Il giorno 19 giugno 2010 alle ore 10,00 in Vicenza, presso la sede dell’Ordine di Vicenza, a Palazzo Gualdo 7, sono presenti per l’Ufficio di Presidenza l’Avv.Antonio Rosa, l’Avv. Andrea Pasqualin, l’Avv. Alessandra Stella, l’Avv. Carla Secchieri.
Il Presidente Avv. Rosa porge i saluti ringraziando l’Ordine di Vicenza per l’ospitalità e delega il Vice Presidente Avv. Pasqualin ed il Segretario Avv. Stella a discutere il seguente ordine del giorno
- criteri liquidazione parcelle
- iscrizione all’Albo degli avvocati che prestano attività lavorativa per gli enti pubblici
- revisione degli albi con riferimento ai colleghi che rivestono la carica di amministratori in società. Incompatibilità varie.
- inserimento PEC nell’albo in versione stampabile e nel sito internet
- invio albo telematico al CNF ed al Ministero
- istituzione Registro Esposti
- modalità verifica pratica forense
- pagamento tassa pro opera universitaria
- varie ed eventuali
Sono presenti i Segretari:
Per l’Ordine di Bassano del Grappa l’Avv. Cristina Bozzetto
Per l’Ordine di Belluno l’Avv. Marc De Col
Per l’Ordine di Bolzano nessuno
Per l’Ordine di Gorizia l’Avv. Pietro Becci
Per l’Ordine di Padova l’Avv. Nicola Creuso
Per l’Ordine di Pordenone l’Avv. Mauro Capuzzo in sostituzione dell’Avv. Cristina Lovison
Per l’Ordine di Rovereto l’Avv. Samanta Guizzardi
Per l’Ordine di Rovigo l’Avv. Giampietro Berti
Per l’Ordine di Tolmezzo l’Avv. Francesco Vespasiano
Per l’Ordine di Trento l’Avv. Giorgio Fassino
Per l’Ordine di Treviso l’Avv. Patrizia Grassetto
Per l’Ordine di Trieste l’Avv. Stefano Sabini
Per l’Ordine di Udine l’Avv. Andrea Galimberti
Per l’Ordine di Venezia l’Avv. Franco Stivanello
Per l’Ordine di Verona l’Avv. Giovanni Avesani
Per l’Ordine di Vicenza l’Avv. Mario Fiorella
Porta i suoi saluti l’Avv. Lucio Zarantonello, Presidente dell’Ordine di Vicenza che esprime il proprio compiacimento per l’interessante iniziativa.
Coordinano i lavori l’Avv. Andrea Pasqualin e l’Avv. Alessandra Stella.
Si da inizio alla discussione dell’ordine del giorno
1. Criteri di liquidazione parcelle
L’Avv. Creuso, Ordine di Padova, pone all’attenzione dell’Assemblea una problematica di rilevante interesse e che determina discrepanze tra provvedimenti di liquidazione delle parcelle dei difensori che assistono le pubbliche amministrazioni in questioni relative ad appalti. In particolare si evidenzia che alcuni Ordini, nella valutazione della congruità della parcella rispetto al quantum richiesto applicano il criterio dell’indeterminatezza della prestazione ed altri quello del valore del contratto di appalto con ciò creandosi sostanziali differenze nella determinazione dell’importo liquidato. L’Avv. Creuso manifesta la necessità di individuare soluzioni omogenee e criteri equi ipotizzando due diverse possibili soluzioni: l’una che pur considerando il valore della pratica indeterminato consenta l’aumento dell’onorario in ragione dell’effettivo valore della causa; l’altra che preveda l’applicazione di parametri di liquidazione in considerazione del valore dell’appalto con calmierazioni al fine di evitare costi eccessivi per la Pubblica Amministrazione.
L’Avv. Stivanello, evidenzia che il Consiglio dell’Ordine di Venezia applica il criterio di individuare quale valore della causa il 10% del prezzo del contratto di appalto equiparandolo al possibile risarcimento dei danni che potrebbe essere richiesto in caso di risoluzione del contratto. Concorda tuttavia che detto criterio non sempre è corretto poiché il semplice margine di guadagno non tutela il diritto a veder aggiudicato l’appalto e che, inoltre, nel caso di difesa della P.A. dovrebbero essere applicati criteri ancora diversi in ragione degli interessi pubblici perseguiti dal legale dell’Amministrazione.
L’Avv. Fassino comunica che a Trento il Consiglio dell’Ordine considera la causa di valore indeterminabile ed aumenta l’onorario in ragione del valore dell’appalto
L’Avv. De Col, Ordine di Belluno comunica che il caso si è presentato una sola volta ed è stato risolto applicando il valore del contratto di appalto. e porta all’attenzione un’ulteriore problematica e segnatamente la difesa penale del medico poiché a volte si sono evidenziate discrepanze di parcelle in posizioni analoghe
I Segretari degli Ordini di Vicenza, Trieste, Treviso, Rovigo, Bassano del Grappa, Rovereto, Udine e Tolmezzo evidenziano che sino ad oggi non si è mai presentata tale problematica e che nei casi dubbi la causa viene considerata di valore indeterminato con applicazione di moltiplicatori in ragione del valore del contratto.
Molti Segretari evidenziano che, comunque, tutte le parcelle superiori ad un certo valore, che può variare tra i 10.000,00 ed il 25.000,00 euro, vengono portate all’attenzione dell’intero Consiglio per una congrua valutazione
Udine e Treviso comunicano altresì di aver redatto un vademecum per la redazione delle parcelle.
I Segretari evidenziano che aumentano sempre di più i casi in cui è il cliente a chiedere la liquidazione della parcella e che in tali casi la questione viene devoluta alla Commissione di Conciliazione che la maggior parte delle volte porta ad una soluzione stragiudiziale e che solo se la conciliazione non riesce il Collega viene invitato a chiedere il visto di congruità .
I Segretari, ad eccezione di Udine e Tolmezzo, significano, quanto alla tassa di opinamento, che l’importo versato dall’istante è calcolato sul liquidato e non sul richiesto.
Viene quindi affrontato il problema della liquidazione delle parcelle in materia di separazione e divorzio con particolare riferimento ai trasferimenti immobiliari o comunque che prevedano divisioni di patrimoni di particolare valore.
I Segretari evidenziano che il criterio applicato è quello di considerare la causa di valore indeterminato e solo nel caso in cui vi siano trasferimenti immobiliari il valore della causa viene individuato nel valore dell’immobile.
Udine comunica che non è possibile inserire nei ricorsi per separazione il trasferimento di immobili da un coniuge all’altro avendo il verbale di separazione unicamente effetto obbligatorio. Quanto alla liquidazione degli onorari nei suddetti procedimenti l’Ordine applica il criterio dell’indeterminatezza del valore della causa e qualora siano state redatte scritture private e convenzioni che dividano il patrimonio, il valore di causa è determinato dalla consistenza del patrimonio.
Pordenone evidenzia che particolari problematiche sono insorte con riferimento ai procedimenti ove vi sia un provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato e che, al fine di una più celere liquidazione delle note degli avvocati, si è ipotizzato di forfetizzare le parcelle.
Vengono quindi delegati gli Avvocati, Creuso, Stivanello, Becci e Fassino ad elaborare delle linee comuni per quanto concerne la liquidazione delle parcelle in materia amministrativa previa raccolta da parte della Segreteria del Triveneto dei criteri elaborati dalle associazioni amministrativistiche.
Si delega, inoltre, la Segreteria a raccogliere i dati sul comportamento dei vari Tribunali in merito alla possibilità o meno di trasferire beni immobili nei verbali dei procedimenti per separazione e divorzi.
2. Iscrizione all’Albo degli avvocati che prestano attività lavorativa per gli enti pubblici
I Segretari evidenziano che al momento della richiesta di iscrizione il Consiglio dell’Ordine chiede all’istante una dichiarazione attestante l’assenza di situazioni di incompatibilità, la pianta organica dell’Ente Pubblico, il mansionario e l’assenza di precarietà del rapporto lavorativo. La risposta deve provenire dal soggetto apicale dell’Ufficio legale. I criteri richiesti sono essenzialmente l’esclusività e la dichiarazione del legale rappresentante dell’ente che il soggetto è nello staff legale e non dipende dal direttore amministrativo o generale. Il problema è soprattutto la verifica della permanenza dei requisiti. Viene proposto quindi di chiedere una dichiarazione anche al soggetto apicale oltre che al diretto interessato circa l’esclusività e la non dipendenza dal direttore amministrativo o generale. L’Avv. Fiorella dà lettura della bozza di lettera predisposta per la verifica della permanenza dei requisiti che verrà trasmessa a tutti Segretari onde procedere ad una verifica puntuale della permanenza dei requisiti. La missiva, in uno all’allegato questionario sulle mansioni che il collega svolge presso l’Ente, dovrà essere indirizzata tanto agli avvocati iscritti al registro speciale degli avvocati che all’organo apicale con richiesta se il soggetto è in staff presso l’ufficio legale.
3. Revisione degli albi con riferimento ai colleghi che rivestono la carica di amministratori in società. Incompatibilità varie.
I Segretari di Pordenone e Trento evidenziano di aver svolto un controllo incrociato con la CCIA.
Venezia ha provveduto ad inviare alcune circolari che ricordavano le cause di incompatibilità e ha chiesto una dichiarazione da parte degli iscritti sulla insussistenza di cause di incompatibilità. Venezia evidenzia altresì un caso particolare che è stato sottoposto all’esame del Consiglio e segnatamente sulla compatibilità o meno della carica di Capo Gabinetto di un Ente con l’iscrizione all’Albo speciale. Il Consiglio ha concluso la disamina della posizione evidenziando che si tratta di posizione di subordinazione poichè l’Avvocato, nella veste di Capo Gabinetto, non esprime mai la propria volontà bensì quella dell’Ente di appartenenza.
Viene delegata la Segretaria del Triveneto a predisporre una lettera alle CCIA dell’Unione volta alla richiesta di utilizzazione delle postazioni informatiche ad uso dei consiglieri per l’effettuazione dei controlli.
4. Inserimento PEC nell’albo in versione stampabile e nel sito internet
I Segretari comunicano che la PEC non è stata inserita d’ufficio nell’albo cartaceo e telematico se non previa richiesta e autorizzazione. Molti ordini stanno comunque valutando la posizione di Pescara per ogni determinazione del caso. Unica eccezione Bassano del Grappa che ha inserito la PEC nell’albo telematico e cartaceo a prescindere dall’autorizzazione. Belluno, Trento, Verona e Vicenza hanno avuto richiesta dagli Enti Pubblici dell’elenco delle PEC degli iscritti per comunicazioni di natura istituzionale.
5. Invio albo telematico al CNF ed al Ministero.
Tutti gli Ordini hanno provveduto a trasmettere al CNF l’albo telematico e si ricorda che quando verranno emanate le norme tecniche la trasmissione dei dati dovrà essere giornaliera a prescindere dalla modifica dei dati. Allo stato i dati vengono trasmesso al Ministero della Giustizia che lo trasmette al CNF. Viene delegato il Segretario del Triveneto a predisporre un vademecum riassuntivo degli obblighi relativi alla comunicazione.
6. Istituzione Registro Esposti
I Segretari degli Ordini rappresentano che tutte le segnalazioni vengono inserite nel registro esposti e solo al termine della prima fase, laddove non venga archiviato, l’esposto viene iscritto nel registro dei procedimenti. Unica eccezione di Udine che non ha istituito un registro esposti. Venezia ha un registro denominato “atti relativi” ove vengono inserite tutte le segnalazioni. Trento evidenzia che ha un programma gestionale che suddivide gli esposti in corso, archiviati e le segnalazioni.
Viene sollevato il problema di eventuali impugnazioni del capo di incolpazione che dovrebbero comportare la sospensione del procedimento disciplinare sino alla decisione del CNF. Viene altresì discusso il caso di un soggetto che è stato dichiarato interdetto dai pubblici uffici come pena accessoria penale, cancellato dall’albo e con provvedimento impugnato dall’interessato. Si dà lettura dell’art 37 della legge professionale che prevede specificatamente i casi di sospensione degli effetti della cancellazione a fronte del ricorso.
Viene richiesto alla Segreteria dell’Unione la trasmissione di un regolamento che disciplini le fasi degli affari disciplinari, nonché dei regolamenti di funzionamento degli ordini, previa raccolta dei regolamenti già stilati.
Viene discussa la questione dei negozi giuridici ALT e di Sportelli per l’assistenza legale da parte di Enti Pubblici. Si rinvia l’argomento in attesa della decisione da parte dell’Autorità Garante e si delibera di inserire nel prossimo ODG l’argomento relativo all’apertura di sportelli di consulenza.
7. Modalità verifica pratica forense
Ordine di Bassano del Grappa: la verifica viene fatta “a campione” ed un consigliere accerta le modalità di svolgimento della pratica.
Ordine di Belluno: la verifica è limitata al controllo dei libretti, per quanto riguarda le udienza civili mentre per le udienze penali viene richiesta la copia del verbale, controfirmata da un difensore, con l’indicazione della presenza del praticante.
Ordine di Gorizia: viene controllato il libretto ma il numero esiguo di praticanti (circa 10 all’anno) permette una verifica costante ed effettiva della pratica.
Ordine di Padova: ha costituito una commissione composta da 4 consiglieri che verificano il libretto e i fogli udienza attestanti la presenza del praticante alle udienze civili.
Ordine di Pordenone: viene verificato il libretto semestralmente e i praticanti sono sentiti personalmente.
Ordine di Rovereto: viene controllato il libretto ma, come per Gorizia, il numero esiguo di praticanti (circa 50 all’anno) permette una verifica costante ed effettiva della pratica.
Ordine di Rovigo: viene verificato il libretto e sentito personalmente il praticante.
Ordine di Tolmezzo viene controllato il libretto ma, come per Gorizia e Rovereto, il numero esiguo di praticanti (circa 10 all’anno) permette una verifica costante ed effettiva della pratica
Ordine di Trento: il praticante avvocato che presta attività lavorativa viene sentito personalmente ogni due mesi mentre quelli che non lavorano ogni sei mesi. Il controllo sull’effettiva partecipazione alle udienze viene effettuato ogni mercoledì, giornata di udienza, da tutti i consiglieri con interrogazione personale di tutti i praticanti relativa tanto agli aspetti processuali che a quelli sostanziali.
Ordine di Treviso: vengono controllati i libretti ed è stata istituita una commissione per il colloquio diretto con i praticanti.
Ordine di Trieste: vengono controllati i libretti, le fotocopie dei verbali di udienza attestanti la partecipazione dei praticanti e vengono svolti i colloqui individuali alla fine del secondo semestre.
Ordine di Udine: vengono controllati i libretti, i moduli di udienza per le attività civili che riportano la sottoscrizione del dominus e del Giudice, vengono controllate le firme apposte sul libretto dall’Avvocato che ha discusso l’udienza penale a cui ha assistito il praticante. Tutti i praticanti vengono esaminati alla presenza dei rispettivi domini.
Ordine di Venezia: vengono controllati i libretti ed il Consiglio è in procinto di costituire una commissione che approfondisca l’esame, a campione, dei praticanti che, diversamente, solo in casi particolari vengono sentiti dal Consiglio.
Ordine di Verona: vengono controllati i libretti, le relazioni, ma l’elevato numero, oltre 1200, non permette il controllo personale che viene delegato alla Scuola Forense.
Ordine di Vicenza: vengono verificati i libretti, le relazioni e se si evidenziano situazioni particolari i praticanti vengono sentiti personalmente. Le udienze penai vengono attestate dall’Avvocato che ha discusso il processo. Per quanto concerne le udienze civili le stesse vengono controllate con la copia del verbale ove il praticante è dato presente.
8. Pagamento tassa pro opera universitaria
L’avv. Galimberti, per Udine, evidenzia un caso particolare che è stato oggetto di discussione. Trattasi di un dottore che, superato l’esame di abilitazione alla professione, chiede l’iscrizione all’albo Avvocati omettendo il pagamento della tassa pro opera universitaria, requisito per l’iscrizione, motivando detta decisione con il rilievo che la legge n.1378/1956 prevede il versamento del suddetto contributo solo quando si chieda e si ottenga un certificato attestante il superamento dell’esame di abilitazione nel mentre il DPR 445/00 consente di autocertificare il titolo di abilitazione medesimo. Posto che il soggetto si avvale di autocerficazione ritiene che tale tassa non sia dovuta. Il problema è rilevante poichè se la tesi del richiedente fosse fondata si dovrebbe comunicare all’Università, beneficiaria del versamento, che il versamento non potrà essere più richiesto dall’Ordine come condizione di iscrizione all’albo.
Della problematica è stato investito l’Avv. Allorio, Referente dei Segretari dell’Unione, il quale ha chiarito che la tassa deve essere pagata, ai sensi dell’art.190 del T.U. sull’istruzione superiore (R.D. 31agosto 1933, n.1952), da tutti quelli che conseguono l’abilitazione all’esercizio della professione. La legge aggiunge che l’effettuato pagamento deve essere dimostrato all’atto del rilascio del titolo o, per le professioni per le quali non si dia luogo al rilascio, al momento dell’iscrizione all’Albo. Non rileva dunque che il certificato comunemente rilasciato agli avvocati prima del DPR 445/2000 e compreso tra i documenti a corredo della domanda d’iscrizione, venga ora spesso sostituito dall’autocertificazione per l’iscrizione nell’Albo. Ed infatti già nel 1933 era stata prevista in alternativa la verifica dell’adempimento fiscale (per le professioni in relazione alle quali non si richiedeva il rilascio del titolo) all’atto dell’iscrizione nell’Albo.
I Segretari degli Ordini evidenziano che nessun richiedente l’iscrizione all’Albo ha mai posto la problematica
Alle ore 13.40, non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene chiusa.
(avv. A.Pasqualin)
(avv. A.Stella)