/2007
– va affermato che la composizione del Consiglio come disciplinata dall’art. 9 del Dlt 25/2006 (quella con i membri di diritto, i magistrati eletti e i membri non togati designati) deve essere considerata come “ordinaria” e prevalente
– si è messo in discussione in forza dell’attuale tenore dell’art. 16 del Dlt 25/2006 l’accesso dei consiglieri non togati a tutti gli atti e la possibilità degli stessi di poter presenziare alle sedute nella trattazione delle materie trattate dal Consiglio in composizione ristretta
– se è vero che la ratio espressa nelle previsioni della lettera f) dell’art. 4 e del comma 5 pare aver riguardo solo a segnalazioni, tuttavia la locuzione che regge il principio generale (“segnalazioni … che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità”) in realtà legittima ogni contenuto, anche positivo o articolato. Ciò potrebbe dar vita a prassi di intervento sistematico, sempre però ancorato a fatti e comportamenti specifici, con un esito sostanzialmente analogo al parere
– la Circolare del CSM in materia di valutazione di professionalità fa un espresso richiamo all’importanza delle segnalazioni da parte dei Consigli dell’ Ordine degli Avvocati ed alla ratio che affida all’avvocatura, dopo la riforma Mastella, il ruolo di fonte che utilmente concorre alla valutazione d’ogni magistrato
– sulle modalità di tale partecipazione possono sorgere diverse prassi (o di norme regolamentari approvate da singoli Consigli Giudiziari) con la conseguenza di non assicurare uniformità di comportamenti e disomogeneità dei dati che successivamente confluiscono al CSM per i provvedimenti valutativi
– per quanto riguarda il parere di cui all’art. 13 D.to 160/2006 appare opportuno, sempre nello spirito di assicurare il ruolo di fonte conoscitiva che il legislatore ha voluto assicurare all’avvocatura, rendere obbligatorio e non facoltativo il parere e fare riferimento all’organo collegiale del consiglio dell’ordine e non alla figura del presidente
– appare opportuno correggere il refuso “I componenti designati dal consiglio regionale” rimasto nel testo dell’art. 16 del del Dlt 25/2006
– non appare ragionevole l’esclusione dal diritto di voto nelle materie di cui alle lettere h) ed i) dell’art. 16 del del Dlt 25/2006 e lettera g) ed h) dell’art. 7
– appare più consono, nello spirito del concorso che l’avvocatura è chiamata a dare, sostituire il termine “segnalazioni” con quello di “osservazioni” e riferirle all’organo collegiale del consiglio dell’ordine, anche per assicurare allo stesso la facoltà di non inoltrare osservazioni di fatti meramente episodici o non significativi, che poca incidenza potrebbero avere sulla valutazione di professionalità o trovare ragione in situazioni meramente contingenti o difficilmente documentabili o ritenute provenienti da fonti non concordanti
– mantenendo l’esclusione del diritto di voto dei consiglieri “non togati” con riferimento ad alcune materie si evitano eventuali problemi di incompatibilità in capo agli stessi
Si poterebbe, pertanto, auspicare di modificare la recente novella sull’ordinamento giudiziario con riferimento agli artt. 8 e 16 del Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 ed agli artt. 11 IV comma lettera f) e 13 III comma del Decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160 come appresso:
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n. 25 (in Suppl Ord.n. 26 alla Gazz. Uff., 3 febbraio, n. 28) – Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150 come modificato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111
Testo vigente:
ARTICOLO 8
Rubrica:
Composizione del Consiglio Direttivo
della Corte di Cassazione in relazione alle competenze
Art. 8.
1. Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari [, anche nella qualità di vice presidenti,] partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 4, comma 6, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
Proposta di modifica:
ARTICOLO 8
Rubrica:
Composizione del Consiglio Direttivo
della Corte di Cassazione in relazione alle competenze
Art. 8.
1. Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari partecipano alle discussioni e alle deliberazioni relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, ma non esercita il proprio diritto di voto con riferimento all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) ed in ogni deliberazione riguardante il conferimento di funzioni per l’assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi.
La modifica tende a eliminare l’inciso esclusivamente ed a consentire la partecipazione alle discussioni in tutte le materie di competenza del Consiglio Giudiziario, eliminando le incertezze sorte ed assicurando un fattivo coinvolgimento dei componenti non togati
Testo vigente:
ARTICOLO 16
Rubrica:
Composizione dei consigli giudiziari
in relazione alle competenze
Art. 16.
1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari [, anche nella qualità di vice presidenti, nonché il componente rappresentante dei giudici di pace] partecipano esclusivamente alle discussioni e
deliberazioni relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e) (1).
[2. Il componente rappresentante dei giudici di pace partecipa, altresì, alle discussioni e deliberazioni relative all’esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis e 9 , comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni. ] (2)
(1) Comma modificato dall’articolo 4, comma 14, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
(2) Comma abrogato dall’articolo 4, comma 14, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
Proposta di Modifica:
Art. 16.
1. I componenti avvocati e professori universitari partecipano alle discussioni e deliberazioni relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, ed esprimono il loro voto in ogni competenza del consiglio, eccettuate quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere b), e g) ed in ogni deliberazione riguardante l’assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi.
La modifica tende ad eliminare l’inciso esclusivamente ed a consentire la partecipazione alle discussioni in tutte le materie di competenza del Consiglio Giudiziario, eliminando le incertezze sorte ed assicurando un fattivo coinvolgimento dei componenti non togati ed un effettivo concorso dell’avvocatura
DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n.160 (in Suppl. ordinario n. 106 alla Gazz. Uff., 29 aprile, n. 99). – Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 come modificato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111
Testo vigente:
ARTICOLO 11
Rubrica:
(Valutazione della professionalita`).
Art. 11 .
4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:
a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l’autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l’utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;
b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;
c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;
d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non gia` acquisiti;
e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l’indicazione dell’impegno concreto che gli stessi hanno comportato;
f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonche´ le segnalazioni pervenute dal consiglio dell’ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalita`, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell’ufficio e le segnalazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.
5. Il consiglio giudiziario puo` assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell’ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell’esito all’interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e puo` procedere alla sua audizione, che e` sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.
6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.
Proposta di Modifica:
Art. 11.
4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:
f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le osservazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati.
Le osservazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati, dovranno essere riferite a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell’ufficio e le osservazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura. Le osservazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati possono evidenziare, sempre con riferimento a fatti specifici, valutazioni di contenuto positivo, purché non meramente elogiative, che abbiano riferimento all’attitudine al conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, per l’assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi.
5. Il consiglio giudiziario assume informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell’ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell’esito all’interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che e` sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.
6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.
La modifica tende ad assicurare acquisendo le osservazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati, su fatti specifici, utili elementi di conoscenza su fatti specifici incidenti sulla professionalità e che abbiano riferimento all’attitudine al conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, per l’assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi.
Testo vigente:
ARTICOLO 13
Rubrica:
(Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa) (1)(2).
Art. 13.
1. L’assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l’assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.
2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalita`.
3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non e` consentito all’interno dello stesso distretto, ne´ all’interno di altri distretti della stessa regione, ne´ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel qu
ale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma puo` essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed e` disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneita`. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimita` alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.
4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non puo` essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni puo` realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado puo` avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza.
La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.
5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità` di servizio e` valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.
6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimita` di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimita` di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.
[ 7. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario . ] (3)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111.
(2) L’efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto è stata sospesa fino alla data del 31 luglio 2007, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269.
(3) Comma abrogato dall’articolo 16-ter, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 31, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
Testo modificato:
ARTICOLO 13
Rubrica:
(Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa)
Art. 13.
3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non e` consentito all’interno dello stesso distretto, ne´ all’interno di altri distretti della stessa regione, ne´ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma puo` essere richiesto dall’interessato, per non piu` di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed e` disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, acquisiscono anche le osservazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimita` alle funzioni requirenti di legittimita`, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.
La modifica tende ad assicurare, acquisendo le osservazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati, la conoscenza degli elementi di fatto sulla base dei quali esprimere la valutazione di idoneità. Pare opportuno coinvolgere e fare riferimento all’organo collegiale più che al Presidente del consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Si auspica come suggerito dal CNF agli Ordini, tenuto conto delle attuali composizioni dei Consigli Giudiziari per evitare la prevalente presenza di magistrati del circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio Giudiziario, che si individuino “correttivi” sulle modalità di elezione e designazione dei componenti dei Consigli Giudiziari al fine di assicurare la presenza dei diversi circondari che compongono il distretto secondo criteri di distribuzione geografica (anche al fine di evitare che la diminuzione di carico di lavoro che compete ai magistrati eletti influisca sull’operatività di un unico ufficio, ed assicurando al consiglio la presenza di consiglieri con competenze diversificate nelle materie civile e penale (quanto mai opportuna in sede di valutazione di professionalità).
9)
Delibera n° 09/08
L’assemblea dell’Unione Triveneta dei
Consigli dell’Ordine degli Avvocati
riunita a Vicenza il 18.10.2008,
delibera:
L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, letti i documenti dell’ Organismo Unitario dell’Avvocatura e dell’Associazione Nazionale Forense, verso i quali esprime adesione, propone, per l’eventualità in cui non si intendesse desistere dal progettato intervento legislativo, i seguenti emendamenti al Ddl n.. 1082 XVI legislatura, che sarà discusso al Senato (Stampato Camera 1441-bis approvato il 2.10.2008).
1) Art.27, secondo comma: modifica dell’art. 38 cod. proc. civ.
Con riferimento all’articolo, si osserva: può essere accettata l’anticipazione, a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e di risposta per la proposizione dell’eccezione di incompetenza per materia e per valore e per territorio inderogabile. Quello che non si comprende è l’utilità ed il significato della nuova decadenza introdotta atteso che la competenza per territorio inderogabile, per materia e per valore sono comunque rilevabili d’ufficio sino alla prima udienza.
Si verrebbe a creare un nuovo “genere” di eccezione (di diversa natura per le parte ed il giudice, ovverosia in “senso stretto” per la