Regolamento Commissioni Permanenti e Gruppi di Lavoro
“Le Commissioni Permanenti e i Gruppi di Lavoro temporanei saranno costituiti dall’Assemblea da uno o due Coordinatori, i quali convocherà per le riunioni i componenti dell’Ufficio di Presidenza e i Presidenti degli Ordini, che potranno parteciparvi, anche tramite delegato, al fine di garantire la massima partecipazione qualificata.
Delle riunioni dovrà essere redatto sommario processo verbale che riferisca dei lavori svolti e delle proposte di delibera o altre iniziative da sottoporre all’assemblea; i verbali andranno inviati per conoscenza anche alla Segreteria dell’Unione. Il Presidente, anche su sua richiesta, è invitato a relazionare almeno ogni sei mesi l’Unione”.
Approvato dall’Assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati
a Belluno il 17 maggio 2008
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Regolamento previgente:
“Le Commissioni saranno costituite con i Componenti indicati da ciascun Consiglio per le specifiche competenze in materia, l’Ufficio di Presidenza indicherà per ciascuna Commissione il Presidente ed il Segretario; esse dovranno riunirsi (anche su invito del Presidente dell’Unione) secondo necessità ed almeno una volta ogni quattro mesi, inviando per conoscenza anche alla segreteria la convocazione; delle riunioni dovrà essere redatto sommario processo verbale che riferisca dei presenti e degli assenti giustificati, oltre che dei lavori svolti e delibere adottate. Il Presidente ed il Segretario sono invitati a relazionare almeno ogni sei mesi l’Unione”.
Approvato dall’Assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati
a Padova il 20 marzo 2004